Sentenza 24 giugno 2013
Massime • 1
All'imputato nei cui confronti sia divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione non può essere estesa, a norma dell'art. 669 cod. proc. pen., l'assoluzione definitiva intervenuta in autonomo giudizio nei confronti del coimputato del medesimo reato, ma gli è consentita solo la possibilità di conseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, la revisione della sentenza, ai sensi dell'art. 630 comma primo lett. a) cod. proc. pen., per inconciliabilità dei giudicati.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2013, n. 39538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39538 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 24/06/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO CE M. S. - Consigliere - N. 2352
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 51724/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO NC N. IL 14/06/1965;
avverso l'ordinanza n. 214/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del 08/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 8.11.2012 il Tribunale di Treviso decidendo - quale giudice dell'esecuzione - su istanza proposta da MO CE ai sensi dell'art. 669 c.p.p., comma 7, rigettava l'istanza medesima. Va premesso che ai fini del riconoscimento della condizione di soggetto raggiunto da più decisioni in rapporto al medesimo fatto il MO indicava la sentenza emessa in data 7 marzo 2006 dal Tribunale di Treviso e quella emessa, dal medesimo Tribunale, in data 26 ottobre 2007. Con la prima decisione si era in realtà operata l'applicazione della norma di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2 atteso che il Tribunale aveva ritenuto che l'originaria contestazione di corruzione non fosse corrispondente al contenuto degli atti acquisiti, disponendo la trasmissione al P.M. in riferimento alla diversa ipotesi qualificativa di concussione. Da ciò era derivata l'assoluzione - divenuta irrevocabile - della persona originariamente tratta a giudizio come concorrente necessaria nel delitto di corruzione, tal LA FT. Con la seconda decisione, a fronte della imputazione di concussione, il Tribunale aveva ritenuto MO CE responsabile del delitto di corruzione (come originariamente contestato). Tale decisione, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 5.11.2008 veniva successivamente annullata senza rinvio da questa Corte di Cassazione per intervenuta prescrizione. Il Tribunale, in sede esecutiva, nel rigettare l'istanza di "estensione" al MO del giudicato favorevole maturato in favore della concorrente necessaria FT osservava che era carente il presupposto della identità soggettiva richiesto dalla norma invocata (art. 669 cod. proc. pen.) e che, peraltro, la decisione del 7 marzo 2006 era di carattere processuale (art. 521 cod. proc. pen.) e dunque insuscettibile di passaggio in cosa giudicata, non essendo stato il MO "assolto" dalla originaria imputazione corruttiva. Aggiungeva che in nessun caso il MO poteva avvalersi della decisione emessa nei confronti della FT posto che trattasi di soggetto diverso la cui posizione non ha dato luogo a impugnazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione MO CE con distinti motivi -redatti dal difensore - in cui si deduce violazione di legge in riferimento ai contenuti dell'art. 669 cod. proc. pen. ed in subordine si prospetta illegittimità costituzionale della disciplina di riferimento. In sintesi, il ricorrente ritiene che la norma in questione debba trovare applicazione - con esecuzione della pronunzia più favorevole - anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, uno dei due giudicati sia stato emesso nei confronti di un "concorrente necessario" come è il corruttore nel delitto di corruzione. Ove ciò non fosse ritenuto conforme al dettato normativo ne deriverebbe un evidente contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di effettività del diritto di difesa e del giusto processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La prospettazione del ricorrente, muove infatti da una erronea interpretazione dei contenuti dell'art. 669 cod. proc. pen., norma dettata al fine di regolamentare l'ipotesi di plurime sentenze di condanna emesse nei confronti della medesima persona ed in relazione al medesimo fatto. In tale ipotesi il giudice è tenuto a disporre l'esecuzione della sentenza con cui si pronunziò la condanna meno grave, revocando le altre.
