Sentenza 26 aprile 2001
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., (nella specie, per la particolare complessità del dibattimento) può essere disposta solo in relazione ai reati espressamente indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), stesso codice, la cui previsione ha carattere tassativo e non può essere estesa e diverse, quantunque affini, figure criminose, dato il suo carattere eccezionale, che ne impone un'interpretazione restrittiva. (Fattispecie relativa a contestazione dei reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, che la Corte ha ritenuto impropriamente equiparati a quelli previsti dagli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2001, n. 42590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42590 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA - Presidente - del 26/04/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - N. 3053
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 2894/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- NT IN, nato a [...] il [...]. avverso l'ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal Tribunale di Milano;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Udito il difensore, Avv.to Antonio Managò;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 24 febbraio 1999, la Corte di assise di appello di Milano, quale giudice procedente nei confronti di IN TA, imputato del reato di cui agli artt. 71 e 74, comma 2, legge n. 685/75 e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ha sospeso i termini di durata della cautela restrittiva, ai sensi dell'art. 304 comma 2 cod. proc. pen., ritenendo la particolare complessità del dibattimento.
Sul gravame proposto dall'interessato, il quale sosteneva che il reato ascrittogli non rientrava tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23 marzo 2000, ha confermato il provvedimento impugnato osservando:
- che il vigente D.P.R. n. 309/90; essendo un "Testo Unico" "non ha abrogato la precedente normativa, ma l'ha recepita integrandola e modificandola solo in alcune parti (ad. esempio, con l'introduzione dell'attenuante della lieve entità del fatto, o con alcuni ritocchi nelle sanzioni) lasciando intatta la descrizione della condotta incriminata, di traffico illecito di ingenti quantitativi di stupefacente, ipotesi per la quale il testo unico si è limitato a mutare l'ordine nell'elencazione degli articoli, sicché l'articolo 71 della legge n. 685/75 è diventato l'attuale art. 73, e l'aggravante prevista al 20 comma dell'art. 74 è prevista al 20 comma dell'attuale art. 80;
- che pertanto il legislatore, nell'individuare, con art. 407 2 comma cod. proc. pen., alcune fattispecie, in quanto connotate da particolare gravità e complessità, ha utilizzato il riferimento normativo attuale (menzionando gli art. 73 e 80 cpv. D.P.R. n.309/90) solo per ragioni di semplificazione verbale e di immediatezza del richiamo, anziché ripetere la condotta incriminata dalla norma, identica nelle due formulazioni solo apparentemente succedutesi. Avverso tale decisione, il TA, a mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, denunciando la violazione di cui all'art. 606. 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 304.2 e 407.2, lett. a) dello stesso codice, sostiene che l'elencazione analitica delle specifiche ipotesi nelle quali è consentito disporre il c.d. congelamento dei termini di fase della custodia cautelare e l'assoluta mancanza di una norma di chiusura che consenta l'estensione della disciplina a materie analoghe non tollera alcuna forma di interpretazione estensiva, certamente vietata vigendo il principio del favor libertatis. La censura è fondata.
Ed invero, agli effetti della sospensione dei termini della custodia cautelare a norma dell'art. 304 comma 2 cod. proc. pen., il presupposto della particolare complessità del dibattimento e quello riguardante la natura dei reati contestati a ciascun imputato, sono fra loro diversi, giacché mentre la difficoltà di trattazione del dibattimento relativo ad un processo plurisoggettivo corrisponde ad una situazione unitaria, l'oggetto delle imputazioni conserva, invece, carattere necessariamente individuale, connotando le posizioni dei singoli coimputati e differenziandole tra loro, anche ai fini della disciplina delle misure cautelari personali, in relazione alla diversa gravità dei delitti contestati a ciascuno di essi. La sospensione dei termini di custodia cautelare può pertanto essere disposta soltanto nei confronti degli imputati chiamati a rispondere di delitti inclusi nell'elencazione contenuta nell'art.407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen..
Nè può ritenersi, come ha erroneamente affermato il Tribunale, che il fatto contestato al TA rientri nella previsione di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.. Ciò perché equiparando le fattispecie criminose, previste rispettivamente dagli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975 e dagli artt. 73 e 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/90, si trascurerebbe di considerare che le norme incriminatrici succedutesi nel tempo, oltre a stabilire un trattamento sanzionatorio diverso (prevedendo le disposizioni successive pene detentive più gravi di quelle stabilite dalle disposizioni anteriori), hanno avuto incidenza anche sulla struttura della fattispecie, in quanto il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. del 1990 non riproduce quello di cui all'art. 71 della legge del 1975, ma risulta dalla fusione delle due distinte figure criminose previste dagli artt. 71 e 72 della legge del 1975 (Cass., Sez. Un., 31 maggio 1991, Parisi;
Cass., Sez. 6^, 12 luglio 1990, Squillace). Pertanto, poiché lo specifico regime giuridico posto dalle norme incriminatrici qualifica e distingue ciascun titolo di reato, il ragionamento del giudice di merito deve considerarsi senz'altro errato sul piano logico-giuridico, conducendo non all'identità delle fattispecie criminose ma alla loro assimilazione, vale a dire ad un risultato che scaturisce da una operazione di estensione analogica, che si infrange contro il divieto insito nel carattere eccezionale delle disposizioni di cui agli artt. 407, comma 2 e 304, comma 2 cod. proc. pen. e contrasta, quindi, con il carattere tassativo della disciplina.
Esplicita conferma, in tal senso, può essere ricavata dalla previsione dell'art. 74, comma 8 D.P.R. n. 309/90, secondo cui "quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art.75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo". E evidente, infatti, che se fosse esatta la tesi della identità delle fattispecie criminose una simile precisazione legislativa non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere e che, al contrario, la necessità di una simile esplicita specificazione normativa è giustificata proprio dalla diversità dei titoli di reato risultanti dalla legge n. 685/75 e dal successivo D.P.R. n 309/90. Alla luce delle le precedenti considerazioni, in mancanza di una disposizione di legge che equipari il reato ex artt. 71 e 74 della legge n. 685/75 al reato ex artt. 73 e 80, comma 2 D.P.R. n. 309/90, deve conclusivamente ritenersi che la previsione contenuta nell'art.407, comma 2, lett. a) n. 6, cod. proc. pen., riguardante esclusivamente la seconda fattispecie criminosa, non possa automaticamente riferirsi alla prima e che l'estensione compiuta dal Tribunale sia irrimediabilmente illegittima perché frutto di analogia in malam partem di una disposizione di natura certamente eccezionale. Di riflesso, va riconosciuto che la sospensione dei termini di custodia cautelare è stata disposta nei confronti del TA in assenza di una delle condizioni prescritte dall'art. 304, comma 2 cod. proc. pen. sicché deve pronunciarsi l'annullamento,
senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e del provvedimento sospensivo adottato il 24 febbraio 1999 dalla Corte di Assise di Appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte annulla, senza, rinvio, l'ordinanza impugnata e quella della Corte di assise di appello di Milano in data 24 febbraio 1999. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 della legge 8 agosto 1995. n. 332.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2001