Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione. (Fattispecie in cui la S.C. - essendo stata del tutto omessa la pronuncia sulle spese della parte civile - ha annullato con rinvio al giudice penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2016, n. 13111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13111 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
le 1 3 1 1 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - 136 N. Dott. MARIA VESSICHELLI REGISTRO GENERALE N. 30009/2015- Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NZ N. IL 02/01/1948 parte offesa nel procedimento c/ avverso la sentenza n. 2261/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALMI, del 04/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ди Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. LL CE propone ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Palmi che ha applicato a LE UN la pena di mesi 12 di reclusione, per reati commessi in suo danno;
il ricorrente censura la mancata liquidazione delle spese di parte civile e dunque la violazione dell'articolo 444, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Il Procuratore generale presso questa suprema corte, dott.ssa Fodaroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato;
la statuizione sulle spese della parte civile costituita, in caso di accoglimento della concorde richiesta di patteggiamento, è ritenuta dovuta, quale che ne siano i termini, da tutta la giurisprudenza di legittimità in adesione alla sentenza n. 443 del 12.10.1990, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 444 cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale" (Sez. 5, n. 8707 del 24/06/1992, Maraviglia, Rv. 191934).
2. Sulla procedura da seguire per emendare l'omissione del giudice a quo vi sono tuttavia orientamenti contrastanti;
le sezioni Unite, con la sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Rv. 238426, hanno ritenuto che Жи possa farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, senza tuttavia pronunciarsi sulla eventuale possibilità di seguire strade alternative e, comunque, purchè non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse. Le sezioni Unite hanno optato per il procedimento di correzione, dunque, solo ove non vi siano da compiere scelte di tipo "discrezionale", precisando, appunto, che la procedura di correzione si applica in caso di "omissione di una statuizione obbligatoria, di natura accessoria e a contenuto predeterminato (...) che prescinde da qualsivoglia vaglio di merito 1 della domanda". In tal caso, precisò la Corte, il compito del giudice si risolve in una mera operazione tecnico-esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi, e non priva, quindi, la statuizione de qua del requisito del contenuto predeterminato".
3. Il contrasto, tuttavia, non si è sopito neppure dopo la predetta pronuncia del massimo collegio;
si registrano ancora di recente indirizzi contrastanti.
4. Questa sezione, per esempio, ha affermato che "È emendabile con la procedura di correzione di errori materiali la sentenza dibattimentale in cui il giudice omette di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, se non emergono circostanze che giustifichino la compensazione, totale o parziale, delle stesse" (Sez. 5, Sentenza n. 51169 del 06/11/2013, Rv. 257656). Viceversa, altre sezioni ritengono che "Non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile" (Sez. 1, Sentenza n. 41571 del 01/10/2009, Rv. 245053); "Non è emendabile con il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. l'omessa statuizione, pronunciata, nella specie, dal giudice di pace, in ordine alle spese sostenute dalla parte civile e da questa richieste in sede dibattimentale, in quanto l'art. 535 cod. proc. pen. prevede il ricorso alla procedura, ex art. 130 cod. proc. pen., solo nel caso di omessa statuizione in ordine alle spese processuali che il condannato è tenuto a versare allo Stato" (Sez. 4, Sentenza n. 46840 del 02/11/2011, Rv. 252145).
5. Non è inutile richiamare anche l'orientamento delle sezioni civili, che può fornire utili spunti di valutazione. La giurisprudenza sembra attestata su una linea assai rigorosa, affermando che l'omessa liquidazione delle spese non è una omissione emendabile con la procedura in questione, poiché la sentenza non è affetta da una mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sull'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la relativa omissione può essere emendata soltanto a seguito di gravame (tra le più recenti, si veda Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014, Rv. 632724. Il risalente contrario orientamento secondo cui in caso di omessa liquidazione delle spese giudiziali sarebbe possibile il : 2 ricorso alla procedura di correzione non è stato, tuttavia, completamente abbandonato da questa Corte;
si veda per esempio Sez. 2, Ordinanza n. 16959 del 24/07/2014, Rv. 631818). La mancanza della liquidazione non è una svista del giudice, che ha determinato la mancata od inesatta estrinsecazione di un giudizio peraltro già svolto e desumibile dal contesto stesso della pronuncia;
ciò che manca, infatti, è proprio tale giudizio. Si specifica ulteriormente che il procedimento di correzione è preordinato all'eliminazione di un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto, la cui incongruenza, rispetto al concetto contenuto nella sentenza, appaia ictu oculi sulla base della sola lettura del testo del provvedimento giurisdizionale, con conseguente inapplicabilità rispetto ad un errore invece concettuale quale quello rappresentato dalla mancata regolamentazione delle spese di lite.
6. Tali considerazioni sono state riprese da una successiva sentenza delle sezioni Unite penali, che ha affermato la ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, v. 250680); scorrendo la motivazione della sentenza, si comprende che, lungi da porsi in contrasto con il precedente del 2008, il massimo collegio ha precisato l'ambito di operatività del procedimento di correzione, escludendone l'applicabilità tutte le volte che non si tratti di intervenire in modo automatico su una semplice omissione esteriore dell'atto scritto. Il collegio ha escluso il predetto automatismo, osservando che: "..la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile può mancare quando il giudice, all'esito della verifica in ordine alla legittimazione del soggetto leso dal reato, ordinariamente assorbita nella statuizione sul petitum, ritenga lo stesso privo di legittimazione (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213857). In secondo luogo, dal novellato art. 444, comma 2, cod. proc. pen., si evince che manca qualsiasi forma di automatismo tra la richiesta del soggetto leso e il provvedimento del giudice, avendo quest'ultimo il potere di compensare, in tutto o in parte, per giusti motivi, le spese. Poiché, come ha evidenziato un'autorevole dottrina, la compensazione equivale a mancanza di condanna, è agevole concludere che il giudice, chiamato a pronunciare sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ha la facoltà di porre solo in parte o di non porre affatto le spese a carico dell'imputato. Infine continua la Corte "L'entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è compresa nei termini del patteggiamento e forma oggetto di una 3 decisione che, pur se inserita nel rito alternativo, si connota per la sua autonomia (in quanto prescinde dalla pronunzia sul merito) e per la maggiore ampiezza dello spazio decisorio attribuito al giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali".
7. Questo collegio condivide le suddette osservazioni;
poiché l'emenda alla omessa pronuncia sulle spese di parte civile non è automatica e predeterminata, ma coinvolge valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda, sia in materia di entità della liquidazione (che può anche essere sterilizzata dalla compensazione delle stesse), non può impedirsi alla parte civile di esperire il rimedio impugnatorio, piuttosto che obbligarla a seguire il più asettico procedimento di correzione di errore materiale.
8. Ciò detto, in relazione all'individuazione del giudice di rinvio, occorre richiamare la giurisprudenza di questa sezione, secondo cui "In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto;
mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice" (Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101).
9. Nel caso di specie, essendo stata del tutto omessa la pronuncia sulle spese, il rinvio va fatto al giudice penale a quo. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al tribunale di Palmi per nuovo esame.
p.q.m.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronunzia 'di parte courte sulla liquidazione delle speseve rinvia al Tribunale di Palmi per nuovo esame. Così deciso il 26/01/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Grazia Lapalorcia لالة ملوله Paolo Giovanni Demarchi Albengo- DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 31 MAR 2016 4 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise