Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2017, n. 29182
CASS
Sentenza 9 marzo 2017

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Il divieto di utilizzazione, come elemento probatorio, ai fini delle decisioni dell'autorità giudiziaria, dei dati e delle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno riguarda soltanto le elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato e non pure quegli elementi oggettivi, classificati nel predetto centro e legittimamente forniti alle forze di polizia per ragioni di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non censurabile l'utilizzazione, nel provvedimento impugnato di rigetto della misura alternativa della detenzione domiciliare, di una informativa di polizia riguardante la denuncia del condannato per furto aggravato in concorso con la compagna, che lo avrebbe ospitato nel caso di accoglimento della domanda).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2017, n. 29182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29182
Data del deposito : 9 marzo 2017

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