Sentenza 9 marzo 2017
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione, come elemento probatorio, ai fini delle decisioni dell'autorità giudiziaria, dei dati e delle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno riguarda soltanto le elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato e non pure quegli elementi oggettivi, classificati nel predetto centro e legittimamente forniti alle forze di polizia per ragioni di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non censurabile l'utilizzazione, nel provvedimento impugnato di rigetto della misura alternativa della detenzione domiciliare, di una informativa di polizia riguardante la denuncia del condannato per furto aggravato in concorso con la compagna, che lo avrebbe ospitato nel caso di accoglimento della domanda).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2017, n. 29182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29182 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2017 |
Testo completo
29 182-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. - Consigliere -N. 829/2017 Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 34869/2016- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO APRILE Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMIDZE ZAZA N. IL 01/03/1969 avverso l'ordinanza n. 138/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO, del 18/07/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Siegeno Tocci, che he ehizio di dichiarani incl , mibile , e ricono. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'istanza avanzata da Lomidze Zaza, volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis ord. pen.. Il Tribunale valorizza, ai fini del diniego del beneficio richiesto, la personalità del Lomidze, gravato dalle tre condanne definitive in espiazione, per rapina, furto aggravato e concorso in furto aggravato, oltre che da altre tre (non definitive) per delitti inerenti alla sua presenza illegale sul territorio ed un' altra per concorso in furto aggravato, nonché da un precedente giudiziario per furto aggravato presso un negozio di abbigliamento in concorso con la compagna ucraina OB IA, di cui a una nota del Commissariato di P.S. di Venezia-Marghera. Evidenzia, sempre agli stessi fini, la poca limpidità di quest'ultima, dichiaratasi disponibile ad accogliere presso il proprio domicilio il fidanzato nel caso di concessione della detenzione domiciliare, non solo per il recente episodio criminoso in concorso con lo stesso, ma per avere, convocata epistolarmente dall'UEPE di Venezia al fine della preventiva indagine socio-familiare, omesso di dare riscontro al duplice invito di cui l'ultimo con raccomandata, salvo poi presentarsi in udienza, priva di documentazione probante un'attività lavorativa, per sostenere di non aver ricevuto lettere di convocazione dall'UEPE e di svolgere attività lavorativa dietro compenso dichiarato di 500 euro, arrivando con ulteriori guadagni al nero a 700 euro. E ne valorizza la malcelata condizione di vita precaria (risultando la donna tenuta al versamento del canone mensile di euro 500, per il contratto di locazione in relazione all'appartamento indicato come domicilio disponibile per il condannato, pari all'intero stipendio mensile dichiarato), che, in uno con la personalità del Lomidze, privo, altresì, da anni di un titolo di soggiorno e di documento identificativo, come da relazione di sintesi, consente di profilare al suddetto Tribunale "la valenza criminogena della prospettata detenzione domiciliare". Ritenendo l'ordinanza impugnata che, ove concessa la richiesta misura alternativa, evidenti problemi economici di sostentamento indurrebbero il Lomidze a nuovi delitti contro il patrimonio, all'occorrenza mediante evasione oppure mediante mandato alla OB.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Lomidze Zaza.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione il difensore deduce violazione di legge e precisamente della presunzione di non colpevolezza di cui al capoverso dell'art. 27 della Costituzione. Invero, lamenta che la misura alternativa sia stata negata al condannato a causa della propensione al crimine della compagna OB TA, dichiaratasi disponibile ad ospitarlo e mantenerlo. E ciò solo per il deferimento in stato di libertà della stessa per сег concorso in un reato di furto in negozio di abbigliamento del 24.9.2014 e quindi in netto spregio del principio di non colpevolezza costituzionalmente garantito.
2.2. Col secondo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 191, comma 2 cod. proc. pen. e artt. 7 e 10, comma 2, I. 121/1981. Rileva, invero, che, poiché la notizia della denuncia della OB è ricavabile dalla nota del 14.07.2016 della Questura di Venezia, che riporta risultanze di consultazione dell' Archivio informatico delle forze di polizia, vi sarebbe un divieto di inutilizzabilità, a norma dei suddetti articoli, di detto dato in quanto contenuto negli elaborati elettronici del CED (atteso che, ai sensi dell' ultimo articolo summenzionato, dati di questo tipo "possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale"; fonti originarie che, secondo la disposizione in ultimo indicata, sono costituite da "documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia").
