CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2026, n. 20010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20010 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PO AR nato a [...] il [...] Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI 9 Penale Sent. Sez. 4 Num. 20010 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AR PO per la custodia cautelare (in carcere e poi agli arresti domiciliari) applicata in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., in ordine al quale veniva disposta l'archiviazione del procedimento, con provvedimento del 10 maggio 2022. Il Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente un profilo di colpa lieve, i cui termini verranno più sotto richiamati. 2. Evidenzia il Giudice della riparazione che, dall'articolata richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, le cui argomentazioni hanno poi fondato la richiesta di archiviazione del procedimento a carico del PO, si ricava con certezza come i gravi elementi indiziari, posti a fondamento della misura, siano stati sconfessati dal prosieguo delle indagini, posto che ED CE, l'unico dei due soggetti arrestato il giorno successivo al furto per essere stato individuato, con un complice poi datosi alla fuga, a bordo del motociclo utilizzato per commettere il reato, riferiva, in sede di interrogatorio, che suo complice nella commissione del furto non era AR PO ma DO NI, il quale aveva sul proprio cellulare i documenti di identità del PO e di tale JU IO, documenti che gli autori del reato avevano utilizzato per pernottare la notte tra il 27 e il 28 maggio presso un residence prossimo al luogo del furto. L'estrema somiglianza del LM con il PO aveva anche spiegato l'erroneo riconoscimento del secondo a bordo del motociclo da parte dei testimoni BO e TO. Anche tale NO, poi rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento personale, nel corso del proprio interrogatorio, aveva riconosciuto nel CE la persona che acquistò il motociclo, utilizzando per l'intestazione i documenti di AR PO. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione hanno proposto ricorso il difensore dell'istante e l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. Il ricorso del PO consta di due motivi con cui rispettivamente si deducono: 4.1. Violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., sostenendosi l'insussistenza di una condotta colposa causalmente collegata all'emissione della misura cautelare. La motivazione non avrebbe individuato il concreto comportamento colposo addebitabile all'istante e, soprattutto, il modo in cui tale condotta avrebbe determinato l'applicazione della misura cautelare. La Corte territoriale avrebbe confuso il quadro indiziario con quello dell'effettiva condotta ostativa prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. L'aver il 2 Giudice della riparazione riconosciuto la colpa lieve risulterebbe privo di fondamento, stante che l'art. 314 cod. proc. pen. non prevede la colpa lieve;
4.2. Mancanza, contraddittorietà e travisamento delle prove, in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta colposa del ricorrente e alla quantificazione riduttiva dell'indennizzo, in contrasto con le risultanze. La motivazione è illogica perché da un lato si riconosce che il PO ha diritto all'indennizzo per l'ingiusta detenzione subita, dall'altro gli si attribuisce una condotta colposa. Si ribadisce che la mancanza di dettagli sul modo in cui l'istante abbia indotto in errore l'autorità giudiziaria integrerebbe una motivazione apparente perché nulla verrebbe detto sul necessario collegamento tra la concreta condotta del ricorrente e il provvedimento restrittivo. Vi sarebbe un travisamento delle risultanze processuali perché il decreto di archiviazione r nonché gli atti di indagine avrebbero fatto emergere che il PO era estraneo ai fatti e che la situazione che portò alla sua detenzione fu originata da fattori indipendenti dalla sua volontà o dalla sua negligenza. La Corte territoriale si è limitata a liquidare 10.000 euro, senza fornire una giustificazione di tale importo e senza considerare gli ulteriori danni, patrimoniali e no, allegati dall'istante a corredo della propria richiesta di indennizzo. stato pertanto liquidato un importo forfettario ben inferiore a quello richiesto, senza confutare né esaminare le voci di danno prospettate. 5. Il ricorso dell'Avvocatura, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, consta di due motivi con cui rispettivamente si deducono: 5.1. Erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di dare rilievo ad ulteriori circostanze menzionate nel ricorso e rilevanti ai fini della qualificazione della colpa come grave. Si ricorda che al momento di applicazione della misura cautelare, il PO era gravato da due precedenti specifici per ,_i_ t;
