Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
Posto che la relazione di servizio di un agente di polizia giudiziaria è atto pubblico per il quale si configura, in caso di falsità ideologica, il reato di cui all'art. 479 cod. pen., deve escludersi che la rilevanza penale del fatto possa venir meno in applicazione del principio "nemo tenetur se detegere", posto che la finalità' dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità "erga omnes" di quanto attestato dal pubblico ufficiale, non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la utilizzabilità' di una relazione di servizio in cui l'agente aveva ricostruito, in modo difforme dal vero, circostanze di un incidente mortale che in seguito gli era stato addebitato, assieme alla falsità ideologica, a titolo di omicidio volontario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2004, n. 22672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22672 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/10/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1507
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 043515/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI IV N. IL 09/03/1972;
avverso SENTENZA del 09/10/2002 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentito il P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Sentito il difensore dell'imputato avv. BRANCALEONI Cesare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.10.2002 la corte d'assise d'appello di Bologna (seconda sezione) - giudicando in sede di rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale di questa Corte Suprema con sentenza dell'8.6.2001-, in riforma della sentenza della corte d'assise di RI in data 10.7.1998, dichiarava LI AN colpevole del reato di omicidio volontario, come originariamente ascrittogli, e - fatte salve le statuizioni favorevoli di cui alla sentenza (annullata) della corte d'assise d'appello di Bologna in data 28.1.2000 con particolare riferimento all'insussistenza della prima ipotesi di falso ideologico, alla continuazione con la residua ipotesi di falso ideologico, alle circostanze attenuanti generiche ed alla diminuente per il rito abbreviato - condannava il medesimo LI alla pena di anni nove mesi cinque di reclusione ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, confermando nel resto la decisione di primo grado. I fatti contestati all'imputato, agente della polizia stradale, si erano svolti il 24.2.1997 in RI, allorché l'automobilista SC GI, inseguito a causa di diverse infrazioni stradali commesse, era stato bloccato ad un semaforo, dal quale era improvvisamente ripartito, urtando presumibilmente l'altro agente RI AN;
in tale frangente il LI aveva esploso un colpo di pistola, che aveva raggiunto il SC alla nuca, determinandone la morte pressoché istantanea. Il LI aveva redatto, unitamente al RI, una relazione di servizio, in contrasto con le numerose testimonianze oculari, per cui era stato accusato oltre che di omicidio volontario anche di falso ideologico in atto pubblico. Avverso la menzionata sentenza della corte di rinvio il difensore del LI proponeva ricorso per Cassazione.
Detto difensore chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo:
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riguardo all'utilizzazione, in contrasto con gli artt. 63 co. 2, 350 co. 5 e 6 c.p.p., delle dichiarazioni contenute nella "relazione di servizio" sottoscritta dall'imputato, su richiesta dei superiori, quando già sarebbero state in corso indagini per accertare eventuali responsabilità dello stesso imputato, atteso che tale relazione, avendo natura di "scritto difensivo", non avrebbe potuto essere considerata atto pubblico. 2) Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per il reato di omicidio volontario. Il giudice di rinvio, attribuendo "sostanziale concordanza" a testimonianze decisamente contrastanti in ordine alla posizione assunta dall'imputato nel momento dello sparo, avrebbe realizzato, con procedimento logico arbitrario, la "sua" ricostruzione del fatto, operando una sorta di "collage" tra le diverse descrizioni, acriticamente, senza fornire, cioè, spiegazione alcuna di tale scelta, pervenendo a conclusioni inevitabilmente illogiche per palese travisamento delle risultanze probatorie. In contrasto con quanto statuito dalla Corte Suprema, il giudice di rinvio avrebbe, poi, del tutto omesso di considerare, nella ricostruzione del fatto, la condotta della vittima immediatamente precedente all'esplosione di un unico colpo di pistola da parte dell'imputato, quasi a volere considerare irrilevante, per il giudizio, l'accertamento del reato di resistenza a pubblici ufficiali e lesioni personali volontarie aggravate, certamente configurabili sulla scorta delle numerose testimonianze trascurate. 3) Erronea applicazione, nella fattispecie, dell'art. 575 c.p. con riguardo alla mancata conferma del giudizio espresso dalla corte d'assise di RI (che aveva dichiarato il LI colpevole di omicidio colposo), per il difetto di prove sufficienti dell'intenzione di uccidere il SC ed in considerazione della "clamorosa imprudenza costituita dal correre impugnando un'arma da fuoco con il grilletto armato".