2.3. Col terzo motivo di impugnazione si denuncia violazione dell'art. 111 Cost., in relazione al principio del giusto processo ed in particolare del contraddittorio nella formazione della prova. Evidenzia il difensore come la decisione del Tribunale di sorveglianza si fosse basata sulle risultanze della nota sopra indicata, per il presunto c.d. precedente di polizia della OB, pervenuta il 15.7.2016, su una relazione di sintesi relativa al Lomidze della Casa circondariale di Trento Area Pedagogica, per il mancato riscontro alla comunicazione UEPE di Venezia sempre della OB, pervenuta il 14.7.2016, e quindi su documenti di cui la difesa sarebbe venuta a conoscenza solo poco prima dell'udienza di lunedì 18.7.2016; nonché, in assenza di documentazione sull'effettività del procedimento penale a carico della suddetta ovvero sull'esito di detta comunicazione, sull'interrogatorio della donna che, incalzata dal Giudice, affermava verbalmente, senza essere creduta, di non aver mai ricevuto notizia di denunce a suo carico e di non aver ricevuto raccomandate dalla UEPE di Venezia. Con la conseguenza che "sulle circostanze che sono apparse subito determinanti per la decisione non si è potuto avere un contraddittorio, deduttivo e probatorio (anche documentale)". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Il provvedimento impugnato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici quale quella analiticamente sopra riportata, ha evidenziato come nel caso specifico non fosse concedibile la detenzione domiciliare richiesta, ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 bis, per l'espiazione di una pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, in quanto non "idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati". Orbene, il ritenere, da parte del Tribunale di sorveglianza, nella sua valutazione complessiva della accennata idoneità, l' inidoneità di un domicilio, indicato dal condannato per beneficiarvi di detta misura, sulla base della sussistenza di un procedimento penale a carico del medesimo per un furto aggravato in concorso con la titolare del domicilio stesso, alla quale lo stesso è sentimentalmente legato e con la quale andrebbe a coabitare, non costituisce alcun pregiudizio sul merito del futuro processo a carico dei prevenuti, bensì una valutazione espressa unitamente ad altre considerazioni, come quelle sopra riportate, tutte di segno negativo, in merito all'attuale adeguatezza della misura alternativa richiesta.
1.2. Infondato è, altresì, il rilievo sul divieto di utilizzabilità dei dati del CED delle forze dell'ordine, alla luce dell' orientamento di questa Corte, pienamente condivisibile, secondo cui il divieto di utilizzazione, come elemento probatorio, ai fini delle decisioni dell'autorità giudiziaria, dei dati e delle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno riguarda soltanto le elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato e non pure quegli elementi oggettivi, classificati nel predetto centro e legittimamente forniti alle forze di polizia per ragioni di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità ( Sez. 1, n. 8937 del 22/11/2000 dep. 05/03/2001, Procopio, Rv. 218230: fattispecie concernente - l'utilizzazione, nel procedimento di sorveglianza, di informative di polizia riguardanti la frequentazione di pregiudicati da parte di condannato affidato in prova al servizio sociale).
1.3. Infondata, infine, è la doglianza circa la violazione del diritto al contraddittorio, che per come rappresentato dallo stesso difensore risulta pienamente rispettato, dando il medesimo atto dell' acquisizione delle suddette informazioni qualche giorno prima dell'udienza, della sua consultazione del fascicolo la mattina dell' udienza e comunque dell'ampia possibilità di rendere chiarimenti riconosciuta alla stessa OB, pur sottrattasi alle indagini preliminari dell'UEPE. Essendo, quindi, evidente che la decisione del Tribunale di sorveglianza si regge su una valutazione complessiva, fondata su plurimi elementi conoscitivi, di cui fornisce ampia motivazione, anche con riguardo alla inaffidabilità della suddetta, e che, proprio in quanto sorretta da un iter argomentativo non manifestamente illogico e scevro da qualsivoglia vizio giuridico, non può essere messa in discussione in questa sede.
2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Gaetano Di Giuro Tinie Сребноб ор