CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21128 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: AN US, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 01/07/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 13/02/2025, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato US 1P AN in relazione al reato di cui all'articolo 73, comma 1, d,P.R.<309/1990, alla pena di anni 4 di reclusione e 17.256,00 euro di multa, riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 della predetta disposizione rideterminava la pena inflitta (condizionalmente sospesa) in anni 2 di reclusione e 1.400,00 euro di multa, con conferma della confisca limitatamente alla somma di 21.000,00 euro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21128 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2026 2. Avverso tale pronuncia, tramite il proprio difensore, ricorreva il AN, articolando le proprie doglianze in un unico motivo, in cui lamenta vizio di motivazione in ordine al requisito della sproporzione per una parte della somma sequestrata, per non avere la Corte territoriale tenuto in considerazione una serie di elementi su redditi e possidenze familiari e per essere giunta a una decisione sull'an, ma soprattutto sul quantum confiscabile, del tutto arbitraria e priva di agganci empirici. Il ricorrente richiama, in proposito, la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2025 sulla confisca allargata per il cd. piccolo spaccio e sul vaglio al riguardo richiesto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nei confronti del AN è stata disposta la confisca «per sproporzione» della somma di 21.000 euro, quale parte della maggiore somma di 31.065,00 euro• rinvenuta presso la di lui abitazione in occasione dell'arresto per il reato di detenzione illecita di cocaina, riqualificata in appello ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,, Come correttamente evidenziato dal ricorrente, nel caso in esame, in cui l'originaria contestazione è stata derubricata in «piccolo spaccio», trova applicazione quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 166 del 2025, ove il Giudice delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis d.P.R.Y309/1990 - ha precisato che l'ordinamento assicura al giudice «i necessari margini di apprezzamento per escludere l'applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell'imputato, non sia convinto che i beni - pur sproporzionati ai suoi redditi dichiarati, e dei quali egli non sia in grado di giustificare la provenienza lecita secondo i criteri indicati dall'art. 240-bis cod. pen. - costituiscano il provento, o siano stati acquistati con il provento, di attività delittuose ulteriori rispetto a quella per la quale è stata pronunciata condanna;
ma abbia piuttosto motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale, e pertanto non espressivo di quell'habitus criminoso che, solo, potrebbe supportare la presunzione legislativa in parola». Occorre, tuttavia, che tale valutazione e ponderazione vengano eseguite, il che, nella circostanza, non è avvenuto. 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale correttamente premette che nel caso di specie non può trovare applicazione l'istituto della confisca c.d. «diretta», stante la mancanza di prova del nesso di pertinenzialità della somma rispetto alla contestata detenzione di stupefacente (così, ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [...], Rv. 283248 - 01). 2 Tuttavia, coglie nel segno il Procuratore generale laddove evidenzia che la Corte di appello, nel derubricare il reato nella forma tenue dell'articolo 73 (attribuendo all'imputato il ruolo di semplice «retta», ossia custode della droga per conto di terzi), giustifica la (parziale) confisca c.d. «allargata» sulla base di una asserita sproporzione di parte della somma sequestrata rispetto a delle «buste paga», riconoscendo però che parte del denaro potrebbe costituire frutto del risparmio del AN. Manca, in tutta evidenza, una motivazione sul punto che vada al di là della mera «apparenza». Come noto, motivazione «assente» è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, [...]). Motivazione «apparente», invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, [...]; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, [...]; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, [...]; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, [...], Rv. 260314). Ancora, è apparente la motivazione meramente tautologica, che ricorre allorquando essa «si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, [...], Vassallo, Rv. 263100 - 01). Nel caso in esame, se è indicato in sentenza «quale» parte sarebbe sproporzionata, nulla viene detto sul «come» la Corte distrettuale abbia calcolato l'importo da confiscare e quello da restituire all'imputato. 4. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. La Corte dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'importo della confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 20 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 13/02/2025, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato US 1P AN in relazione al reato di cui all'articolo 73, comma 1, d,P.R.<309/1990, alla pena di anni 4 di reclusione e 17.256,00 euro di multa, riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 della predetta disposizione rideterminava la pena inflitta (condizionalmente sospesa) in anni 2 di reclusione e 1.400,00 euro di multa, con conferma della confisca limitatamente alla somma di 21.000,00 euro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21128 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2026 2. Avverso tale pronuncia, tramite il proprio difensore, ricorreva il AN, articolando le proprie doglianze in un unico motivo, in cui lamenta vizio di motivazione in ordine al requisito della sproporzione per una parte della somma sequestrata, per non avere la Corte territoriale tenuto in considerazione una serie di elementi su redditi e possidenze familiari e per essere giunta a una decisione sull'an, ma soprattutto sul quantum confiscabile, del tutto arbitraria e priva di agganci empirici. Il ricorrente richiama, in proposito, la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2025 sulla confisca allargata per il cd. piccolo spaccio e sul vaglio al riguardo richiesto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nei confronti del AN è stata disposta la confisca «per sproporzione» della somma di 21.000 euro, quale parte della maggiore somma di 31.065,00 euro• rinvenuta presso la di lui abitazione in occasione dell'arresto per il reato di detenzione illecita di cocaina, riqualificata in appello ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,, Come correttamente evidenziato dal ricorrente, nel caso in esame, in cui l'originaria contestazione è stata derubricata in «piccolo spaccio», trova applicazione quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 166 del 2025, ove il Giudice delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis d.P.R.Y309/1990 - ha precisato che l'ordinamento assicura al giudice «i necessari margini di apprezzamento per escludere l'applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell'imputato, non sia convinto che i beni - pur sproporzionati ai suoi redditi dichiarati, e dei quali egli non sia in grado di giustificare la provenienza lecita secondo i criteri indicati dall'art. 240-bis cod. pen. - costituiscano il provento, o siano stati acquistati con il provento, di attività delittuose ulteriori rispetto a quella per la quale è stata pronunciata condanna;
ma abbia piuttosto motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale, e pertanto non espressivo di quell'habitus criminoso che, solo, potrebbe supportare la presunzione legislativa in parola». Occorre, tuttavia, che tale valutazione e ponderazione vengano eseguite, il che, nella circostanza, non è avvenuto. 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale correttamente premette che nel caso di specie non può trovare applicazione l'istituto della confisca c.d. «diretta», stante la mancanza di prova del nesso di pertinenzialità della somma rispetto alla contestata detenzione di stupefacente (così, ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [...], Rv. 283248 - 01). 2 Tuttavia, coglie nel segno il Procuratore generale laddove evidenzia che la Corte di appello, nel derubricare il reato nella forma tenue dell'articolo 73 (attribuendo all'imputato il ruolo di semplice «retta», ossia custode della droga per conto di terzi), giustifica la (parziale) confisca c.d. «allargata» sulla base di una asserita sproporzione di parte della somma sequestrata rispetto a delle «buste paga», riconoscendo però che parte del denaro potrebbe costituire frutto del risparmio del AN. Manca, in tutta evidenza, una motivazione sul punto che vada al di là della mera «apparenza». Come noto, motivazione «assente» è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, [...]). Motivazione «apparente», invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, [...]; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, [...]; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, [...]; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, [...], Rv. 260314). Ancora, è apparente la motivazione meramente tautologica, che ricorre allorquando essa «si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, [...], Vassallo, Rv. 263100 - 01). Nel caso in esame, se è indicato in sentenza «quale» parte sarebbe sproporzionata, nulla viene detto sul «come» la Corte distrettuale abbia calcolato l'importo da confiscare e quello da restituire all'imputato. 4. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. La Corte dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'importo della confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 20 marzo 2026.