A rapina;
che, all'epoca di detta ordinanza, To.~0 privo di riferimenti abitativi noti;
che, escusso a sommarie informazioni il 2 giugno 2021, aveva riferito di non ricordare che cosa avesse fatto il 27 maggio 2021, omettendo di riferire del furto di identità ad opera del LM, cui all'epoca aveva già inviato i propri documenti;
che fornì un alibi rivelatosi falso;
che frequentava il LM, pur consapevole che costui era solito commettere furti per procurarsi denaro;
5.2. Erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello valutato la vicenda secondo una prospettiva ex post che tiene conto delle varie ritrattazioni delle persone informate sui fatti, intervenute però successivamente all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare. La Corte ha pertanto errato nel non porsi in una prospettiva ex ante che imponeva una valutazione risalente ai momento dell'adozione della misura cautelare. 3 6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso del PO e l'annullamento con rinvio limitatamente al profilo della qualificazione del grado della colpa. 7. E pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, o, in subordine, rigettarlo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati. 2. Quanto al ricorso del PO. Occorre premettere che, nella prospettiva del sindacato di legittimità, è decisivo rimarcare che esso è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325). Dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché suo compito è stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, [...], Sarnataro ed altri;
più di recente, ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, [...], La Fornara, Rv. 268952). Al giudice della riparazione spetta dunque valutare, in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della 4 libertà personale. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia applicato un improprio concetto di colpa lieve, assumendo che questo sia estraneo al giudizio di riparazione che, sotto il profilo ostativo, contempla solo il dolo o la colpa grave. L'assunto va disatteso. In linea di principio, sin dalle meno recenti pronunce degli anni '90, la Corte di cassazione ha affermato che la condotta colposa, concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà o del perdurare dello stato di detenzione, può assumere varie graduazioni, che vanno da quella lieve, purché apprezzabile, da valutare ai fini del quantum debeatur, a quella grave, idonea a escludere il diritto all'indennizzo (Sez. 4, n.131 del 28/01/1993, [...], Rv. 193383). Nel giudizio di riparazione, si è, in particolare, attribuito rilievo anche alla condotta colposa che, pur non concretandosi in termini di gravità, si sia posta come concausa dell'evento detentivo. In tal caso, in applicazione del principio generale di responsabilità, ricavabile dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per il quale non è indennizzabile il pregiudizio causato, quanto meno per colpa, seppur lieve, dello stesso danneggiato, si è ritenuto che il giudice potesse tenere conto della condotta colposa non grave ai fini della determinazione del quantum debeatur (Sez. 4, n. 6 529 del 21/04/1994, Lin Xian Le, Rv. 198307; Sez. 4, n. 126 del 31/01/1994 Marchetti, Rv. 197955; Sez. 4, n.556 del 30/04/1993, [...], Rv. 194428.). La posizione interpretativa secondo la quale non potrebbe attribuirsi alcun rilievo alla colpa lieve nel giudizio di riparazione (Sez. 4, n. 12011 del 14/02/2006, [...], in motiv.) ha trovato compiuta smentita in una sentenza (Sez. 4, n. 23762 del 8/06/2006, Sergi, in motiv.) in cui si è chiarito che la rilevanza della colpa lieve si desume dal fatto che compito del giudice della riparazione è quello di effettuare una valutazione equitativa (secondo quanto precisato in Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, [...], in motiv.) e che nel metro equitativo devono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili, da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento (richiamando, in tal senso, Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, [...], Rv. 191147). Si è, in seguito, ripetuto negli anni il principio secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, solo il dolo o la colpa grave dell'istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (Sez.4, n.43309 del 23/10/2008, B.N., n.m.; Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, [...], Rv. 240889). Le successive pronunce hanno, quindi, aderito all'orientamento che riconosce rilievo alla colpa lieve quale parametro funzionale