Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 62935 11 'N SN 7 IMES IV 9851/9/98 72 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR0 2 2 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIONE ggetto hova successio SEZIONE TRIBUTARIA papcements Jeeferem Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3269/99 Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Stefano MONACI Cron. 5172 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Ud. 18/06/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUM A DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62935 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IN GI TU PIERO;
intimato avverso la sentenza n. 113/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 28/04/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2779 udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI 1 PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, a seguito della morte di TA IN, avvenuta in data 29 dicembre 1989, l'erede LO IN ed il legatario IG IN chiesero ed ottennero, in data successiva al 1° gennaio 1991, la dilazione del pagamento dell'imposta principale di successione con obbligo di corresponsione degli interessi a scalare su- gli importi dilazionati al tasso del 5%; che, successivamente, con apposito avviso, l'Ufficio del Registro Successioni di Milano liquidò la differenza di interessi dovuta al tasso del 9%, secondo quanto disposto dall'art. 38 comma 2 del d.lgs. n.346 del 1990, in ragione del fatto che la dilazione di pa- gamento era stata concessa con provvedimento emesso nel vigore di tale disciplina;
che LO e IG IN impugnarono detto avviso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Mi- lano, chiedendone l'annullamento e deducendo, in parti- colare, che alla successione de qua doveva ritenersi ratione temporis, la disciplina dettata applicabile, dall'art. 43 comma 3 del d.P.R. n. 637 del 1972; 2 che, in contraddittorio con l'Ufficio- che instò per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con decisione n.289 del 2 giugno 1994, accolse il ri- corso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stettero i contribuenti, la Commissione tributaria re- gionale di Milano, con sentenza n.113/6/98 del 26 apri- le 1998, confermò la decisione di primo grado, affer- mando che, in tema di imposta di successione, il debito tributario sorge con riferimento al diritto vigente al tempo dell'apertura della successione;
che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che IG IN, cui il ricorso è stato ritual- mente notificato in proprio e quale erede di LO Fa- rina, non si è costituito, né ha svolto attività difen- siva. C'onsiderato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt.38 comma 2 e 63 d.lgs. 346/90, 11 disp. sulla legge in generale, 1418, 1419 comma 2, 1339 e 1374 C.C. Art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che alla fattispecie si applicherebbe 3 l'art.38 comma 2 del d.lgs. n.346 del 1990; che il ricorso deve essere respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr. sentt. nn. 3840 del 1999, 8772, 8776, 8779, 8783, 8823 del 2000 ed altre successive in integralmente condiviso dalcorso di pubblicazione), Collegio, quello, secondo cui l'art.38 comma 2 del d.lgs. n.346 del 1990, anche nella parte in cui fissa il tasso degli interessi in caso di dilazione del paga- mento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art.63 dello stesso decreto, alle successio- ni che si siano aperte in data anteriore al 1° gennaio 1991, anche nell'ipotesi in cui la concessione della dilazione di pagamento sia intervenuta in data poste- riore a quella predetta;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Figetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 18 giugno 2002 DEPOSITATO IN LERIA F Oggi SalvatoCalvellar 1 relatore ed estensore IL CANCELLIERE 61 Casano Palma Il Presidente Francesco Cristarella rest IL CANCELLIERE C1 Avalda Casano