4) Erronea applicazione dell'art. 479 c.p. con riguardo all'omessa considerazione, in applicazione del principio "nemo tenetur se detergere ", della "relazione di servizio", redatta dal LI su richiesta dei superiori, come "scritto difensivo", giacché l'imputato non avrebbe agito nella qualità di pubblico ufficiale, rivestendo già la veste di persona sottoposta ad indagini per la morte del SC.
5) Erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 c.p. con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo non è fondato.
La corte di rinvio ha correttamente considerato atto pubblico la relazione di servizio sottoscritta dal LI ed ha legittimamente utilizzato le dichiarazioni contenute in detta relazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le "relazioni di servizio" sottoscritte dagli ufficiali ed agenti di p.s. sono atti pubblici fidefacenti;
con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate;
conseguentemente, deve essere ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico l'agente di p.s. che attesta falsamente in una relazione di servizio circostanze non vere (Cass. 4.11.1993, Braccini).
La corte di rinvio ha, altresì, correttamente escluso l'applicabilità al reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. del principio nemo tenetur se detergere rilevando che "invocare una sorte di inesigibilità, così equiparando la redazione di un documento attestante circostanze non vere ad una mancata confessione, significa obliterare la diversa obiettività giuridica dei reati di falso, la cui portata esula dalle ripercussioni, sul piano individuale, dell'accertamento delle circostanze indicate nel documento fideifacente".
Il valore dell'atto pubblico, invero, trascende le mere finalità difensive del soggetto indagato ed attinge una serie di interessi - primo fra tutti quello concernente la veridicità erga omnes di quanto attestato dal pubblico ufficiale - che non possono essere pregiudicati dalle prospettive del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale.
Il suaccennato principio generale comporta, quindi, la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva: il diritto di difesa non comprende anche il diritto di arrecare offese ulteriori.
D'altra parte, l'imputato aveva la scelta di rifiutarsi di redigere l'atto pubblico de quo, senza incorrere nel reato di cui all'art. 328 co. 1 c.p. (che presuppone il carattere indebito del rifiuto),
facendo venire meno l'inevitabilità del nocumento derivante da una relazione di servizio veritiera.
Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente, mediante l'apparente denuncia di vizi di legittimità, sollecita, in effetti, una rivalutazione di prove e fatti, non consentita in sede di legittimità.
Esula, invero, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. SS.UU. 30.4.1997, Dessimone). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere palese, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. SS.UU. 24.11.1999, Spina).
Nella specie, la corte di rinvio, uniformandosi ai principi enunciati nella sopra citata sentenza di annullamento, ha giustificato l'affermazione di responsabilità del LI in relazione al reato di omicidio volontario in persona del SC, con motivazione ampia, approfondita ed esente da vizi logici ed errori giuridici. In particolare, detta corte ha rilevato che la sostanziale convergenza delle dichiarazioni dibattimentali dei numerosi testimoni oculari, confermate dalle risultanze peritali di natura autoptica e balistica, escludevano ogni dubbio circa la posizione di tiro assunta dal LI e, quindi, in merito all'esplosione del colpo verso organi vitali della vittima, dopo avere mirato in maniera precisa in tale direzione.
Era, perciò, rimasto accertato che il LI "non appena si avvide che l'autovettura era ripartita, compì una breve corsa fino a posizionarsi alle sue spalle, vale a dire in corrispondenza della carreggiata di via Regina Elena, imboccata dal SC;
estrasse la pistola, che aveva già riposto, si fermò, assunse la classica posizione del tiro mirato, con le gambe leggermente flesse ed il braccio destro tenuto levato in modo da trovarsi in parallelo con l'asse stradale, mentre con la mano sinistra teneva fermo il polso dell'altro arto. Esplose, quindi, il colpo che fu fatale per il povero SC... Deve, quindi, ritenersi che l'esplosione del colpo da parte del prevenuto, dopo avere preso la mira, avvenne in maniera del tutto deliberata e consapevole: il contrasto con quanto indicato nella relazione di servizio... è stridente".
Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la corte di rinvio ha evidenziato che, nelle specie, non solo gli aspetti di natura oggettiva ma anche i comportamenti successivi escludevano una condotta meramente colposa dell'imputato.
Al riguardo, detta corte ha, segnatamente, rilevato che l'imputato, la cui perizia nell'uso delle armi era comprovata dalla pluriennale frequentazione del poligono militare, non aveva dimostrato affatto quella concitazione attribuitagli dalla decisone di primo grado. Egli, al contrario, aveva dimostrato di avere agito con freddezza, con straordinaria capacità di coordinare ogni movimento e, quindi, nella piena consapevolezza delle proprie azioni: dapprima aveva rincorso il veicolo appena ripartito, prelevando contemporaneamente l'arma dal fodero;
aveva scelto la posizione ottimale in cui arrestarsi, vale a dire al centro della carreggiata della strada imboccata dall'autovettura; aveva assunto la tipica posizione di tiro, flettendo le gambe, mettendo le braccia in avanti e tenendo fermo il polso destro con la mano sinistra;
aveva preso la mira ad altezza d'uomo ed aveva esploso il colpo, del cui esito mortale si era reso immediatamente conto, ragione per cui non aveva dovuto reiterarlo.
La descritta dinamica del fatto comprovava, secondo la corte di rinvio, la "volontà dolosa" dell'imputato.
L'unicità del colpo esploso era ininfluente, stante la capacità di quest'ultimo di provocare la morte e l'immediata percezione di tale effetto anche da parte dello stesso omicida, che si era messo le mani nei capelli.
Il successivo comportamento del prevenuto, sia per un erronea interpretazione della propria condotta sia per un soprassalto della propria coscienza, non contraddiceva l'elemento psicologico sicuramente desumibile dall'indicata manifestazione dell'animus necandi, dovendosi collocare in quella sfera di comportamenti tenuti post crimen patratum, che non rilevavano ai fini della qualificazione giuridica del fatto.
Pertanto, secondo la corte di rinvio, il comportamento chiaramente finalizzato ad attingere la vittima con un arma assolutamente micidiale, la sicura rappresentazione dell'evento come conseguenza altamente probabile, se non certa, della condotta dimostravano la natura dolosa dell'omicidio in esame.
L'illustrato costrutto argomentativo, con cui la sentenza impugnata ha giustificato la responsabilità del LI in relazione al reato di omicidio volontario, essendo congruo, approfondito e corretto, sia sotto il profilo logico che sotto quello giuridico, è incensurabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo non è fondato per le medesime ragioni indicate nell'esame del primo motivo.
Deve essere solo aggiunto che la proposta eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 384 c.p., per contrasto con il principio di ragionevolezza in relazione alla mancata previsione in tale norma del reato di cui all'art. 479 c.p., è assolutamente generica, essendo stata solo enunciata ma non sviluppata, di guisa che detta eccezione non può essere presa in considerazione.
Il quinto motivo non è fondato.
Questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare che per la sussistenza dell'attenuante della provocazione non è necessario un rapporto di proporzionalità tra reazione e fatto ingiusto altrui;
occorre, tuttavia, che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa, in modo da lasciar desumere l'esistenza di un nesso di causalità e non di mera occasionalità tra i due fatti, di guisa che tale nesso deve essere escluso in presenza di una notevole sproporzione (cfr. ex plurimis Cass. 3.11.1997, Caruso). Nella specie, la corte di rinvio, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha negato l'applicabilità all'imputato dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., sul corretto rilievo che la evidente sproporzione tra offesa e reazione dimostrava che la condotta criminosa dell'imputato aveva avuto come fattore endogeno scatenante "una causale non ricollegabile con nesso di causalità con la condotta della vittima, essendovi assoluta inconciliabilità tra istinto punitivo e reazione causata da uno stato d'ira".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 15 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005