alla liquidazione equitativa dell'indennizzo previsto dagli artt. 314-315 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36071 del 23/05/2014, Siclari, n.m.; Sez.4, n.29462 del 10/03/2011, Cesario, n.m.; Sez. 4, 15/04/2009, Sicali, n. 22802, n.m.). Né la terminologia a tal fine utilizzata, ossia il riferimento alla colpa «lieve», deve trarre in errore. Essa, sebbene evocativa di altre discipline che nel diritto civile vi fanno riferimento, ha assunto nella disciplina della b riparazione un suo autonomo significato, esprimendo quel grado di colpa che non incide, a differenza della colpa grave, sull'an del diritto alla riparazione ma che è tuttavia idoneo a modificarne il quantum (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, [...], Rv. 282569: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa lieve dell'istante, pur non ostando al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere valutata ai fini della riduzione del suo ammontare in base ad un'interpretazione "a contrario" dell'art. 314 cod. proc. pen. e non ad un'applicazione analogica dei principi espressi, nel settore della responsabilità civile, dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., stante la radicale divergenza delle due discipline"; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, [...], Rv. 274006). 3. Nel caso in esame, il Giudice della riparazione ha congruamente ravvisato alcuni profili di colpa nella condotta del PO, rappresentati dall'aver egli trasmesso al LM, che si era dichiarato intenzionato a commettere reati contro il patrimonio, le foto dei propri documenti di identità, circostanza che ha consentito a quest'ultimo di utilizzarli (per l'intestazione fittizia al PO di un motociclo servito a perpetrare il furto;
e per il pernottamento in un residence non lontano dal luogo del fatto), attesa anche la notevole somiglianza del LM con il PO;
dalla reticenza da questi mostrata nelle s.i.t. rese ai Carabinieri di Cernobbio il 202/06/2021 e dal falso alibi prospettato in sede di interrogatorio di garanzia. Ciò nondimeno, tenuto tuttavia conto che «l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare si sono fondate su ulteriori, obiettivi, elementi indiziari rispetto ai quali non si può muovere alcun rimprovero all'odierno istante», ha escluso la ricorrenza di una colpa grave, ostativa in quanto tale all'invocato indennizzo, riconoscendo invece un profilo di colpa lieve, valorizzabile sul piano della quantificazione dell'importo dell'indennizzo. Diversamente da quanto si assume nel secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale, richiamati i precedenti penali dell'istante e considerato che, al momento dell'esecuzione della misura, questi era disoccupato - non risultando, pertanto, alcuna prova di danni patrimoniali patiti a causa della detenzione subita - ha quantificato l'indennizzo in base al criterio aritmetico, riducendo poi, con valutazione di merito immune da censure in sede di legittimità, l'importo di un terzo in ragione dei ravvisati profili di colpa. 4. Quanto al ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il primo motivo è infondato. Lamenta l'Avvocatura ricorrente che il Giudice della riparazione non abbia dato rilievo ad "ulteriori" circostanze rilevanti ai fini della qualificazione della colpa come grave. In realtà, richiama le circostanze su cui il Giudice ha fondato la colpa lieve, ad esse aggiungendo i precedenti specifici dell'istante, l'assenza di riferimenti abitativi noti e la frequentazione di costui con il LM di cui conosceva l'abituale attività illecita. Deve, tuttavia, rilevarsi che i precedenti specifici e la mancanza di riferimenti abitativi noti non rilevano ai fini della colpa ex art. 314 cod. proc. pen. perché non integrano, b zionar tudiziano Gíanfran CA all'evidenza, alcuna condotta dell'istante riferibile al reato per cui è stata applicata la misura cautelare, la sola a venire in rilevo in tema di riparazione per ingiusta detenzione. L'affermazione sulla frequentazione con il LM appare generica ed assertiva, priva di alcuna allegazione a conforto. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso: l'Avvocatura ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia operato una valutazione ex post, che avrebbe tenuto conto delle ritrattazioni delle persone informate sui fatti, intervenute successivamente all'adozione e al mantenimento della misura. Anche sotto questo aspetto, la doglianza trascura di considerare che l'accusa rivolta al PO si basava su false accuse e su testimonianze errate ma non su condotte del ricorrente che potessero in qualche modo creare, unitamente all'errore del giudice della cautela, l'apparenza della commissione di un reato. 5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 gennaio 2026
