Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2016, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
0417 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1955 Dott. PA IO BRUNO Presidente- Sent. n. sez. Dott. Carlo ZAZA CC 21/12/2016 - Consigliere - - Dott. Sergio GORJAN R.G.N. 42445/2016 Consigliere - Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI- Consigliere - - Consigliere Relatore Dott. UC PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: NO MI, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 13/9/2016 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UC OR;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. IO Valori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, quale giudice dell'appello cautelare, ha confermato l'applicazione nei confronti di NO MI della misura interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p. per il periodo di dodici mesi in relazione al reato di accesso abusivo a sistema informatico aggravato, attraverso l'utilizzo delle commesso credenziali un collega.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del NO per il reato contestato. In proposito il ricorrente eccepisce innanzi tutto l'illogica valorizzazione delle evidenze relative alle minacce perpetrate dallo SC il soggetto nel cui interesse sarebbe stato effettuato - l'interrogazione abusiva allo SDI da parte dell'indagato ai danni di IC AR - per indurlo a saldare il credito usuraio contratto con il medesimo. In secondo luogo lamenta il travisamento delle dichiarazioni di NZ FR il collega del NO intestatario delle credenziali che si assumono fraudolentemente utilizzate per l'accesso abusivo - avendo omesso il Tribunale di considerare come questi abbia reso versioni contrastanti e comunque contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento - impugnato non abbia escluso di aver personalmente eseguito l'accesso oggetto di contestazione. Infine nuovamente illogica sarebbe la valutazione compiuta dai giudici del merito sul significato indiziario dei contatti telefonici intervenuti tra l'indagato e lo SC, atteso che gli stessi, contrariamente a quanto sostenuto, non sarebbero numerosi, ma appena quattro per come risulta dai tabulati e comunque tutti risalenti a dieci giorni prima quello di consumazione del reato. Non di meno tali contatti riguarderebbero esclusivamente l'attività di meccanico esercitata dallo SC, tesi non smentita dalle risultanze d'indagine, posto che l'utenza di quest'ultimo era nel periodo d'interesse oggetto di intercettazione.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, lamentando in particolare che il Tribunale avrebbe giustificato in maniera apodittica e congetturale le ragioni della ritenuta attualità della predetta esigenza cautelare, omettendo in tal senso di motivare sull'effettiva probabilità che si ripresenti la concreta occasione per la reiterazione del reato, anche in ragione del consistente periodo trascorso tra la consumazione del reato (avvenuta nell'ottobre del 2014) e l'applicazione della misura.
2.3 Con il terzo ed ultimo motivo viene infine denunziato il difetto di motivazione in merito alla determinazione della durata della misura applicata nella sua massima estensione, peraltro per la prima volta proprio dal Tribunale, il quale peraltro ha in tal senso omesso di considerare la sporadicità del reato e l'incensuratezza dell'indagato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati.
2. Infondate sono in realtà le doglianze del ricorrente sulla valutazione degli elementi relativi alle condotte dello SC ai fini della definizione del quadro indiziario a carico dell'indagato. Sono infatti tutt'altro che illogiche in tal senso le considerazioni svolte dal Tribunale e comunque quelle del ricorrente sono obiezioni in fatto, che per di più non tengono conto della circostanza riportata nel provvedimento impugnato che lo SC stesse ricercando la vittima dell'usura ed avesse parlato al telefono dell'imminente visita di un carabiniere di nome "MI" da cui si aspettava di essere aiutato, conversazione cui seguì dopo circa un'ora l'accesso abusivo.
3. Fondate sono invece le altre censure sollevate con il primo motivo di ricorso con riguardo alla mancata confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito sul contenuto delle dichiarazioni del NZ (il quale non avrebbe apparentemente negato di essere stato l'autore dell'accesso al sistema informatico, sebbene su sollecitazione del NO) e sulla risalenza dei contatti telefonici tra lo SC e l'indagato, nonché in ordine al fatto che all'epoca in cui avvennero tali contatti l'utenza del primo già fosse sotto intercettazione (circostanza questa che sembra trovare conferma nella motivazione del provvedimento impugnato nella quale si dà atto di una conversazione intercettata su tale utenza già il 17 ottobre). Si tratta di circostanze che, qualora corrispondenti all'effettivo contenuto delle risultanze d'indagine, dovevano essere considerate dal Tribunale, attesa la loro idoneità a compromettere la tenuta del ragionamento probatorio esposto nell'ordinanza.
4. Fondati sono poi i rilievi svolti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidivanza. In proposito è necessario ricordare che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), c.p.p. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (ex multis Sez. 6, n. 3043/16 del 27 novembre 2015, Esposito e altri, Rv. 265618). In tal senso deve allora convenirsi con il ricorrente in merito all'incapacità dell'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata a rivelare 3 le ragioni per cui, rispetto a fatti commessi quasi due anni prima dell'intervento cautelare e di cui il Tribunale non sembra mettere in dubbio l'occasionalità, possa ritenersi per l'appunto concreto ed attuale - ma anche solo sussistente il suddetto pericolo, configurato invero in maniera del tutto astratta e non poco congetturale sulla base della mera permanenza dell'indagato nell'Arma e senza considerare i dati fattuali menzionati.
5. Parimenti fondato è infine terzo motivo. Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire come la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata delle misure interdittive introdotta nell'art. 308, comma secondo, c.p.p. dalla I. n. 47/2015, avendo innovato significativamente la disciplina previgente sul punto, abbia imposto inevitabilmente al giudice della cautela uno specifico onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione laddove questo coincida con quello massimo legale (Sez. 6, n. 8617 del 11 febbraio 2016, P.M. in proc. Macri, Rv. 265846). Onere di motivazione che, come eccepito, nel caso di specie non è stato all'evidenza assolto dal Tribunale.
6. Le evidenziate lacune motivazionali impongono dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma sezione del riesame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma Sezione riesame. Così deciso il 21/12/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore UC OR PA IO Bruno (CANCILLENA add 27 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIBAPTO Carmele La bile 4