Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
01929 /02 Aula 'B' NOME DEL PO POL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro j danno da infatunis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G.N. 9020/99 Cron. 4676 Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Rep. - Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere - ha pronunciato la seguente : 470 SENTENZA sul ricorso proposto da: F.LLI MUNARETTO DI EP SRL, incorporante per fusione di SUMMANIA BETON, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARILA' FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASSITALIA SPA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo • 2001 studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
4543 -1- - controricorrente nonchè
contro
LL A' LI;
- intimato F avverso la sentenza n. 44/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 26/11/98 R.G.N. 112/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato ANTONELLA IANNOTTA per delega GREGORIO IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Vicenza, RU AL AM chiedeva che la datrice di lavoro s.r.l. Summania Beton fosse condannata a risarcirgli un danno da infortunio sul lavoro, nella parte non indennizzabile dall'Inail; che la convenuta, costituitasi, chiamava in garanzia la s.p.a. Assitalia Le assicurazioni responsabilità per d'Italia, assicuratrice della infortuni sul lavoro;
che il Pretore con sentenza del 5 maggio 1997 accoglieva la domanda nei confronti della s.r.l. Summania Beton e rigettava la domanda di garanzia per sospensione del rapporto assicurativo a causa del mancato pagamento del premio;
che, per quanto qui ancora interessa, il Tribunale con sentenza del 26 novembre 1998 confermava la decisione di rigetto della domanda di garanzia, osservando che l'appello della SOCCOM- bente sul punto non si riferiva né al dispositivo né alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, essendo inteso solo alla sostituzione della motivazione ossia alla dichiarazione di invalidità, invece che sospensione dell'efficacia, del contratto d'assicurazione; 3 che il Tribunale dichiarava irrilevante per assorbimento nel presente processo la questione della validità di tale contratto;
che contro questa sentenza ricorre per cassa- zione la s.r.l. Fratelli AR di IU, incorporante la s.r.l. Summania Beton, mentre resiste con controricorso la s.p.a. Assitalia Le assicurazione d'Italia. Che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; Considerato che con l'unico motivo la ricor- rente, deducendo la violazione degli artt. 1325, 1901, 1418 cod. civ. e vizi di motivazione, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la rilevanza della questione di validità del contratto di assicurazione sul quale si fondava la sua domanda di chiamata in garanzia, e insiste nel sostenere l'invalidità; che il motivo è inammissibile per difetto di interesse poiché, una volta che il convenuto per risarcimento del danno abbia chiamato in garanzia l'assicuratore e, vistosi rigettare tale domanda, vi abbia rinunciato, non è ravvisabile alcun suo interesse ad una pronuncia, sulla validità o meno d'assicurazione, nel medesimodel contratto processo;
che la sentenza d'appello qui impugnata ha esattamente affermato l'irrilevanza di tale questione, onde sul punto non si è formata la cosa giudicata, idonea a pregiudicare in qualche modo lo interesse della ricorrente;
che, dichiarato inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in lire...32000 (euro 16,33 .), oltre a lire cinquemilioni (euro duemilacinquecentoottantadue e ventotto centesimi) per onorario. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001 i! Presidente: Il Cons. estensore: Jederico Provelli IL CANCELLIERE I 0 3 A D 1 S 3 Depositata in Cancelleria , S . 5 O A T L . T R Oggi, 11 FEB. 2002 L , N A ' A O L S B 3 E L I 7 E IL CANCELLIERE P - D S D 8 I - A I 1 N S T 1 S G N O E O E S P A I G M D I A G E E , A O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E O R D