CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33578 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AL CO EN, nato a [...] 1'8.1.1968, contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 4.11.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. la Corte di appello di Venezia aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova aveva riconosciuto RE AL CO responsabile di fatti di corruzione per atti contrari al suo ufficio e falso (ideologico e materiale) in atto pubblico a lui ascritti;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33578 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/06/2023 2. l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con il primo motivo aveva denunciato vizi di motivazione in punto di valutazione delle chiamate in correità a suo carico;
con il secondo, aveva dedotto vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità degli aumenti per la continuazione;
con il terzo, violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 597, comma 4, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, pur avendo escluso la responsabilità per i delitti di falso materiale, confermato la pena inflitta in primo grado sul rilievo per cui il primo giudice, per tali reati, non aveva operato alcun aumento di pena;
con il quarto motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per contrasto tra quest'ultima ed il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, palesemente incongruente rispetto alla motivazione assolutoria in relazione ai delitti di falso materiale;
la Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.5.2022, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di falso materiale di cui ai capi B) e D) ed in ordine alla condanna alle spese processuali;
aveva inoltre annullato la sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena a titolo di aumento per la continuazione e rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
3. la Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio, ha proceduto perciò a rideterminare la pena individuandola in complessivi anni 7 e mesi 9 di reclusione ridotta, per il rito, ad anni 5 e mesi 2 di reclusione;
4. ricorre nuovamente per cassazione, tramite il difensore, RE AL CO lamentando, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 628, comma 2, cod. proc. pen., e art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello non si sarebbe conformata al principio di diritto enunziato dalla sentenza di annullamento e, comunque, vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio: richiamato il tenore della decisione rescindente, rileva, infatti, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere a rideterminare la pena per tutti i reati contestati e ritenuti in continuazione poiché l'unica pena che era tenuto a mantenere "ferma" era quella di 6 anni stabilita per il capo A) al netto dell'aumento che era stato operato per la continuazione "interna", sino ad anni 7; aggiunge che, nel determinare la entità dell'aumento di pena, la Corte di appello ha incongruamente valorizzato la qualifica rivestita dall'imputato che, invero, è elemento costitutivo delle fattispecie per cui è intervenuta condanna;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso atteso che, 2 a suo avviso, la sentenza impugnata appare corretta in punto di trattamento sanzionatorio;
4. la difesa dell'imputato ha trasmesso una memoria con cui rileva che il PG si è limitato a sollecitare il rigetto del ricorso senza minimamente argomentare in ordine alle censure proposte dalla difesa ma evocando la "correttezza" della sentenza impugnata in punto di "trattamento sanzionatorio"; ribadisce, quindi, che la Corte di appello di Venezia ha disatteso il principio di diritto dettato dalla sentenza rescindente finendo per applicare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello di primo grado, in palese violazione del divieto di reformatio in peius;
osserva, ancora, che la sentenza impugnata non solo si è limitata a rideterminare l'aumento per la continuazione con riferimento alle sole corruzioni di cui al capo C) e ai falsi ideologici contestati sub capi B) e D), omettendo di rivalutare nel calcolo le ulteriori corruzioni di cui al capo 2A), anch'esse contestate in continuazione, ma ha, altresì, indicato in anni 7 di reclusione la pena base per il reato più grave in palese violazione delle statuizioni della sentenza di primo grado che, per la corruzione concernente la persona di DI NG, di cui al capo A), aveva stabilito una pena di anni 6 di reclusione, aumentata ad anni 7 per la contestata e riconosciuta continuazione interna;
