Sentenza 11 aprile 2012
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo.
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- 1. Carcerazione per MAE non eseguito va indennizzata (Cass. 1422/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 aprile 2023
Va indennizzata la ingiusta detenzione in un procedimento per mandato di arresto europeo: quanto alla personalizzazione dell'indennizzo, non ha pregio l'argimento del Ministero delle Finanze in relazione alla detenzione MAE da "colpevole" anzichè innocente, dovendo escludersi la possibilità di valutare negativamente una condotta irrilevante penalmente secondo l'ordinamento italiano e sanzionata dalla sola legislazione tedesca. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sez. IV, Sent., (data ud. 21/10/2022) 17/01/2023, n. 1422 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente - Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere - …
Leggi di più… - 2. Ingiusta detenzione va indennizzata secondo caso concreto (Cass. 46772/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2012, n. 21896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21896 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco Presidente del 11/04/2012
Dott. FOTI Giacomo Consigliere SENTENZA
Dott. IZZO Fausto Consigliere N. 609
Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 34494/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL NA ME EN N. IL 16/07/1979;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 17/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 18/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. De Santis Fausto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe a Corte di Appello di Brescia ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da IL NT RM SI a seguito dell'applicazione della misura cautelare in carcere inflitta nei suoi confronti nell'ambito di un procedimento in cui era stata accusata del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, da cui era stata assolta per non aver commesso il fatto.
Con l'ordinanza Impugnata la Corte di merito ha escluso li diritto alla riparazione ravvisando la colpa grave della IL nel comportamento dalla stessa tenuto prima della emissione della misura nei suoi confronti.
La Corte territoriale individuava la condotta ostativa nel coinvolgimento della istante nel gruppo di soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, come emergente dal contenuto di intercettazioni telefoniche.
IL NT RM SI propone ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza lamentando con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave, che si assume fondata sul contenuto di una sola intercettazione telefonica, non essendo sufficiente il mero intrattenimento di rapporti con i coimputati.
È stata altresì depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato memoria di costituzione nell'interesse del Ministero resistente con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso argomentando sulla sussistenza della colpa grave dell'istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 26 giugno 2002, Ministero del Tesoro In proc. De Benedictis, rv. 222263, secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come Illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (di recente, ex pluribus, Sezione 4, 25 novembre 2010, n. 45418, Cerere, rv. 249237). In una tale prospettiva, secondo un assunto Interpretativo anch'esso pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di "colpa grave" di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va Individuato in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di Intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi In comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde, l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività Investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell'Intervento del giudice della riparazione) (cfr., ancorala citata sentenza 45418/10). In altri termini, il giudice dell'equo Indennizzo, una volta appurato che quella certa condotta dell'istante, valutata come gravemente colposa, abbia negativamente inciso sulla libertà del medesimo, provocandone o contribuendo a provocarne la privazione o il mantenimento dello stato di privazione, deve dare atto nel suo provvedimento che la condotta in questione ha assunto in concreto determinante rilevanza agli occhi del GIP agli effetti dell'emanazione della misura cautelare (v. in senso conforme, tra le tante, Sez. 4, 16 gennaio 2006, Laghi). Va, Infine, precisato che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'Ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravita della colpa o del dolo (v. Sezione 4, 14 febbraio 2012, Magon, non massimata). È quindi determinante stabilire se la Corte territoriale abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento della stessa nell'associazione criminale dedita alla spaccio di sostanze stupefacenti.
Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed ampia, ha spiegato che le condotte ascritte alla IL, pur non costituendo illecito penale, sono state idonee a determinare l'applicazione della misura cautelare. Il giudice della riparazione ha correttamente compiuto in concreto la disamina del provvedimento con il quale è stata disposta la misura custodiate a carico della IL, evidenziando, attraverso il contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate, che la istante, pur se estranea ai traffici illeciti dei propri conoscenti, era concretamente contigua a tale gruppo, supportando I personaggi da lei conosciuti, dichiarandosi disponibile ad aiutarli nel momento del bisogno, ospitandoti e mettendoli in contatto tra loro, condotte tutte posto in essere nella consapevolezza dell'attività illecita svolta dagli stessi.
In tal modo, i giudici della riparazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, hanno adempiuto all'obbligo motivazionale gravante sugli stessi, che, pur non richiedendo di dare ai fatti un'espressa qualificazione giuridica, esige indubbiamente una spiegazione in ordine alle ragioni per le quali un determinato comportamento sia stato determinante o sinergico all'emissione del provvedimento limitativo della libertà personale e possa integrare il dolo o la colpa grave.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012