Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7697
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Sentenza 19 luglio 1999

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Qualora un condomino, a seguito dell'affidamento da parte dell'amministratore, regolarmente autorizzato, di un incarico di esecuzione di alcune opere sulle cose comuni, conceda alla ditta affidataria di quell'incarico, di occupare alcuni locali di sua proprietà esclusiva, in funzione dell'esecuzione delle opere, e, una volta terminata quest'ultima chieda poi (giudizialmente) il rilascio di detti locali ed il risarcimento danni, infondatamente la ditta occupante fa valere, per resistere a tale domanda, con "exceptio inadimplenti" non "est adimplendum", l'inadempimento del condominio all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle opere, poiché, pur essendo la relativa obbligazione riferibile, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione al condominio, anche a detto condomino (per non essere il condominio, un soggetto di diritti), il relativo rapporto giuridico è distinto da quello inerente la concessione dell'uso dei locali e, dunque, non si è in presenza del nesso di corrispettività supposto dall'art. 1460 cod. civ. fra le obbligazioni nascenti dall'uno e le obbligazioni nascenti dall'altro rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7697
    Data del deposito : 19 luglio 1999

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