Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138, per cui il diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria si prescrive nel termine di un anno, non è rimasta abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che - sostituendo il termine decennale di decadenza, previsto dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, con termini triennali e annuali - riguarda solo la decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria, ma non la prescrizione del diritto a tale indennità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ RI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELLICANÒ ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 582/97 del Tribunale di LOCRI, depositata il 12/07/97, R.G.N. 202/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA RR con ricorso depositato in data 11.10.1994, esponendo che nella qualità di iscritta agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Marina di Gioiosa Jonica per l'anno 1992 aveva proposto domanda all'INPS in data 23.2.1993 al fine di ottenere l'indennità per assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto avvenuto in data 13.4.1993 e che l'INPS aveva respinto sia la domanda in via amministrativa e sia il ricorso successivamente presentato in tale sede in data 21.9.1993, conveniva in giudizio il detto Istituto davanti al Pretore di Locri chiedendone la condanna al pagamento del chiesto beneficio.
Il Pretore adito con sentenza in data 12.11.1996 respingendo le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall'INPS, accoglieva la domanda.
Il Tribunale di Locri, in riforma della sentenza pretorile, appellata dall'INPS, rigettava la domanda della RR e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Il giudice del gravame perveniva a tale decisione ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS in relazione all'indennità per astensione obbligatoria, richiesta dalla RR all'Istituto in data 23.2.1993 per il parto verificatosi il 13.4.1993.
Il Tribunale, rilevava, altresì, che per l'astensione facoltativa non era stata avanzata alcuna domanda in via amministrativa e che, comunque. non era risultato che la RR si fosse "mai assentata dal lavoro per massimo sei mesi nel corso del primo anno di vita del bambino".
Rilevava, infine, che l'interruzione della prescrizione mediante ricorso al giudice del lavoro ha luogo con la notifica e non già con il deposito del ricorso e che, sotto tale profilo risultava prescritto sia il diritto all'indennità per l'astensione obbligatoria, perché nel periodo anteriore di un anno non era stato notificato dalla RR all'INPS alcun atto interruttivo anche in riferimento alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio. L'assicurata ricorre per cassazione con quattro motivi. L'INPS intimato ha depositato procura senza, tuttavia, partecipare all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La RR con i quattro motivi ne propone tre con riferimento alla pronuncia di rigetto della richiesta dell'indennità obbligatoria e uno con riferimento a quella avente per oggetto l'indennità facoltativa.
Riguardo all'indennità obbligatoria in primo luogo la RR deduce che sarebbe inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS e accolta dal giudice di merito, posto che nella comparsa di costituzione in appello non risultava apposta, sul timbro di deposito, la firma del cancelliere (con conseguente incertezza dell'effettiva data di deposito). Il dedotto motivo è inammissibile, non avendo la RR dedotto la censura in sede di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. La ricorrente, pertanto, non può ora formulare una analoga censura, atteso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva ritenuto come tempestiva la sollevata eccezione di prescrizione.
In secondo luogo, sempre con riferimento alla indennità obbligatoria, la ricorrente sostiene che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128 del 1996, ha affermato che l'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con l. 1 giugno 1991 n. 103, deve ritenersi ormai tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n. 438 del 1992, con la conseguenza che l'abrogazione dovrebbe dichiararsi anche nei confronti dell'art. 6 ultimo comma della legge n. 138 del 1943 (che prevede la prescrizione di un anno per il conseguimento della indennità in questione), in quanto il legislatore con il suddetto art. 6 del d.l. n. 129 del 29 marzo 1991, "ha inteso estendere al settore pensionistico l'istituto della prescrizione già previsto dal citato art. 6 della legge del 1943 per l'indennità di maternità".
Anche tale motivo è infondato.
L'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 disciplina la cosiddetta decadenza sostanziale.
L'art. 6 della legge n. 138 del 1943, invece, disciplina l'istituto della prescrizione e, quindi, un istituto del tutto diverso.
Del resto, la Corte Costituzionale, con la sopra indicata sentenza, ha parlato di abrogazione in parte qua dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, a causa dell'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 438 del 1992, soltanto in riferimento al termine decennale di decadenza, che è stato sostituito con quello triennale (e con quello annuale per alcune prestazioni assistenziali come, appunto quella di maternità).
La reiezione di tale censura, con conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata relativo alla dichiarata prescrizione del diritto all'indennità obbligatoria, rende superfluo l'esame dell'ultima doglianza mossa per tale indennità con riferimento alla dichiarata decadenza dato che, per costante giurisprudenza, la fondatezza della prima ragione sulla quale è stata basata la decisione impedirebbe comunque la cassazione della decisione medesima (Cass. 10 maggio 2000 n. 6023). Infine, con riferimento alla richiesta dell'indennità per astensione facoltativa, non appare decisiva la doglianza di vizio per extra petizione della sentenza impugnata, mossa dalla ricorrente contro la statuizione del Tribunale, per avere quest'ultimo constatato, senza esser stato sollecitato da apposita eccezione della controparte, che su detta indennità non era stata avanzata alcuna domanda in sede amministrativa.
Il Tribunale, infatti, ha basato la sua decisione anche su una seconda ragione, avendo affermato che la RR non si era mai assentata per il periodo massimo dei sei mesi consentitole dalla legge nel corso del primo anno di vita del bambino. E questa seconda ragione, in mancanza di specifica censura, ha determinato il passaggio in giudicato di questo capo della sentenza (Cass. 24 novembre 1998 n. 11902). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del giudizio dato che, l'INPS, pur depositando procura, non ha partecipato all'udienza di discussione.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001