Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
Anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3547
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023554/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI RA, N. IL 15/06/1970;
avverso ORDINANZA del 08/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Baglione Tindari chiedeva l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da CL RA volta ad ottenere la riabilitazione in relazione a due sentenze di condanna in quanto, in relazione alla seconda, non era ancora decorso il termine di cinque anni ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale, così come ritenuto da una recente decisione della Suprema Corte, n. 20650 del 2007. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto l'art. 179 c.p. stabilisce al comma 4 che quando è concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., commi 1, 2 e 3, il termine per la riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza, ma resta sempre di tre anni. Nel caso di specie il termine triennale era decorso al momento dell'istanza e quindi il tribunale doveva valutare il merito.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio.
La decisione della Suprema Corte citata (Sez. 131 gennaio 2007 n. 20650, rv. 236656) afferma che, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non essendo stato modificato il termine di cinque anni entro il quale si verifica l'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale, l'istanza di riabilitazione può essere presa in esame solo una volta verificatasi l'estinzione della pena principale. Tale interpretazione prende le mosse dal fatto che, mentre la L. 11 giugno 2004, n. 145 ha modificato l'art. 179 c.p. riducendo il termine per chiedere la riabilitazione a 3 anni, il legislatore non è patimenti intervenuto sul termine per l'estinzione della pena conseguente a sospensione condizionale della pena. Poiché l'art. 179 c.p., comma 1 afferma che la riabilitazione è concessa quando sono decorsi tre anni o dalla esecuzione della pena o dalla sua estinzione e poiché in caso di sospensione condizionale la pena si estingue in cinque anni, si è ritenuto che l'istanza di riabilitazione sia inammissibile prima che siano decorsi i cinque anni della sospensione condizionale. Tale decisione non può essere condivisa. Osserva, infatti, il collegio che l'art. 179 c.p., comma 1 deve essere correlato con il comma 4, patimenti introdotto dalla L. n. 145 del 2004, che deve essere interpretato come eccezione al principio generale di cui al comma 1; in esso è previsto che, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p., commi 1, 2 e 3, il termine di 3 anni ai fini della riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che nel caso di condanna a pena sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Ovviamente qualora negli ulteriori due anni il condannato tornasse a delinquere opererà la revoca della sospensione condizionale e l'esecuzione della sentenza di condanna. Ogni diversa interpretazione determinerebbe l'incongruenza che la persona che può beneficiare della sospensione della pena verrebbe pregiudicata rispetto a chi non ne può beneficiare;
infatti facendo l'ipotesi di una condanna entro i due anni di reclusione, il primo potrebbe chiedere la riabilitazione solo dopo otto anni e cioè decorsi i cinque della sospensione e i tre della riabilitazione, mentre il secondo potrebbe chiederla dopo cinque anni, cioè decorsi i due dell'esecuzione e i tre successivi.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2009