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI 9 Penale Sent. Sez. 4 Num. 20010 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AR PO per la custodia cautelare (in carcere e poi agli arresti domiciliari) applicata in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., in ordine al quale veniva disposta l'archiviazione del procedimento, con provvedimento del 10 maggio 2022. Il Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente un profilo di colpa lieve, i cui termini verranno più sotto richiamati. 2. Evidenzia il Giudice della riparazione che, dall'articolata richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, le cui argomentazioni hanno poi fondato la richiesta di archiviazione del procedimento a carico del PO, si ricava con certezza come i gravi elementi indiziari, posti a fondamento della misura, siano stati sconfessati dal prosieguo delle indagini, posto che ED CE, l'unico dei due soggetti arrestato il giorno successivo al furto per essere stato individuato, con un complice poi datosi alla fuga, a bordo del motociclo utilizzato per commettere il reato, riferiva, in sede di interrogatorio, che suo complice nella commissione del furto non era AR PO ma DO NI, il quale aveva sul proprio cellulare i documenti di identità del PO e di tale JU IO, documenti che gli autori del reato avevano utilizzato per pernottare la notte tra il 27 e il 28 maggio presso un residence prossimo al luogo del furto. L'estrema somiglianza del LM con il PO aveva anche spiegato l'erroneo riconoscimento del secondo a bordo del motociclo da parte dei testimoni BO e TO. Anche tale NO, poi rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento personale, nel corso del proprio interrogatorio, aveva riconosciuto nel CE la persona che acquistò il motociclo, utilizzando per l'intestazione i documenti di AR PO. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione hanno proposto ricorso il difensore dell'istante e l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. Il ricorso del PO consta di due motivi con cui rispettivamente si deducono: 4.1. Violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., sostenendosi l'insussistenza di una condotta colposa causalmente collegata all'emissione della misura cautelare. La motivazione non avrebbe individuato il concreto comportamento colposo addebitabile all'istante e, soprattutto, il modo in cui tale condotta avrebbe determinato l'applicazione della misura cautelare. La Corte territoriale avrebbe confuso il quadro indiziario con quello dell'effettiva condotta ostativa prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. L'aver il 2 Giudice della riparazione riconosciuto la colpa lieve risulterebbe privo di fondamento, stante che l'art. 314 cod. proc. pen. non prevede la colpa lieve;
4.2. Mancanza, contraddittorietà e travisamento delle prove, in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta colposa del ricorrente e alla quantificazione riduttiva dell'indennizzo, in contrasto con le risultanze. La motivazione è illogica perché da un lato si riconosce che il PO ha diritto all'indennizzo per l'ingiusta detenzione subita, dall'altro gli si attribuisce una condotta colposa. Si ribadisce che la mancanza di dettagli sul modo in cui l'istante abbia indotto in errore l'autorità giudiziaria integrerebbe una motivazione apparente perché nulla verrebbe detto sul necessario collegamento tra la concreta condotta del ricorrente e il provvedimento restrittivo. Vi sarebbe un travisamento delle risultanze processuali perché il decreto di archiviazione r nonché gli atti di indagine avrebbero fatto emergere che il PO era estraneo ai fatti e che la situazione che portò alla sua detenzione fu originata da fattori indipendenti dalla sua volontà o dalla sua negligenza. La Corte territoriale si è limitata a liquidare 10.000 euro, senza fornire una giustificazione di tale importo e senza considerare gli ulteriori danni, patrimoniali e no, allegati dall'istante a corredo della propria richiesta di indennizzo. stato pertanto liquidato un importo forfettario ben inferiore a quello richiesto, senza confutare né esaminare le voci di danno prospettate. 5. Il ricorso dell'Avvocatura, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, consta di due motivi con cui rispettivamente si deducono: 5.1. Erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di dare rilievo ad ulteriori circostanze menzionate nel ricorso e rilevanti ai fini della qualificazione della colpa come grave. Si ricorda che al momento di applicazione della misura cautelare, il PO era gravato da due precedenti specifici per ,_i_ t;
