Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 1
In tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani, anche il Comune, benché gravato dell'obbligo di provvedere allo smaltimento, ove intenda farlo a mezzo di discarica deve ottenere l'autorizzazione regionale. (Nella specie la Corte ha escluso che valga a scriminare lo smaltimento in assenza di autorizzazione l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 12 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - ora art. 13 D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22 - con efficacia protratta per oltre un quinquennio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/1998, n. 6292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6292 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Gennaro Tridico Presidente del 17 aprile 1998
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere N. 1354
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 38273/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CU LF, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 1573/97 del 2-12/7/97, pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Martusciello, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28/6/96. il Pretore di Lamezia Terme condannava CU DO alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 di arresto e L. 500.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 25, comma 2, D.P.R. n. 915/1982, denunciato l'11/4/94, per avere, quale sindaco del Comune di Pianopoli, gestito una discarica di rifiuti solidi urbani senza autorizzazione regionale.
La Corte di Appello di Catanzaro, su impugnazione del CU, con la sentenza indicata in premessa, confermava integralmente la decisione pretorile.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, lamentando:
1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per mancata applicazione dell'art. 45 c.p., avendo egli fatto quanto era nelle sue possibilità e necessario per ovviare al problema rifiuti urbani, non disponendo il Comune di una discarica autorizzata;
2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità nella motivazione ed erronea applicazione dell'art. 25 d.p.r. n. 915/1982, per mancata correlazione tra l'accusa ed il fatto ritenuto in sentenza, essendo imputato di gestione di discarica senza autorizzazione, mentre era stato ritenuto responsabile di incuria nella manutenzione della stessa.
All'odierno pubblico dibattimento il P.M. e la difesa concludono come riportato in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
S'impone, innanzi tutto, accertare se la contravvenzione ascritta all'imputato, prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 915/1982, sia tuttora reato, alla luce della nuova disciplina dei rifiuti introdotta dal D. L.vo n. 22/1997, che ha abrogato la precedente.
La risposta è certamente affermativa;
la gestione di discarica non autorizzata costituisce sempre reato, ed è adesso punito addirittura più gravemente di prima(art. 51, comma 3).
È pacifico, peraltro, che anche il Comune, benché gravato dall'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani, ove intenda farlo "a mezzo discarica", deve ottenere l'autorizzazione regionale (in tal senso, Sez. Un., 28 febbraio 1989, Porto;
Sez. III, 30 maggio 1996, Argondizzo). Per quanto concerne la prima doglianza, peraltro abbastanza generica, sostanzialmente il ricorrente prospetta la tesi della inesigibilità, affermando di avere fatto tutto il possibile per munire il Comune di una discarica autorizzata, senza riuscirci a causa del comportamento omissivo della Regione Calabria.
La gravata decisione, pur dando atto che il sindaco aveva in effetti da tempo ritualmente richiesto la detta autorizzazione, nonché il relativo finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti, e che aveva adottato il provvedimento previsto dall'art. 12 D.P.R. n. 915/1982, non di meno giunge ad affermare la colpevolezza del prevenuto con motivazione scarna ma adeguata, che attinge elementi di valutazione in ordine al comportamento negligente dell'amministratore pubblico anche aliunde, e cioè dall'incuria con la quale era comunque gestita la discarica abusiva.
Ritiene opportuno ricordare - innanzi tutto - questo Collegio, aderendo alle argomentazioni della gravata sentenza, che le ordinanze extra ordinem c.d. "di necessità", disciplinate in via generale dall'art. 38, comma 2, L. n. 142/1990, alla cui categoria appartiene certamente quella prevista dall'art. 12 in questione, sono provvedimenti che si riferiscono ad evenienze di carattere eccezionale, determinate da un fatto imprevisto, per le quali sarebbe impossibile l'utilizzazione dei normali mezzi predisposti dall'ordinamento. La loro adozione, quindi, è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenti inoltre il detto carattere dell'eccezionalità - come un evento naturale straordinario (terremoto, inondazione, incendio, epidemia ecc.) - per cui s'impone di provvedere con "urgenza", incompatibile con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia, scanditi da tappe burocratiche tutt'altro che snelle.
La deroga alle disposizioni vigenti, però, proprio perché consegue ad una situazione eccezionale, non può permanere sine die, ma deve essere necessariamente limitata nel tempo, e cioè alla persistenza della menzionata situazione.
È evidente allora che non ricorrono le dette condizioni quando nulla si verifichi al di là dell'ordinaria e fisiologica esigenza di smaltimento dei rifiuti, come nel caso in esame.
Pertanto, non può ritenersi adeguata a scriminare il comportamento dell'imputato-sindaco la adozione da parte sua del provvedimento ex art. 12, con efficacia protratta per oltre un quinquennio. essendo palese manifestazione di uno sconfinamento dal potere extra ordinem riconosciuto dall'ordinamento all'Autorità comunale, e quindi illegittimo.
Sempre valutando il comportamento dell'imputato, che si è trincerato dietro la barriera dell'inesigibilità, la Corte distrettuale ha poi ritenuto di dover dimostrare - come si è accennato - che l'imputato non ha fatto tutto il possibile per rispettare la normativa sui rifiuti, avendo gestito la discarica abusiva con modalità e risultati, a dir poco, non encomiabili.
Queste considerazioni ad adiuvandum dei giudici di merito hanno indotto il ricorrente - pur senza dedurre la violazione dell'art. 521 c.p.p., ma sotto il profilo del vizio di motivazione a denunciare,
con la seconda doglianza, il difetto di correlazione tra i fatti contestatigli e quelli ritenuti in sentenza,.
Anche tale censura, però, è infondata.
La condanna è stata indubbiamente ed evidentemente pronunziata in relazione proprio alla contestazione iniziale di gestione di discarica non autorizzata, e non per la cattiva manutenzione di essa. La motivazione, probabilmente pleonastica dei giudici di merito, voleva - lo si ripete - rispondere alla affermazioni dell'imputato di aver fatto tutto ciò che da lui si poteva pretendere per non commettere il reato.
La gravata decisione è, quindi, immune dai denunciati vizi.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1998