riporta la statuizione contenuta sul punto nella sentenza impugnata ribadendo che l'unica pena che la Corte d'appello doveva tener "ferma", perché non investita dall'annullamento, era la pena base pari ad anni 6 di reclusione e che, in sede di rinvio, avrebbe dovuto rideterminare la totalità degli aumenti applicati dal primo Giudice, partendo dalla pena base, proprio per non incorrere nuovamente nel denunciato divieto di reformatio in peius;
segnala, ancora, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello vieppiù palese laddove si consideri che, in sede di giudizio di rinvio, la sentenza ha chiaramente evidenziato come la rideterminazione dovesse concernere non solo i rimanenti reati di falso ideologico, bensì tutti in reati avvinti dal vincolo della continuazione e, dunque, anche il delitto di cui al capo C), in forza di un principio che avrebbe dovuto trovare applicazione anche in relazione alle corruzioni contestate in continuazione sub capo A). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo articolato su censure manifestamente infondate. 1. RE AL CO aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna 3 inflittagli dal GUP del tribunale di Padova che lo aveva riconosciuto responsabile dei fatti di corruzione propria di cui ai capi A) e C) della rubrica e dei delitti di falsità ideologica e falsità materiale di cui ai capi B) e D); il GUP aveva ritenuto tutti i reati riuniti nel vincolo della continuazione e, considerato il più grave fatto di corruzione del marzo del 2016, aveva condannato il AL CO alla pena complessiva - previa riduzione per la scelta del rito premiale - di anni 5 e mesi 6 di reclusione. La sentenza rescindente aveva ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile perché contenente censure non consentite in sede di legittimità; negli stessi termini i giudici della VI Sezione avevano valutato il secondo motivo di ricorso, non essendo ravvisabile alcun bis in idem "sostanziale" nel fatto che i medesimi fattori della reiterazione e della sistematicità delle condotte sarebbero stati valorizzati sia ai fini sia della ritenuta continuazione che del diniego delle attenuanti generiche;
aveva fatto presente che "la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può ben giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili finanche le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133, cod. pen. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339)". Nel contesto del secondo motivo, infine, la Corte aveva fatto presente che "... gli episodi oggetto di giudizio effettivamente non sono precisati, ma sono oltre un centinaio ... e l'aumento per continuazione è stato contenuto in un anno, misura abbondantemente inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 319, cod. pen., non gravando perciò sul giudice uno specifico onere di motivazione". Secondo la VI Sezione, invece, avevano meritato"... accoglimento ... il terzo ed il quarto motivo di ricorso"; sul quarto motivo aveva osservato che "... la svista in cui è incorsa la sentenza impugnata è indiscutibile" poiché "... in motivazione, si legge chiaramente che la Corte d'appello ha inteso assolvere l'imputato, per non aver commesso il fatto, dai delitti di falso materiale di cui ai capi B) e D) della rubrica, per i quali, invece, in primo grado, quegli era stato condannato" sicché "... non è coerente con tale determinazione ... il dispositivo della sentenza, che conferma, senza distinzioni né limitazioni, quella di primo grado" con la conseguenza di dare prevalenza alla motivazione "... emergendo nitidamente la meditata decisione liberatoria della Corte distrettuale, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per questo capo". 4 Per altro verso, la VI Sezione aveva segnalato che "... la sentenza impugnata, pur avendo accolto l'appello dell'imputato con riferimento ai delitti di falso materiale, escludendo la responsabilità dell'imputato, ha confermato la pena inflitta in primo grado, sulla base del rilievo per cui il primo giudice, per tali reati, ritenuti in continuazione con la più grave condotta di corruzione, non avesse apportato alcun aumento di pena"; sul punto, tuttavia, la difesa aveva obiettato che "... la Corte distrettuale avrebbe comunque dovuto ridurre la pena, in applicazione della regola generale di cui al citato art. 597, comma 4, non potendo l'eventuale pena illegale di favore essere emendata in assenza dell'appello del Pubblico ministero sul punto". La VI Sezione aveva considerato indiscusso "... il presupposto di fatto posto a fondamento del terzo motivo di