A rapina;
che, all'epoca di detta ordinanza, To.~0 privo di riferimenti abitativi noti;
che, escusso a sommarie informazioni il 2 giugno 2021, aveva riferito di non ricordare che cosa avesse fatto il 27 maggio 2021, omettendo di riferire del furto di identità ad opera del LM, cui all'epoca aveva già inviato i propri documenti;
che fornì un alibi rivelatosi falso;
che frequentava il LM, pur consapevole che costui era solito commettere furti per procurarsi denaro;
5.2. Erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello valutato la vicenda secondo una prospettiva ex post che tiene conto delle varie ritrattazioni delle persone informate sui fatti, intervenute però successivamente all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare. La Corte ha pertanto errato nel non porsi in una prospettiva ex ante che imponeva una valutazione risalente ai momento dell'adozione della misura cautelare. 3 6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso del PO e l'annullamento con rinvio limitatamente al profilo della qualificazione del grado della colpa. 7. E pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, o, in subordine, rigettarlo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati. 2. Quanto al ricorso del PO. Occorre premettere che, nella prospettiva del sindacato di legittimità, è decisivo rimarcare che esso è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325). Dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché suo compito è stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, [...], Sarnataro ed altri;
più di recente, ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, [...], La Fornara, Rv. 268952). Al giudice della riparazione spetta dunque valutare, in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della 4 libertà personale. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia applicato un improprio concetto di colpa lieve, assumendo che questo sia estraneo al giudizio di riparazione che, sotto il profilo ostativo, contempla solo il dolo o la colpa grave. L'assunto va disatteso. In linea di principio, sin dalle meno recenti pronunce degli anni '90, la Corte di cassazione ha affermato che la condotta colposa, concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà o del perdurare dello stato di detenzione, può assumere varie graduazioni, che vanno da quella lieve, purché apprezzabile, da valutare ai fini del quantum debeatur, a quella grave, idonea a escludere il diritto all'indennizzo (Sez. 4, n.131 del 28/01/1993, [...], Rv. 193383). Nel giudizio di riparazione, si è, in particolare, attribuito rilievo anche alla condotta colposa che, pur non concretandosi in termini di gravità, si sia posta come concausa dell'evento detentivo. In tal caso, in applicazione del principio generale di responsabilità, ricavabile dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per il quale non è indennizzabile il pregiudizio causato, quanto meno per colpa, seppur lieve, dello stesso danneggiato, si è ritenuto che il giudice potesse tenere conto della condotta colposa non grave ai fini della determinazione del quantum debeatur (Sez. 4, n. 6 529 del 21/04/1994, Lin Xian Le, Rv. 198307; Sez. 4, n. 126 del 31/01/1994 Marchetti, Rv. 197955; Sez. 4, n.556 del 30/04/1993, [...], Rv. 194428.). La posizione interpretativa secondo la quale non potrebbe attribuirsi alcun rilievo alla colpa lieve nel giudizio di riparazione (Sez. 4, n. 12011 del 14/02/2006, [...], in motiv.) ha trovato compiuta smentita in una sentenza (Sez. 4, n. 23762 del 8/06/2006, Sergi, in motiv.) in cui si è chiarito che la rilevanza della colpa lieve si desume dal fatto che compito del giudice della riparazione è quello di effettuare una valutazione equitativa (secondo quanto precisato in Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, [...], in motiv.) e che nel metro equitativo devono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili, da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento (richiamando, in tal senso, Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, [...], Rv. 191147). Si è, in seguito, ripetuto negli anni il principio secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, solo il dolo o la colpa grave dell'istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (Sez.4, n.43309 del 23/10/2008, B.N., n.m.; Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, [...], Rv. 240889). Le successive pronunce hanno, quindi, aderito all'orientamento che riconosce rilievo alla colpa lieve quale parametro funzionale alla liquidazione equitativa dell'indennizzo previsto dagli artt. 314-315 