Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2001, n. 8465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8465 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
P E 6 N 8 C. 9 O 1 I C S / Z A 8465 0 1 4 / A I 6 N R 2 R R T . S B Á R I . . T P G L . OME DEL POPOLOTTALIANO L E U D A R B L I . E B A R D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A T D I T Oggetto S A I E 1 N E T 3 R S 1 SEZIONE TRIBUTARIA N E Tributaria I . E T A C N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Presidente Dott. Michele CANTILLO - R.G.N. 4402/98 Cron. 19394, Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. IU FALCONE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPR. MA L SSAZIONE CIVILE SENTENZA CAMPON 59441 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CA RI TE, SU IO, SU NT, SU AR;
intimati - avversO la sentenza n. 36/97 della Commissione 2000 tributaria regionale di CAGLIARI, depositata il 1882 07/04/97; N -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 7 aprile 1997 n.36/07/97 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha accolto il ricorso del sig. IU RI CO avversO avviso emesso dall'Ufficio IVA di Sassari. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione dell'art. 17 del D.P.R. 636/1972 che sancisce la inammissibilità del ricorso ove di esso non sia stata inviata copia all'Ufficio. Il motivo merita accoglimento in conformità al costante indirizzo di questa Corte secondo cui la proposizione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado, ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 636 del 1972, come sostituito dall'art. 8 n.739 del 1981, richiede, a pena di d.p.r. inammissibilità del ricorso stesso, la consegna ○ spedizione di copia dell'atto introduttivo all'ufficio tributario nel termine perentorio di sessanta giorni, senza che possa considerarsi equipollente del predetto adempimento, ai fini della valida rapportoinstaurazione del 3 m processuale, la notizia della controversia comunque ricevuta dall'ufficio dopo la scadenza del termine indicato (cfr. ex pluribus Cass. 25 maggio 1999, n.5058). E' possibile concludere la controversia in forza dell'art. 384 c.p.c.. Sussistono giusti motivi per procedere a 0 0 compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata. Compensa fra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 10 novembre 2000. Il Presidente Il Relatore E N O M Ciali I Z A S L D IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Ариев DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 G10. 2001 E N Oggi 0 8 O I CANCELLIERE C1 9 5 1 Z / Arnaldo Casano A 4 N / R 6 T A 2 S I B I . R R G . L E P L . R A D . L U A B E D D A D I T I R E A S 1 I T T N 3 E R N 1 S E E . I S T E N A A M