ricorso: pur avendo assolto l'imputato dagli anzidetti falsi materiali, la Corte d'appello non ha apportato alcuna riduzione di pena, avendo rilevato che il primo giudice, per le relative imputazioni (oltre che per quelle di falso ideologico contenute nei medesimi capi d'accusa), non aveva apportato alcun aumento di pena"; la Corte ha giudicato tale affermazione non condivisibile poiché "... l'accoglimento ... di censure validamente proposte mediante l'atto di impugnazione dell'imputato, il quale lamenti l'inosservanza e la violazione di legge in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio, non può essere neutralizzato da improprie forme di compensazione con altro punto ad esso inerente, quale l'erronea individuazione della pena, non devoluto alla cognizione del giudice"; aveva spiegato che, a seguire la impostazione della Corte territoriale, sarebbero stati violati il primo ed il terzo comma dell'art. 597 cod. proc. pen. e, nei fatti, vanificata la effettività del diritto di difesa. Aveva perciò ritenuto che il principio invocato "... non possa soffrire eccezioni e debba, dunque, trovare applicazione anche nell'ipotesi estrema - verificatasi nei presente giudizio - in cui, per uno o più reati avvinti per continuazione, uno specifico aumento di pena sia stato addirittura omesso, consistendo - anche questo caso, al pari degli altri oggetto delle richiamate pronunce sostanzialmente in una fattispecie di trattamento sanzionatorio non conforme a legge, che, in difetto d'impugnazione del Pubblico ministero, il giudice d'appello non può emendare, sul piano degli effetti, utilizzandola per neutralizzare le conseguenze favorevoli derivanti per l'imputato dall'accoglimento delle sue diverse censure sulla pena". Conseguiva, secondo la Corte, "... l'illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio, la cui statuizione dev'essere perciò anch'essa annullata". 5 Aveva dunque annullato la sentenza impugnata "... con rinvio al giudice di merito, affinché, nella sua discrezionalità, stabilisca la riduzione di pena che reputa equa, in ragione della pronunciata assoluzione dell'imputato dai delitti di falso materiale rubricati ai capi B) e Dr. 2. Tanto premesso, si è visto che, con la (prima) sentenza di appello, il AL CO era stato assolto dai fatti di falso materiale di cui ai capi B) e C) benché di ciò non fosse stata fatta menzione nel dispositivo tanto, che la VI Sezione aveva accolto il quarto motivo del ricorso con cui era stata denunziata la discrasia tra il dispositivo e la motivazione annullando senza rinvio per i fatti di falso materiale di cui ai capi B) e C) ed aveva rinviato per la rideterminazione della pena in conseguenza delle assoluzioni per i delitti di falso materiale censurando la sentenza impugnata laddove il primo giudice aveva ritenuto di poter confermare il complessivo trattamento sanzionatorio sul rilievo secondo cui per quei fatti non era stato operato alcun aumento. Tanto premesso, ed al fine di ritenere manifestamente infondato il presente ricorso, è sufficiente allora prendere atto che l'aumento di anni 1 sulla pena-base di anni 6 era stato operato per tutti gli altri episodi di corruzione;
esaminando il secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione, come si accennato, aveva segnalato che "... gli episodi oggetto di giudizio effettivamente non sono precisati, ma sono oltre un centinaio ... e l'aumento per continuazione è stato contenuto in un anno, misura abbondantemente inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 319, cod. pen., non gravando perciò sul giudice uno specifico onere di motivazione"; in tal modo, dunque, diversamente da quanto opinato dalla difesa nel presente giudizio, la sentenza rescindente non soltanto aveva vagliato la congruità della pena-base ma anche dell'aumento per la continuazione "interna" con gli altri fatti di corruzione contestati al capo A) e che aveva considerato del tutto inattaccabile in quanto, per l'appunto, contenuta in termini assolutamente minima li. Tanto premesso, perciò, la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, non poteva che prendere atto di tale statuizioni e, perciò, mantenere "ferma" la pena di anni 7 per i fatti di corruzione propria con la continuazione "interna" limitandosi, come ha fatto, a rimodulare l'aumento per la continuazione "esterna" di cui al capo C) e, anche, per i fatti di falso ideologico (non materiale) di cui ai capi B) e D) pervenendo ad una pena complessiva pacificamente ed incontestatamente ridotta rispetto alla statuizione precedente. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della 6 somma - che si stima equa - di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28.6.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. la Corte di appello di Venezia aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova aveva riconosciuto RE AL CO responsabile di fatti di corruzione per atti contrari al suo ufficio e falso (ideologico e materiale) in atto pubblico a lui ascritti;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33578 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/06/2023 2. l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con il primo motivo aveva denunciato vizi di motivazione in punto di valutazione delle chiamate in correità a suo carico;
con il secondo, aveva dedotto vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità degli aumenti per la continuazione;
con il terzo, violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 597, comma 4, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, pur avendo escluso la responsabilità per i delitti di falso materiale, confermato la pena inflitta in primo grado sul rilievo per cui il primo giudice, per tali reati, non aveva operato alcun aumento di pena;
con il quarto motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per contrasto tra quest'ultima ed il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, palesemente incongruente rispetto alla motivazione assolutoria in relazione ai delitti di falso materiale;
la Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.5.2022, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di falso materiale di cui ai capi B) e D) ed in ordine alla condanna alle spese processuali;
aveva inoltre annullato la sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena a titolo di aumento per la continuazione e rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
3. la Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio, ha proceduto perciò a rideterminare la pena individuandola in complessivi anni 7 e mesi 9 di reclusione ridotta, per il rito, ad anni 5 e mesi 2 di reclusione;
4. ricorre nuovamente per cassazione, tramite il difensore, RE AL CO lamentando, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 628, comma 2, cod. proc. pen., e art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello non si sarebbe conformata al principio di diritto enunziato dalla sentenza di annullamento e, comunque, vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio: richiamato il tenore della decisione rescindente, rileva, infatti, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere a rideterminare la pena per tutti i reati contestati e ritenuti in continuazione poiché l'unica pena che era tenuto a mantenere "ferma" era quella di 6 anni stabilita per il capo A) al netto dell'aumento che era stato operato per la continuazione "interna", sino ad anni 7; aggiunge che, nel determinare la entità dell'aumento di pena, la Corte di appello ha incongruamente valorizzato la qualifica rivestita dall'imputato che, invero, è elemento costitutivo delle fattispecie per cui è intervenuta condanna;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso atteso che, 2 a suo avviso, la sentenza impugnata appare corretta in punto di trattamento sanzionatorio;
4. la difesa dell'imputato ha trasmesso una memoria con cui rileva che il PG si è limitato a sollecitare il rigetto del ricorso senza minimamente argomentare in ordine alle censure proposte dalla difesa ma evocando la "correttezza" della sentenza impugnata in punto di "trattamento sanzionatorio"; ribadisce, quindi, che la Corte di appello di Venezia ha disatteso il principio di diritto dettato dalla sentenza rescindente finendo per applicare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello di primo grado, in palese violazione del divieto di reformatio in peius;
osserva, ancora, che la sentenza impugnata non solo si è limitata a rideterminare l'aumento per la continuazione con riferimento alle sole corruzioni di cui al capo C) e ai falsi ideologici contestati sub capi B) e D), omettendo di rivalutare nel calcolo le ulteriori corruzioni di cui al capo 2A), anch'esse contestate in continuazione, ma ha, altresì, indicato in anni 7 di reclusione la pena base per il reato più grave in palese violazione delle statuizioni della sentenza di primo grado che, per la corruzione concernente la persona di DI NG, di cui al capo A), aveva stabilito una pena di anni 6 di reclusione, aumentata ad anni 7 per la contestata e riconosciuta continuazione interna;