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36071 del 23/05/2014, Siclari, n.m.; Sez.4, n.29462 del 10/03/2011, Cesario, n.m.; Sez. 4, 15/04/2009, Sicali, n. 22802, n.m.). Né la terminologia a tal fine utilizzata, ossia il riferimento alla colpa «lieve», deve trarre in errore. Essa, sebbene evocativa di altre discipline che nel diritto civile vi fanno riferimento, ha assunto nella disciplina della b riparazione un suo autonomo significato, esprimendo quel grado di colpa che non incide, a differenza della colpa grave, sull'an del diritto alla riparazione ma che è tuttavia idoneo a modificarne il quantum (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, [...], Rv. 282569: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa lieve dell'istante, pur non ostando al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere valutata ai fini della riduzione del suo ammontare in base ad un'interpretazione "a contrario" dell'art. 314 cod. proc. pen. e non ad un'applicazione analogica dei principi espressi, nel settore della responsabilità civile, dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., stante la radicale divergenza delle due discipline"; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, [...], Rv. 274006). 3. Nel caso in esame, il Giudice della riparazione ha congruamente ravvisato alcuni profili di colpa nella condotta del PO, rappresentati dall'aver egli trasmesso al LM, che si era dichiarato intenzionato a commettere reati contro il patrimonio, le foto dei propri documenti di identità, circostanza che ha consentito a quest'ultimo di utilizzarli (per l'intestazione fittizia al PO di un motociclo servito a perpetrare il furto;
e per il pernottamento in un residence non lontano dal luogo del fatto), attesa anche la notevole somiglianza del LM con il PO;
dalla reticenza da questi mostrata nelle s.i.t. rese ai Carabinieri di Cernobbio il 202/06/2021 e dal falso alibi prospettato in sede di interrogatorio di garanzia. Ciò nondimeno, tenuto tuttavia conto che «l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare si sono fondate su ulteriori, obiettivi, elementi indiziari rispetto ai quali non si può muovere alcun rimprovero all'odierno istante», ha escluso la ricorrenza di una colpa grave, ostativa in quanto tale all'invocato indennizzo, riconoscendo invece un profilo di colpa lieve, valorizzabile sul piano della quantificazione dell'importo dell'indennizzo. Diversamente da quanto si assume nel secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale, richiamati i precedenti penali dell'istante e considerato che, al momento dell'esecuzione della misura, questi era disoccupato - non risultando, pertanto, alcuna prova di danni patrimoniali patiti a causa della detenzione subita - ha quantificato l'indennizzo in base al criterio aritmetico, riducendo poi, con valutazione di merito immune da censure in sede di legittimità, l'importo di un terzo in ragione dei ravvisati profili di colpa. 4. Quanto al ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il primo motivo è infondato. Lamenta l'Avvocatura ricorrente che il Giudice della riparazione non abbia dato rilievo ad "ulteriori" circostanze rilevanti ai fini della qualificazione della colpa come grave. In realtà, richiama le circostanze su cui il Giudice ha fondato la colpa lieve, ad esse aggiungendo i precedenti specifici dell'istante, l'assenza di riferimenti abitativi noti e la frequentazione di costui con il LM di cui conosceva l'abituale attività illecita. Deve, tuttavia, rilevarsi che i precedenti specifici e la mancanza di riferimenti abitativi noti non rilevano ai fini della colpa ex art. 314 cod. proc. pen. perché non integrano, b zionar tudiziano Gíanfran CA all'evidenza, alcuna condotta dell'istante riferibile al reato per cui è stata applicata la misura cautelare, la sola a venire in rilevo in tema di riparazione per ingiusta detenzione. L'affermazione sulla frequentazione con il LM appare generica ed assertiva, priva di alcuna allegazione a conforto. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso: l'Avvocatura ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia operato una valutazione ex post, che avrebbe tenuto conto delle ritrattazioni delle persone informate sui fatti, intervenute successivamente all'adozione e al mantenimento della misura. Anche sotto questo aspetto, la doglianza trascura di considerare che l'accusa rivolta al PO si basava su false accuse e su testimonianze errate ma non su condotte del ricorrente che potessero in qualche modo creare, unitamente all'errore del giudice della cautela, l'apparenza della commissione di un reato. 5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 gennaio 2026