Nel caso qui in esame, invece, la prima decisione emessa nei confronti del MO (in data 7.3.2006) ha un contenuto prettamente di natura processuale, trattandosi di decisione con cui venne ritenuta la diversità del fatto (da corruzione a concussione) rispetto a come contestato ed è dunque inidonea a passare in giudicato, risolvendosi in una sollecitazione ad un nuovo esercizio dell'azione penale.
La diversa qualificazione del fatto operata nel procedimento definito in data 26 ottobre 2007, di nuovo rubricato in termini di corruzione (tra l'altro in senso più favorevole all'imputato) non può dar luogo ad alcuna applicazione della norma invocata, posto che il procedimento è - in sostanza - sempre il medesimo ed il giudice ben poteva decidere in tal modo, non essendo vincolato dalla precedente statuizione (che avrebbe portato ad una condanna per il più grave delitto di concussione).
Il ricorrente, inoltre, evidenzia che nell'ambito della prima statuizione venne assolta la FT, in tale contesto ritenuta persona offesa e non già concorrente necessaria del delitto di corruzione e chiede - in sostanza - una applicazione "estensiva" dei contenuti dell'art. 669 cod. proc. pen. lì dove vi sia stata una decisione assolutoria in diverso procedimento emessa nei confronti del "concorrente necessario".
Ma anche tale ipotesi risulta contraria al vigente sistema processuale, ne' sul punto possono ritenersi fondati dubbi di costituzionalità.
Nel vigente sistema - improntato alla autonomia dei giudizi, anche in virtù della tutela del principio di autonomia e indipendenza dei singoli organi giudicanti chiamati a pronunziarsi - non vi è più alcuna ipotesi di "pregiudizialità penale" (prevista in talune ipotesi dall'art. 18 del codice del 1930) ovvero di "obbligatoria influenza" dell'esito di un giudizio penale su un altro procedimento in corso e l'art. 3 cod. proc. pen. descrive in termini chiari e precisi le ipotesi ancora ammesse di pregiudizialità (questioni in tema di stato di famiglia o cittadinanza). A tali ipotesi possono aggiungersi esclusivamente la pregiudiziale costituzionale (lì dove si ritenga di investire la Corte costituzionale in rapporto ad un dubbio di costituzionalità di una norma rilevante ai fini del giudizio) e quella comunitaria, in ipotesi di necessità interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.
Per il resto, il giudice nazionale resta libero di determinarsi - ovviamente secondo linee argomentative verificabili in motivazione - circa l'oggetto della decisione, con l'unico caso di "vincolo interpretativo" disciplinato nel codice di rito proprio nell'ambito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunziato da questa Corte, dall'art. 627 c.p.p., comma 3. Per tali ragioni si è costantemente precisato - da parte di questa Corte - che il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato, il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto, all'unico fine - fermo restando il divieto del ne bis in idem - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 1, n. 12595 del 16.11.1998, rv 211769). Nessuna violazione di norme processuali è pertanto rinvenibile nella decisione qui impugnata che ha operato corretta applicazione dei principi sin qui illustrati, ne' - come si è detto - può ritenersi tale assetto lesivo (sia pure in via di ipotesi) di prerogative costituzionali in tema di difesa.
A venire in rilievo è infatti il valore - di rango costituzionale - dell'autonomia e indipendenza del giudice, il cui operato resta verificabile attraverso l'obbligo di motivazione delle decisioni, obbligo che implica la ricostruzione del fatto oggetto del processo in modo libero da condizionamento alcuno, pur dovendosi -ovviamente - tener conto di precedenti vicende influenti sulla fattispecie. Il sistema processuale, peraltro, prevede una "valvola di sicurezza" rappresentata dalla ipotesi di revisione per inconciliabilità tra giudicati (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) che assicura, in ogni caso, uno strumento di tutela del condannato lì dove vi sia una obiettiva e incontestabile incompatibilità logica nelle premesse storiche di due decisioni parimenti irrevocabili. È evidente che tale strumento - governato dalle sue particolari regole applicative - rappresenta, in via sistematica un opportuno riequilibrio, a fini di garanzia, proprio del principio di autonomia valutativa di cui si è detto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013