riporta la statuizione contenuta sul punto nella sentenza impugnata ribadendo che l'unica pena che la Corte d'appello doveva tener "ferma", perché non investita dall'annullamento, era la pena base pari ad anni 6 di reclusione e che, in sede di rinvio, avrebbe dovuto rideterminare la totalità degli aumenti applicati dal primo Giudice, partendo dalla pena base, proprio per non incorrere nuovamente nel denunciato divieto di reformatio in peius;
segnala, ancora, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello vieppiù palese laddove si consideri che, in sede di giudizio di rinvio, la sentenza ha chiaramente evidenziato come la rideterminazione dovesse concernere non solo i rimanenti reati di falso ideologico, bensì tutti in reati avvinti dal vincolo della continuazione e, dunque, anche il delitto di cui al capo C), in forza di un principio che avrebbe dovuto trovare applicazione anche in relazione alle corruzioni contestate in continuazione sub capo A). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo articolato su censure manifestamente infondate. 1. RE AL CO aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna 3 inflittagli dal GUP del tribunale di Padova che lo aveva riconosciuto responsabile dei fatti di corruzione propria di cui ai capi A) e C) della rubrica e dei delitti di falsità ideologica e falsità materiale di cui ai capi B) e D); il GUP aveva ritenuto tutti i reati riuniti nel vincolo della continuazione e, considerato il più grave fatto di corruzione del marzo del 2016, aveva condannato il AL CO alla pena complessiva - previa riduzione per la scelta del rito premiale - di anni 5 e mesi 6 di reclusione. La sentenza rescindente aveva ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile perché contenente censure non consentite in sede di legittimità; negli stessi termini i giudici della VI Sezione avevano valutato il secondo motivo di ricorso, non essendo ravvisabile alcun bis in idem "sostanziale" nel fatto che i medesimi fattori della reiterazione e della sistematicità delle condotte sarebbero stati valorizzati sia ai fini sia della ritenuta continuazione che del diniego delle attenuanti generiche;
aveva fatto presente che "la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può ben giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili finanche le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133, cod. pen. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339)". Nel contesto del secondo motivo, infine, la Corte aveva fatto presente che "... gli episodi oggetto di giudizio effettivamente non sono precisati, ma sono oltre un centinaio ... e l'aumento per continuazione è stato contenuto in un anno, misura abbondantemente inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 319, cod. pen., non gravando perciò sul giudice uno specifico onere di motivazione". Secondo la VI Sezione, invece, avevano meritato"... accoglimento ... il terzo ed il quarto motivo di ricorso"; sul quarto motivo aveva osservato che "... la svista in cui è incorsa la sentenza impugnata è indiscutibile" poiché "... in motivazione, si legge chiaramente che la Corte d'appello ha inteso assolvere l'imputato, per non aver commesso il fatto, dai delitti di falso materiale di cui ai capi B) e D) della rubrica, per i quali, invece, in primo grado, quegli era stato condannato" sicché "... non è coerente con tale determinazione ... il dispositivo della sentenza, che conferma, senza distinzioni né limitazioni, quella di primo grado" con la conseguenza di dare prevalenza alla motivazione "... emergendo nitidamente la meditata decisione liberatoria della Corte distrettuale, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per questo capo". 4 Per altro verso, la VI Sezione aveva segnalato che "... la sentenza impugnata, pur avendo accolto l'appello dell'imputato con riferimento ai delitti di falso materiale, escludendo la responsabilità dell'imputato, ha confermato la pena inflitta in primo grado, sulla base del rilievo per cui il primo giudice, per tali reati, ritenuti in continuazione con la più grave condotta di corruzione, non avesse apportato alcun aumento di pena"; sul punto, tuttavia, la difesa aveva obiettato che "... la Corte distrettuale avrebbe comunque dovuto ridurre la pena, in applicazione della regola generale di cui al citato art. 597, comma 4, non potendo l'eventuale pena illegale di favore essere emendata in assenza dell'appello del Pubblico ministero sul punto". La VI Sezione aveva considerato indiscusso "... il presupposto di fatto posto a fondamento del terzo motivo di ricorso: pur avendo assolto l'imputato dagli anzidetti falsi materiali, la Corte d'appello non ha apportato