Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
In tema di illeciti amministrativi relativi alle sostanze stupefacenti, il termine di quarantotto ore, entro il quale quali deve intervenire la convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, è da considerarsi perentorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura perentoria del termine in questione deriva direttamente dal disposto dell'art. 13 della Costituzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2013, n. 31377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31377 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 05/04/2013
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 531
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 15431/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI EN, n. a Napoli il 17/l/1980;
avverso il decreto del Giudice di Pace di Napoli del 18/1/2012 (n. 1/2012);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 18/l/2012 il Giudice di Pace di Napoli convalidava il provvedimento adottato dal Questore di Napoli il 30/11/2011, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 bis (T.U.) nei confronti di OL EN.
2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del OL, lamentando la violazione di legge per essere stato il provvedimento di convalida emesso prima dello spirare del termine di 48 ore concesso alla difesa per esercitare i propri diritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Va rammentato che il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 bis, comma 2, dispone che "Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'art. 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore". Dalla lettura della disposizione si evince che il dies a quo per la convalida decorre dalla scadenza del termine di 48 ore concesso all'interessato, attinto dal provvedimento del Questore, per presentare memorie difensive. Tale interpretazione è in armonia con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale ha statuito che "È illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalida il provvedimento assunto dal questore, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75-bis prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento medesimo" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3521 del 09/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009), ric. Sticco, rv. 242657; vedi anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 06/05/2008 Cc. (dep. 08/07/2008), ric. Mazzei, rv. 240816; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39212 del 15/10/2010 Cc. (dep. 05/11/2010), Palma, Rv. 248688).
Nel caso di specie il provvedimento questorile è stato notificato all'interessato in data 16/1/2012 alle ore 12.06 ed il provvedimento di convalida è stato adottato il 18/1/2012, prima delle ore 10.16 (orario di trasmissione alla Questura via FAX del provvedimento di convalida), quindi prima del decorso del termine di 48 ore destinato alla preparazione della difesa. La violazione di legge impone l'annullamento del provvedimento di convalida.
3.2. L'annullamento del decreto di convalida comporta altresì la perdita d'efficacia del provvedimento del questore, posto che una rinnovata convalida troverebbe l'ostacolo del termine delle 48 ore stabilito dalla legge, oramai decorso. Ancorché l'art. 75-bis cit. non stabilisca espressamente la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento del questore in caso di mancata convalida nel termine ivi prescritto, tale conseguenza discende necessariamente dal ricondurre tale misura di prevenzione nell'alveo dell'art. 13 Cost., Non vi è dubbio infatti che il provvedimento del questore, nel sottoporre il destinatario ad una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora, comporti una restrizione della libertà personale del destinatario (in tal senso, v. Corte cost. sent. n. 11 del 1956 in tema di ammonizione), come è dimostrato anche dal fatto che lo stesso legislatore ha previsto una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma. In applicazione delle considerazioni sopra espresse, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e per l'effetto va dichiarata anche la cessazione dell'efficacia del decreto del questore di Napoli emesso il 30/11/2011.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e per l'effetto dichiara la inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data 30/11/2011.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013