Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
La mancata esposizione in un "internet-point" del cartello multilingue, contenente le informazioni al pubblico sulle condizioni d'uso degli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, integra l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 9 e 17-bis r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2012, n. 19233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19233 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 677
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36153/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MD KA, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 17 Gennaio 2011 dal Tribunale di Macerata, Sezione distaccata DI Civitanova Marche, che lo ha condannato alla pena di 120,00 Euro di ammenda per avere violato le prescrizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, in relazione alle prescrizioni del D.L. 27 luglio 1995, n. 144, art. 7, commi 3 e 4, convertito in L. 31 luglio 1995, n. 155. Fatto accertato il 13 Giugno 2007;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non costituisce reato e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
RILEVA IN FATTO
Con sentenza emessa in data 17 Gennaio 2011, il Tribunale di Macerata, Sezione distaccata Di Civitanova Marche ha condannato il Sig. Md KA, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di 120,00 Euro di ammenda per avere violato le prescrizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, in relazione alle prescrizioni del D.L. 27 luglio 1995, n. 144, art. 7, commi 3 e 4, convertito in L. 31 luglio 1995, n. 155, in particolare omettendo, quale responsabile di un internet point, di esporre il cartello multilingue previsto dalla legge;
Il Tribunale ha, invece, assolto l'imputato dalle condotte contestate con riferimento alla violazione dell'obbligo di tenere e compilare il registro informatico previsto dalla legge e di identificare compiutamente gli utenti. Avverso tale decisione il Sig. Md KA ricorre tramite il Difensore, lamentando l'errata applicazione del citato decreto legge e del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 9 e 17, in quanto alla violazione della prescrizione, riconducibile al R.D. n. 773 del 1931, art. 9, deve applicarsi la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis mediante l'esplicito rinvio agli artt. 8 e 9 del citato decreto.
OSSERVA:
La Corte ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. La ricostruzione del dato normativo effettuato in modo coerente dal ricorrente in sede di impugnazione e dal Procuratore generale in sede di requisitoria impone di ricondurre la condotta ritenuta in sentenza all'ipotesi soggetta ad esclusiva sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, infatti, chiarisce che il capo d'imputazione contiene erroneamente il riferimento a condotte ulteriori rispetto a quella consistente nella mancata esposizione del cartello multilingue, così che è esclusivamente a quest'ultima che occorre fare riferimento. Si tratta di condotta che non è ricompresa espressamente nel citato art. 7, ma appare riconducibile alla più generale previsione contenuta nel successivo R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 9, con la conseguenza che opera la sanzione prevista dall'art. 17 bis, che punisce chiunque, titolare di un'autorizzazione di polizia, viola le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 del citato testo unico.
A tale conclusione consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto non previsto come reato. Considerato, poi, che la previsione contenuta nell'art. 17 bis, citato, era vigente al momento in cui la condotta contestata fu posta in essere, alla sentenza di annullamento consegue la trasmissione degli atti alla Questura di Macerata, autorità amministrativa competente in ordine alla violazione sopra richiamata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Dispone trasmettersi copia della sentenza alla competente autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012