Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2007, n. 3557
CASS
Sentenza 31 ottobre 2007

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La relazione di servizio dell'agente di polizia giudiziaria (nella specie, un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza) è atto pubblico fidefaciente pur quando è redatta in riferimento ad un episodio accaduto fuori dell'orario di servizio, sicché eventuali falsità del contenuto sono penalmente rilevanti senza che possa essere invocato, quale esimente, la regola del "nemo tenetur se detegere" per avere l'autore attestato il falso, al fine di non fare emergere la sua penale responsabilità in riferimento all'episodio oggetto della relazione di servizio.

Commentario1

  • 1Poliziotto falsifica firma del collega sulla relazione di servizio (Cass. 26511/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020

    L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2007, n. 3557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3557
Data del deposito : 31 ottobre 2007

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