Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOMESUP015 0 32 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 11828/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere 13704/99 Cron. 17151 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 07/12/01 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: SI IO, IU NT, LO UN, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA MINCIO 4 presso lo studio dell'avvocato CORRADI M. FRANCESCA, rappresentati e difesi dall'avvocato MOCELLA SALVATORE, giusta delega in atti;
ricorrenti contro in INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 4808 -1- MORIELLI, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta I delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato
contro
A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA'; intimata e sul 2° ricorso n° 13704/99 proposto da: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' ANM (gia' AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO RIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente INCIDENTALE - nonchè
contro
SI IO, IU NT, LO UN, INPS;
intimati avverso la sentenza n. 2465/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/06/98 R.G.N. 42884/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato RIZZO%3 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per -2- l'accoglimento del ricorso incidentale ed accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale. -3- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16.6.98, sulla domanda proposta dai sign. RI SI, IO MA e UN LL, nei confronti dell'A.T.A.N., di cui sono dipendenti, e dell'INPS per ottenere - in unica soluzione la restituzione della quota contributiva a loro carico indebitamente versata all'istituto previdenziale, per effetto della sent.n.261/1991 della Corte Costituzionale che ha statuito la spettanza degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 della l. 918/1968, ha ritenuto che: a) passivamente legittimato nei confronti dei lavoratori per la pretesa restitutoria dagli stessi esercitata è l'ATAN; b) che per effetto della l.n. 151/1993 la rateizzazione decennale prevista per il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati dall'ATAN all'INPS era efficace anche per il credito restitutorio dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro che indebitamente aveva versato all'istituto previdenziale le quote di loro spettanza;
2- che il sign. SI ed i suoi litisconsorti chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui l'ATAN resiste con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un'unica doglianza;
es ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che devono, ai sensi dell'art. 335 cpc riunirsi il ricorso principale e quello incidentale;
2- che i ricorrenti principali denunciano, con il primo motivo, violazione degli art. 2033, 2041, 2155 cc, art. 19 1. 218/52, 181. 918/68, 1 comma 3 d.l.n.71 /93 conv. nella 1. n. 151/93 e contestano che anche per il credito di loro spettanza, nei confronti del datore di lavoro, relativo alla restituzione delle quote di contributi a loro carico indebitamente versate dallo stesso all'INPS,sia applicabile la modalità di restituzione- tramite rateizzazione decennale- prevista per i crediti del datore di lavoro nei confronti dell'INPS;
3- che con il secondo motivo gli stessi denunciano violazione e falsa applicazione degli art.55 rdl n.55/35, 2946 cc., 22 d.l. 12.9.83 n. 463 conv. nella 1. 638/83, 416 cpc e si dolgono che il Tribunale abbia escluso che sulle somme loro spettanti non vadano corrisposti interessi e rivalutazione;
4- che il primo motivo è fondato, giusta quanto statuito dalla decisone n. 12758/98 di questa Corte - cui la stessa si conforma nella presente controversia-che ha ritenuto che la norma che prevede la rateizzazione dei crediti dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS, per il predetto indebito contributivo, regola esclusivamente il rapporto fra l'ente previdenziale e le imprese creditrici in relazione al diritto al rimborso dei contributi già versati;
5- che l'accoglimento del primo motivo comporta quello del secondo con conseguente assoggettamento dei crediti dei lavoratori alle ordinarie regole 2 previste in caso di somme non tempestivamente corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori costituendo, gli stessi,crediti retributivi indebitamente trattenuti dal datore di lavoro per un obbligo contributivo inesistente;
6- che di conseguenza dal momento della indebita trattenuta spettano viralutazione ed infachi 7- che la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2099, 2934, 2936, 2948 cc, lamentando che pur avendo eccepito sia in primo che in secondo grado la prescrizione delle pretese restitutorie fatte valere dai ricorrenti per effetto dell'art. 2948 n.5 cc. il Tribunale ha statuito che la prescrizione è rilevabile d'ufficio oltre ad esser irrinunziabile senza accertare che le pretese fatte valere dai ricorrenti sono estinte, trovando applicazione la predetta norma, godendo i ricorrenti, autofferrotranvieri, del regime di stabilità ed essendo state proposte le domande oltre un quinquennio dalla maturazione dei diritti;
8- che questa Corte, con la recente sentenza n. 8175/01, affrontando questioni del わ tutto analoghe a quelle oggetto della presente controversia ha ritenuto che la pretesa fatta valere dai ricorrenti ha natura retributiva ed è, di conseguenza, soggetta a prescrizione ai sensi dell'art.2948 n. 4 cc.; 9- che a tale decisione la Corte si conforma nella presente controversia con conseguente accoglimento del ricorso incidentale;
ed 10- che la sentenza va cassata e rimessa ad altro giudice che si atterrà ai predetti principi di diritto;
P.Q.M.
3 La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa la per le spese alla Corte d'Appello di Napoli. Roma 7 dicembre 2001 Il Consigliere es. Cossedo Gagkel Pell CANCEL 2 Z APR 2002 Phle 4 sentenza impugnata e rinvia anche II Presidente риси - Guine I D , O L ! L S O S 1 B A . I T T D R A A A S ' E T * L S P L S O E * I P D * N IM * I G * S 5 O * 2 A N * A 5 E D * S D E I E E T , A C N O E A O R S E T T E T S P I I R G I A E D T R L O E D