Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10387 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
I D , SA O LL S 10 A O , T . B T I SA R D 'A E 1 03 87/03 A REPUBBLICA ITALIANA SP L T EL I S UPR O N D P G SI O 3 IM CORTE 3 N A 5 A E D S D : E I A , E N A T O R N 3 O IST E 7 DICASSAZIONE T E S IT G G Oggetto G IR E E R L D A O SEZIONI UNITE CIVILI LL E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONEDott. Vincenzo Primo Presidente f.f. - R.G. N. 26353/01 Cron. 23257 Dott. NN OLLA - Presidente di sezione Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Ud. 17/04/03 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. MA EL - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso 10 studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA MARIA NANGANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2003
contro
- S.P.A. (GIA FERROVIE 396 RETE FERROVIARIA ITALIANA -1- DELLO STATO S.P.A., SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI pro-tempore, RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 33931/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/03 dal Consigliere Dott. MA EL;
udito l'Avvocato Roberto CIOCIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CINQUE che ha concluso per la dichiarazione Alberto giurisdizione della Corte dei Conti sulla della domanda avente in oggetto la riliquidazione della pensione, cassazione senza rinvio del relativo capo della sentenza impugnata. Remissione atti alla Sezione Lavoro per l'ulteriore corso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 9 gennaio 1995, il sig. IO MA, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, conveniva quest'ultima davanti al Pretore di Roma e chiedeva: 1) l'accertamento del suo diritto al computo: a) nella base contributiva relativa all'indennità di buonuscita: del premio di esercizio, dell'indennità di funzione e di superminimo, con obbligo della società datrice di lavoro di provvedere al versamento dei contributi nella corrispondente misura;
b) nella base contributiva relativa alla pensione: dell'indennità di funzione e di superminimo, ancora una volta con i corrispondenti obblighi contributivi della controparte;
2) la conseguente condanna della convenuta: a) al versamento dei contributi di cui sopra;
b) alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita e della pensione sulle anzidette maggiori basi di computo ed al pagamento delle relative differenze. Il giudice adito rigettava la domanda. Proposto appello dal lavoratore, il Tribunale di Roma con sentenza depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000, rigettava il gravame. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il sig. MA. L'esame del ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite, a seguito di ordinanza in data 10 gennaio 2003, con la quale la Sezione Lavoro di questa Corte ha rilevato la possibile insorgenza di una questione di giurisdizione, in relazione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le controversie in materia di determinazione delle pensioni spettanti ai ferrovieri sono devolute alla cognizione della Corte dei conti. Motivi della decisione Per costante giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. fra le numerose altre conformi, le sentenze 27 dicembre 2000, n. 1212; Id., 12 aprile 2000, n. 130; Id., 12 giugno 2000, n. 451; Id., 29 gennaio 2000, n. 20; Id., 30 dicembre 1999, n. 946; Id., 1° Est. Evangelista 3 28settembre 1999, n. 617; Id., 20 aprile 1998, n. 4018; Id., 21 marzo 1997, n. 2519; Id., novembre 1996, n. 10618), la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi, nonché, con specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati a riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130) Questo criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie. Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello Est. Evangelista 4 specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio, senza che a tal fine assuma rilievo la prospettazione della parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito esibisce, nei termini riferiti in parte narrativa e secondo l'indicazione fornitane con lo stesso ricorso per cassazione (v. pg. 2 e 3), pro parte e limitatamente ai capi concernenti il trattamento di quiescenza in senso stretto, un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto assicurativo implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni, il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica. Invero la lettura dei menzionati consente di rilevare come nei medesimi espressamente si precisi che l'accertamento del diritto agli emolumenti di cui si è fatto cenno nella parte che precede è richiesto, non in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro ed ai fini dell'esatto adempimento delle medesime, bensì come mezzo al fine di ottenere la condanna della convenuta all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo. In tale parte, dunque, la domanda concerne chiaramente una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della determinazione di siffatta misura, senza possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio, la decisione della Corte dei conti abbia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico in relazione ai quali l'esame del detto giudice si esplica solo per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione Est. Evangelista 5 della pensione (cfr. Cass., sez. un, 29 dicembre 1997, n. 13058; Id., 18 dicembre 1997, n. 12826). Viceversa, va dichiarata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sui capi di domanda aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di previdenza, ossia dell'indennità di buonuscita. Le Sezioni unite osservano, infatti, come sia principio ripetutamente sancito quello secondo cui le controversie aventi ad oggetto la buonuscita già corrisposta dallo OPAFS (Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato) ovvero, dopo la soppressione di questa (disposta dall'art. 1, comma 43, della 1. n. 537 del 1993), da parte dello stesso datore di lavoro (ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 98 del 1995, convertito in legge n. 204 del 1995) a dipendente cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore (14 giugno 1985) della 1. 17 maggio 1985 n. 210, che ha trasformato l'azienda autonoma in Ente delle ferrovie dello Stato, rendendo privato da pubblico che era il rapporto di lavoro dei ferrovieri, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro), senza che, per il periodo anteriore alla suddetta soppressione, a tanto osti l'art. 44, comma 3, della 1. 14 dicembre 1973 n. 829 (relativo alla giurisdizione della Corte dei conti sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie), abrogato dall'art. 6 della 1. 20 marzo 1980 n. 75 (affermativo della giurisdizione del TAR sulle controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome) e senza che la successiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri - che ha (nei confronti dei medesimi) reso inapplicabile quest'ultima norma - abbia fatto rivivere la citata disposizione dell'art. 44 della legge n. 829 del 1973, la cui applicabilità non è sostenibile neppure alla stregua della norma transitoria dettata dall'art. 21, ultimo Est. Evangelista comma, della citata legge n. 210 del 1985 (v., fra le altre, le sentenze 30 aprile 1998, n. 4018; 16 luglio 1993, n. 7872; 15 marzo 1993, n. 3063). La giurisdizione spetterebbe, invece, al giudice amministrativo nel solo caso che, come non è controverso, non ricorre nella specie di cessazione del rapporto di- lavoro anteriore alla suddetta data (del 14 giugno 1985) di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato (cfr. le sentenze 27 luglio 1993, n. 8391; 15 marzo 1993, n. 3064; 18 novembre 1992, n. 12312). In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti, relativamente ai capi di domanda concernenti la riliquidazione del trattamento pensionistico, e quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria, relativamente ai capi di domanda concernenti la riliquidazione dell'indennità di buonuscita. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio nei limiti corrispondenti alla prima di tali declaratorie, mentre l'esame delle questioni proposte col ricorso relativamente alle statuizioni di merito sul capo di domanda devoluto alla cognizione del giudice ordinario va rimesso (ai sensi dell'art. 142, disp. att., cod. proc. civ. e dell'art. 19 della legge 19 della legge 11 agosto 1973, n. 533), alla Sezione Lavoro, che provvederà anche al regolamento delle spese processuali
P. Q. M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti limitatamente ai capi di domanda aventi ad oggetto la riliquidazione della pensione. Cassa senza rinvio, nei corrispondenti limiti, la sentenza impugnata. Dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria relativamente ai capi di domanda aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per l'ulteriore corso del giudizio. Così deciso in Roma il 17 aprile 2003 Est. Evangelista 7 IL PRESIDENTE TH Est. Evangelista IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Lange IL CANCELLIERE C1 NN IS जयर Depositata in Cancelleria -2 LUG. 2003 0 3 1 \ 0 AL CANCELLIERE C1 IO TI th 8