Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 2576
CASS
Sentenza 11 febbraio 2004

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Il reclamo al Tribunale fallimentare, contro i provvedimenti del giudice delegato, è ammesso anche da parte di chiunque vi abbia interesse (art. 26, primo comma, legge fall.); ne deriva che, nel caso in cui, non essendo identificabili a priori, tutti i legittimati alla proposizione dello stesso, non venga effettuata la prevista comunicazione del decreto impugnabile, il rimedio che ciò malgrado sia proposto deve essere considerato tempestivo, in quanto la materiale difficoltà di individuazione dei possibili interessati, specie se numerosi, e le esigenze di speditezza della procedura concorsuale non possono pregiudicare una garanzia costituzionalmente tutelata, quale il diritto all'indicata impugnazione.

Nel caso in cui sia stata disposta in sede fallimentare la vendita di un'azienda appartenente ad imprenditore fallito, l'aspirante aggiudicatario non ha un onere di impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato riconosca in favore dell'affittuario dell'azienda il diritto di prelazione, in quanto è solo l'aggiudicazione del bene posto in vendita a incidere sul diritto del concorrente escluso, non il provvedimento che prima dell'incanto abbia riconosciuto o negato il diritto di prelazione vantato dall'interessato.

In tema di vendita fallimentare, il bene immobile oggetto di un contratto di affitto di azienda, in cui il fallimento sia subentrato, ai sensi dell'art. 80 LF, e che contenga una clausola di prelazione, una volta posto in vendita all'asta, ai sensi dell'art. 108 LF, attribuisce all'affittuario il diritto di esercitare la prelazione solo dopo che sia stata superata la fase dell'aggiudicazione, senza alcun intralcio delle altre fasi relative alla vendita, sulla base del prezzo raggiunto in via definitiva nel corso dell'asta pubblica.

Ai fini del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato, la conoscenza del provvedimento reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di copia di detto provvedimento da parte del curatore non può considerarsi equipollente alla comunicazione eseguita dal cancelliere, atteso che l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di comunicazione in ordine a specifici atti non implica l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di comunicazione e che siffatto potere è invece previsto per il cancelliere (dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ.).

A seguito della scelta posta in onere dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 80 L.F., di subentrare nel contratto di affitto di azienda munito di clausola di prelazione, la vendita del bene caduto nel fallimento, e già oggetto di tale contratto, è compatibile con l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale ad esso inerente. Infatti, L'art. 14 della legge n. 49 del 1985 (che lo ha attribuito alle cooperative di dipendenti di imprese soggette a procedure concorsuali), e la legge n. 223 del 1991 (che lo ha garantito all'imprenditore affittuario di imprese soggette alle medesime procedure), per quanto abbiano natura di leggi speciali, confermano la piena compatibilità' di tale esercizio del diritto di prelazione con le procedure liquidatore dell'attivo, in generale, e della vendita ex arte. 108 L.F., in particolare (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso per Cassazione dell'aggiudicatario del bene posto all'asta, avverso l'ordinanza del Tribunale Fallimentare che aveva respinto il reclamo contro il decreto del Giudice Delegato, con il quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore dell'affittuario dell'azienda fallita, in forza di clausola di prelazione).

Commentari2

  • 1Niente prelazione legale urbana nella procedura fallimentareAccesso limitato
    Arianna Zeni · https://www.eutekne.info/

  • 2Eccezioni all’applicazione del diritto di prelazione di immobile commerciale
    Nicola Ferraro · https://www.studiodetilla.com/approfondimenti/ · 24 gennaio 2025

    Dopo aver affrontato, nel precedente articolo, il tema del diritto di prelazione nella locazione commerciale, approfondiamo quello (conseguenziale) delle “eccezioni”, ossia delle fattispecie in cui il diritto di prelazione non trova applicazione. Ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 392/1978, il diritto di prelazione riconosce al conduttore di immobile commerciale (che ivi eserciti una attività a contatto con il pubblico) il diritto ad essere preferito, rispetto al terzo, nel caso di vendita dell'immobile. L'interesse perseguito dal Legislatore è quello di tutelare l'avviamento commerciale. Nel contempo, di consolidare ed espandere l'apparato produttivo del Paese. Vi sono, però, dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 2576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2576
Data del deposito : 11 febbraio 2004

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