Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
Nell'applicazione in fase esecutiva degli istituti del concorso formale o della continuazione, il giudice, una volta individuata la violazione più grave, deve ad essa collegare la stessa pena già fissata nella sede cognitiva, procedendo ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, secondo il criterio del cumulo giuridico, con riguardo esclusivo ai reati satellite. (Nella specie il giudice dell'esecuzione, individuato il reato base della nuova fattispecie di delitto continuato, aveva per esso computato una pena più alta di quella inflitta nel giudizio di cognizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2004, n. 24597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24597 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13/05/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2315
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 041520/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON CE N. IL 18/06/1951;
avverso ORDINANZA del 15/05/2003 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 15 maggio 2003, la Corte di assise di appello di Catania accoglieva l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva avanzata da ON SC con riferimento a due sentenze definitive di condanna (Ass. App. Catania, 17 luglio 1998; App. Catania, 29 dicembre 1997) rideterminando la pena in complessivi anni quindici di reclusione (dodici anni per il reato-base identificato nella violazione dell'art. 74 DPR n. 309/90 più un aumento di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-ib/s c.p. e di anni due di reclusione per i delitti di detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti), sul rilievo che le attività illecite dei condannato di partecipazione al clan mafioso facente capo a AP EN e a quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché di detenzione a fine di spaccio di droga erano state programmate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, provvedendo a rideterminare la pena in complessivi quindici anni di reclusione.
Ricorre per Cassazione il Raimondo, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, che, nella determinazione concreta della pena, il giudice dell'esecuzione aveva aumentato la sanzione inflitta per il reato più grave (la violazione dell'art. 74 DPR n. 30/90, per il quale era stata irrogata la pena di anni 10 di reclusione) portandola a dodici anni, modificando così in pejus la sanzione applicata.
2. Il ricorso è fondato.
Ed invero, quando si chiede l'applicazione della continuazione in sede esecutiva in ordine ai fatti giudicati con più sentenze di condanna deve essere assunta come pena base quella inflitta in concreto per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che dovrà essere determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. 1^, 29 novembre 1999, n. 6557, Aperi;
id., Sez. 1^, 8 aprile 1997, Ruga). Nel caso in esame, la corte di merito, pur avendo ritenuto correttamente che la violazione più grave fosse quella dell'art. 74 DPR n. 309/90, non ha tenuto conto però che per questa violazione era stata irrogata la pena di anni dieci di reclusione, sicché non poteva essere indicata una pena maggiore.
L'ordinanza deve essere dunque annullata e, poiché il calcolo può essere agevolmente effettuato da questa Corte, la pena determinata in complessivi anni tredici di reclusione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 620 c.p.p.;
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e determina la pena complessiva in tredici anni di reclusione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004