Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1616
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Sentenza 5 febbraio 2001

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La disposizione di cui all'art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138, per cui il diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria si prescrive nel termine di un anno, non è rimasta abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che - sostituendo il termine decennale di decadenza, previsto dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, con termini triennali e annuali - riguarda solo la decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria, ma non la prescrizione del diritto a tale indennità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1616
    Data del deposito : 5 febbraio 2001

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