Sentenza 28 marzo 2012
Massime • 1
L'avvenuta espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, se provata in modo concreto ed affidabile, consente, ai sensi dell'art. 13, comma terzo quater, del D.Lgs. n. 286 del 1998, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a condizione, però, che non sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2012, n. 12830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12830 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 467
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 39049/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;
avverso la sentenza del 09/03/2011 del Tribunale di Bergamo sezione distaccata di Treviglio - emessa nei confronti di:
S.X. , nato a (omesso) ;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Propone ricorso per saltum il P.g. presso la Corte d'appello di Brescia avverso la sentenza del 9 marzo 2011 con la quale il Tribunale di Bergamo - sezione distaccata di Treviglio - ha dichiarato non luogo a procedere ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 quater nei confronti di S.X. in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1 ascrittogli, essendo stata disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato. Rileva il ricorrente che il provvedimento previsto dalla disposizione speciale citata è stato pronunciato dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, con interpretazione estensiva della norma, secondo il giudice imposta dalla necessità di garantirne una lettura costituzionalmente orientata. Si rileva per converso nel ricorso che la lettera della disposizione esclude la legittimità di tale interpretazione in quanto la definizione del procedimento con la formula indicata è incompatibile la fase del giudizio nel quale essa è stata applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come già questa Corte ha avuto modo di osservare in fattispecie analoga (Sez. 3, Sentenza n. 29913 del 23/06/2011, dep. 26/07/2011, imp. C. Rv. 250665) la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito dell'accertata espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente. Si deve inoltre rilevare che, come emerge chiaramente dalla lettera della disposizione in esame, la sua applicazione presuppone un accertamento concreto dell'intervenuta espulsione;
tali condizioni di fatto risultano entrambe assenti nella specie. Invero mentre la disposizione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 quater richiede per l'emissione del provvedimento definitivo della fase processuale che sia acquisita la prova dell'avvenuta espulsione prima che sia emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente - secondo l'interpretazione analogica già riconosciuta in pronunce di questa Corte ed estensibile ad una richiesta del PM diversa da quella di rinvio a giudizio o da altra forma di promovimento dell'azione penale prevista dall'art. 405 c.p.p., comma 1 - è del tutto pacifico che nel caso concreto non sia stata acquisita alcuna prova riguardo la condizione legittimante, poiché risultano acquisite notizie sull'intervenuta espulsione dell'interessato solo sulla base delle dichiarazioni rese dalla moglie nei corso in dibattimento, la quale peraltro non ha fornito dati certi sul punto.
Inoltre, al di là del difetto di tale elemento essenziale al fine dell'applicazione della fattispecie si deve ricordare che il rimedio legislativamente previsto nella disposizione in esame non riconosce un diritto o un beneficio in favore dell'imputato, ma è espressione di una scelta legislativa di natura esclusivamente processuale, con finalità deflattiva, alla cui corretta applicazione è funzionale la disciplina prevista dal comma successivo della disposizione richiamata ove si prevede, nell'ipotesi di rientro illegale dello straniero nel nostro territorio, la riproponibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen., incompatibile con una pronuncia emessa all'esito del dibattimento. Tale previsione costituisce l'unica garanzia di attuazione concreta del principio di obbligatorietà dell'azione penale, anche in situazioni quali quelle disciplinate nella specie. Infatti, mentre la sentenza di non luogo a procedere prevista nella disposizione in esame è assistita dal divieto di modifica alle condizioni date, superabile con l'intervento della condizione di procedibilità mancante, individuabile nella specie dal reingresso illegittimo dell'espulso nel nostro territorio, quella emessa a seguito del giudizio, ove divenuta definitiva, è assistita dall'irrevocabilità prevista dall'art. 648 cod. proc. pen. che esclude la possibilità di un nuovo giudizio. Tale conseguenza dimostra che l'interpretazione analogica creerebbe, oltre che applicazioni distoniche dei principi processuali, anche situazioni di difforme applicazione della legge in fattispecie analoghe, con effetto opposto a quello perseguito dal giudice di merito.
2. Per l'effetto si dispone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. c).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012