Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, deve escludersi che rientri fra gli atti da trasmettere, ai sensi dell'art. 309 commi quinto e decimo cod. proc. pen., la nota di iscrizione dell'indagato nell'apposito registro, che costituisce un adempimento imposto al P.M. per gli effetti di cui agli artt. 335 e 407 cod. proc. pen., ma da cui non è possibile trarre elementi a favore o contro la persona sottoposta ad indagini. (V. Corte cost. n. 307 del 2005).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2005, n. 45055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45055 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/11/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2100
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 35326/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE PP, nato il [...];
MI ON;
OL VA;
TO GE;
SE PP, nato il [...];
avverso l'ordinanza in data 18/07/2005 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dr. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO
1-1 .-. Con ordinanza in data 18/07/2005 il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza con la quale in data 01/07/2005 il Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di EB PP, nato il [...], e di EB PP, nato il [...], e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di IO ON, PO VA e TT GE (misure nelle more sostituite con gli arresti domiciliari per i due EB e con l'obbligo di dimora nei confronti del IO, del PO e del TT).
1.2 .-. Avverso la suindicata ordinanza del 18/07/2005 sono stati presentati due distinti ricorsi per Cassazione, il primo a firma del difensore di EB PP, nato nel 1952, IO ON, PO VA e TT GE, e il secondo dal difensore di EB PP, nato nel 1964.
1.3 .-. Con il primo ricorso si deduce in primo luogo la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, 10, per la omessa trasmissione al Tribunale del Riesame di atti (in particolare della nota di iscrizione degli indagati nel registro della notizie di reato e del decreto di intercettazione di urgenza del Pubblico Ministero in data 23/11/2004).
In secondo luogo si lamenta la violazione sia dell'art. 271 c.p.p. in relazione all'art. 267 c.p.p. sia dell'art. 270 c.p.p., in quanto la mancanza negli atti del decreto di intercettazione di urgenza del Pubblico Ministero suindicato renderebbe inutilizzabili le intercettazioni, dovendosi ritenere errata la affermazione del Tribunale che nel caso di specie non si tratterebbe di "diverso procedimento" ma di indagini strettamente "connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico".
Il terzo motivo di ricorso concerne esclusivamente la posizione di EB PP (nato nel 1952) e si incentra nell'eccepito "difetto assoluto" di motivazione in ordine alle esigenze cautelari che avrebbero dovuto giustificare la misura cautelare nei confronti di questo indagato.
1.4 .-. Il secondo ricorso (avanzato unicamente nell'interesse di EB PP, nato nel 1964) ripropone la censura relativa alla violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, 10, e art. 270 c.p.p. in riferimento alla mancata trasmissione della iscrizione a modello 21 degli indagati (atto indispensabile per vagliare la asserita connessione e il sostenuto collegamento di indagini) e del decreto di intercettazione d'urgenza emesso in data 23/11/2004. Con un secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per mancanza di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari.
DIRITTO
2.1 .-. Tutti i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
Con la recente ordinanza n. 307 del 2005 la Corte Costituzionale ha chiarito che la qualità di persona sottoposta alle indagini non discende dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, che ha invece una mera funzione ricognitiva, ben potendo tale qualità acquisirsi prima ed a prescindere dalla iscrizione in ragione della "direzione soggettiva" concretamente assunta dalla attività investigativa. In particolare, il Giudice delle Leggi ha specificato che "se, per altro, la iscrizione nel registro ha una valenza meramente ricognitiva e non già costitutiva dello status di persona sottoposta alle indagini, è di tutta evidenza come le garanzie difensive che la legge accorda a quest'ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza della iscrizione;
con la conseguenza che ti tardivo espletamento della formalità non può essere considerato fonte di pregiudizio al diritto di difesa".
In applicazione di questi principi, deve ritenersi che il Tribunale di Napoli, nella ordinanza censurata, ha correttamente ritenuto che fra gli atti da trasmettere ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, 10, non rientrava la nota di iscrizione dell'indagato nell'apposito registro, che costituiva "un adempimento imposto al P.M. ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 335 e 407 c.p.p., ma dal quale non era possibile trarre elementi a favore o contro l'indagato". Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento al decreto di intercettazione di urgenza disposto dal Pubblico Ministero in data 23/11/2004, definito dal Tribunale come "un atto privo di rilevo nella economia del provvedimento impugnato, perché...valutato sulla scorta di atti ulteriori che ad esso facevano riferimento". Il contenuto di tale decreto risultava, infatti, "assorbito" nel successivo decreto di convalida del GIP in data 24/11/2004, ritualmente trasmesso al Tribunale ed ampiamente ed esaustivamente motivato in ordine a tutti i presupposti di legge richiesti ai fini della legittimità della attività di captazione.
Quanto alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nel provvedimento censurato si è correttamente sottolineato che nel caso di specie non si verteva in ipotesi di "diverso procedimento", in quanto, oltre alla identità formale del numero di iscrizione della notizia di reato (unico fascicolo processuale avente medesimo numero P.M.), in detta nozione non rientravano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato con riferimento al quale il mezzo di ricerca della prova era stato disposto.
2.2 .-. Altrettanto inammissibile è l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per mancanza di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari.
Il Tribunale di Napoli ha, infatti, preso in esame analiticamente le posizioni dei singoli ricorrenti, per concludere che per ognuno di essi sussisteva senza dubbio la esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c), in considerazione della obiettiva gravità
dei fatti e dell'elevato disvalore sociale delle condotte criminose poste in essere che denotavano una notevole spregiudicatezza ed erano sintomatiche di personalità socialmente pericolose ed inclini alla commissione di delitti della stessa specie di quelli di causa. In definitiva, ad avviso del Tribunale del Riesame, gli indagati, "sostanzialmente protesi ad una sorta di "controllo" degli abusi edilizi sul territorio", avevano costituito un vero e proprio "centro di potere oramai deviato, che lungi dal perseguire i Imi istituzionali cui era preposto, si connotava per abusi e soprafrazioni", sicché il mantenimento delle misure in atto (così come medio tempore sostituite) si rendeva necessario per "impedire agli istanti di proseguire quella rete di contatti con l'ambiente in cui era maturata la condotta criminosa ed in cui si era estrinsecata una gestione dell'ufficio "privatistica" ed orientata verso "personali finalità". Infine, nel provvedimento censurato, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali la intervenuta sospensione dal servizio di alcuni degli indagati non implicava il venir meno del rischio di recidiva, chiarendo altresì che non sussistevano elementi, allo stato, per potere ritenere che gli imputati EB, se condannati, potessero finire del beneficio della sospensione condizionale della pena.
A fronte delle citate argomentazioni senza dubbio prive dei requisiti di carenza e macroscopica illogicità indispensabili per potere ritenere sussistente il vizio denunciato di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) in entrambi i ricorsi vengono svolte considerazioni critiche del tutto generiche, che prescindono dagli elementi di cui sopra, congruamente evidenziati nel provvedimento impugnato. 2.3 .-. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente a quello di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005