alcuna riduzione di pena, avendo rilevato che il primo giudice, per le relative imputazioni (oltre che per quelle di falso ideologico contenute nei medesimi capi d'accusa), non aveva apportato alcun aumento di pena"; la Corte ha giudicato tale affermazione non condivisibile poiché "... l'accoglimento ... di censure validamente proposte mediante l'atto di impugnazione dell'imputato, il quale lamenti l'inosservanza e la violazione di legge in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio, non può essere neutralizzato da improprie forme di compensazione con altro punto ad esso inerente, quale l'erronea individuazione della pena, non devoluto alla cognizione del giudice"; aveva spiegato che, a seguire la impostazione della Corte territoriale, sarebbero stati violati il primo ed il terzo comma dell'art. 597 cod. proc. pen. e, nei fatti, vanificata la effettività del diritto di difesa. Aveva perciò ritenuto che il principio invocato "... non possa soffrire eccezioni e debba, dunque, trovare applicazione anche nell'ipotesi estrema - verificatasi nei presente giudizio - in cui, per uno o più reati avvinti per continuazione, uno specifico aumento di pena sia stato addirittura omesso, consistendo - anche questo caso, al pari degli altri oggetto delle richiamate pronunce sostanzialmente in una fattispecie di trattamento sanzionatorio non conforme a legge, che, in difetto d'impugnazione del Pubblico ministero, il giudice d'appello non può emendare, sul piano degli effetti, utilizzandola per neutralizzare le conseguenze favorevoli derivanti per l'imputato dall'accoglimento delle sue diverse censure sulla pena". Conseguiva, secondo la Corte, "... l'illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio, la cui statuizione dev'essere perciò anch'essa annullata". 5 Aveva dunque annullato la sentenza impugnata "... con rinvio al giudice di merito, affinché, nella sua discrezionalità, stabilisca la riduzione di pena che reputa equa, in ragione della pronunciata assoluzione dell'imputato dai delitti di falso materiale rubricati ai capi B) e Dr. 2. Tanto premesso, si è visto che, con la (prima) sentenza di appello, il AL CO era stato assolto dai fatti di falso materiale di cui ai capi B) e C) benché di ciò non fosse stata fatta menzione nel dispositivo tanto, che la VI Sezione aveva accolto il quarto motivo del ricorso con cui era stata denunziata la discrasia tra il dispositivo e la motivazione annullando senza rinvio per i fatti di falso materiale di cui ai capi B) e C) ed aveva rinviato per la rideterminazione della pena in conseguenza delle assoluzioni per i delitti di falso materiale censurando la sentenza impugnata laddove il primo giudice aveva ritenuto di poter confermare il complessivo trattamento sanzionatorio sul rilievo secondo cui per quei fatti non era stato operato alcun aumento. Tanto premesso, ed al fine di ritenere manifestamente infondato il presente ricorso, è sufficiente allora prendere atto che l'aumento di anni 1 sulla pena-base di anni 6 era stato operato per tutti gli altri episodi di corruzione;
esaminando il secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione, come si accennato, aveva segnalato che "... gli episodi oggetto di giudizio effettivamente non sono precisati, ma sono oltre un centinaio ... e l'aumento per continuazione è stato contenuto in un anno, misura abbondantemente inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 319, cod. pen., non gravando perciò sul giudice uno specifico onere di motivazione"; in tal modo, dunque, diversamente da quanto opinato dalla difesa nel presente giudizio, la sentenza rescindente non soltanto aveva vagliato la congruità della pena-base ma anche dell'aumento per la continuazione "interna" con gli altri fatti di corruzione contestati al capo A) e che aveva considerato del tutto inattaccabile in quanto, per l'appunto, contenuta in termini assolutamente minima li. Tanto premesso, perciò, la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, non poteva che prendere atto di tale statuizioni e, perciò, mantenere "ferma" la pena di anni 7 per i fatti di corruzione propria con la continuazione "interna" limitandosi, come ha fatto, a rimodulare l'aumento per la continuazione "esterna" di cui al capo C) e, anche, per i fatti di falso ideologico (non materiale) di cui ai capi B) e D) pervenendo ad una pena complessiva pacificamente ed incontestatamente ridotta rispetto alla statuizione precedente. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della 6 somma - che si stima equa - di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28.6.2023