Sentenza 30 maggio 2006
Massime • 1
In tema di archiviazione, prima di provvedere sulla reiterata richiesta di archiviazione, formulata dal P.M. all'esito dell'ulteriore attività di indagine disposta per mancato accoglimento della precedente istanza conseguente ad opposizione della P.O., il G.i.p. ha l'obbligo di fissare una nuova udienza camerale per la valutazione in contraddittorio fra le parti dei risultati del supplemento di indagine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2006, n. 21988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21988 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 30/05/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1238
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 9846/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RI, nato il [...] ad [...], parte offesa;
avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Perugia 4 gennaio 2006, con la quale è stata ordinata l'archiviazione degli atti relativi al procedimento a carico di:
1. OC AB, nata il [...] in [...];
2. AS PA NI, nato il [...] a [...];
sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S.F.;
letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dott. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto del Gip. del Tribunale di Perugia 4 gennaio 2006 - con il quale è stata ordinata l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale a carico di AB CH e PA NI Blasi - RI AN ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 5, e carenza ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett c) e lett. e)) perché il Gip - che con precedente provvedimento, in accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione aveva ordinato al P.M. ulteriori atti di indagine - ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in esito all'incidente probatorio, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio camerale allo scopo di consentire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa anche in ordine ai risultati del supplemento di indagine;
2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 410 c.p.p. in relazione all'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. d), perché il Gip del tutto illegittimamente e in assenza di contraddittorio, offre una valutazione peraltro riduttiva delle risultanze dell'incidente probatorio, effettuando un giudizio prognostico di merito estraneo a ogni previsione normativa, con provvedimento abnorme. L'impugnazione è fondata.
L'art. 410 c.p.p., comma 2, attribuisce al giudice un potere preventivo di delibazione dell'opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., dichiarando de plano con decreto l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova o per infondatezza della notizia di reato (v., da ult., Cass., 17 gennaio 2005 n. 5661, ric. P.O. in proc. Cassese).
Qualora in seguito a tale delibazione il giudice per le indagini preliminari, ritenendo non inammissibile l'opposizione e non infondata la notizia di reato, abbia fissato a norma dell'art. 410 c.p.p., comma 3, e dell'art. 409 c.p.p., comma 4, l'udienza in camera di consiglio, indicando con ordinanza al P.M. le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine per lo svolgimento, una volta che queste siano state compiute e ferma restando l'opposizione della parte offesa, deve fissare una nuova udienza in camera di consiglio per la valutazione, in contraddittorio fra le parti, dei risultati nuovi delle indagini, in quanto lo stato del procedimento e la verifica iniziale dell'ammissibilità dell'opposizione e della fondatezza della notizia di reato, positivamente eseguita, non consentono una decisione de plano (Cass., Sez. IV, 3 dicembre 2003-29 gennaio 2004 n. 3494, ric. P.O. in proc. c/ignoti; v., anche, Sez. VI, 14 gennaio 2004 n. 36272, ric. Silvano;
contra, Sez. IV, 27 maggio 2003 n. 34405, ric. Basile;
Sez. V, 27 ottobre 2000 n. 2825, ric. Gismondi). Pertanto il decreto impugnato, col quale è stata disposta l'archiviazione degli atti previa dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione della parte offesa per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 410 c.p.p., dev'essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006