Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2016, n. 13111
CASS
Sentenza 26 gennaio 2016

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È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione. (Fattispecie in cui la S.C. - essendo stata del tutto omessa la pronuncia sulle spese della parte civile - ha annullato con rinvio al giudice penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2016, n. 13111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13111
    Data del deposito : 26 gennaio 2016

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