Sentenza 11 febbraio 1998
Massime • 1
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell'attività. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità in ordine al suddetto reato di un medico addetto a una unità sanitaria locale che si era rifiutato di restituire ad altra unità sanitaria alcuni strumenti sanitari di pertinenza di quest'ultima, con l'effetto di interromperne o comunque di turbarne il servizio, in particolare impedendo a un medico di effettuare le visite necessarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1998, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 11/02/1998
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " Ugo CANDELA " N. 149
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " IA FE " N. 14340/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
ER EL, nato a [...] il [...];
CC EN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 8-01- 1997, con la quale, previa concessione del beneficio della non menzione della condanna a BA NG e CC NA, veniva confermata, la sentenza del Pretore di Benevento del 18-01- 1993 che aveva condannato i predetti imputati per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 340 c.p., alle pene ritenute di giustizia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. Elena PACIOTTI che ha concluso per: Rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Antonio BA per il BA NG e avv. Umberto Del Basso De Caro per la CC NA che hanno concluso per: Accogliersi i rispettivi ricorsi;
O S S E R V A
ER EL e CC EN venivano tratti a giudizio del Pretore di Benevento per rispondere rispettivamente: il BA del reato di cui agli artt. 81, 340 c.p. perché, quale medico funzionario della USL 8 di Morcone, responsabile del servizio materno infantile e del consultorio familiare, lasciava sprovvisto il consultorio di Colle Sannita nei giorni 27 e 30-3- e 5-4-1991 delle attrezzature necessarie per le visite in programma, così causando interruzione o comunque turbando il servizio;
la CC, a) del reato di cui all'art.340 c.p. perché, quale medico addetto al servizio materno infantile ed al consultorio familiare presso la USL 8 di Morcone, nei giorni precedenti il 17-9-90, sottraeva e si rifiutava di restituire al plesso di Morcone alcuni strumenti sanitari, portandoli al plesso di Colle Sannita, così interrompendo o, comunque, turbando il servizio presso Morcone impedendo al Dr. BA di effettuare le visite necessarie;
b) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 340 c.p., perché chiudeva più volte a chiave il plesso consultoriale di Morcone, portando via le chiavi, tanto da costringere il Dr. Paolucci, presidente dell'USL, a far intervenire un fabbro per aprire la serratura di tale porta, così interrompendo e, comunque, turbando il servizio -fino al settembre 1990. Con sentenza in data 18-01-1993, il suddetto Pretore, dichiarata la colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, concesse ad entrambi le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art.61 n.9 c.p., contestata in fatto, condannava il BA alla pena di mesi uno di reclusione e la CC unificati i reati a costei ascritti ex art.81 cpv. c.p., a quella di mesi due di reclusione, con la pena accessoria, per entrambi gli imputati, dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena principale ed accessoria. A seguito di appello, proposto dagli imputati avverso tale decisione, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8-01-1997, concedeva ad entrambi gli imputati anche il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto l'impugnata sentenza, ritenendo provata, alla stregua delle risultanze offerte dalla prova specifica riferita all'esito delle testimonianze in atti e delle dichiarazioni degli imputati, la concorrente sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei reati rispettivamente ascritti ai prevenuti.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo rispettivamente:
il BA, la violazione di legge ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, non essendo stato precisato il comportamento antigiuridico del ricorrente che non aveva interrotto alcun servizio ed anzi, valendo a rappresentare, il suo operato, il tentativo di far fronte, con la propria disponibilità, alla scarsezza dei mezzi messi a disposizione dei sanitari dalla Amministrazione;
del resto, secondo il ricorrente, anche se vi fosse stato un mero turbamento del servizio, questo non era ascrivibile a lui ma alla CC ed alla GL e, nei giorni indicati nel capo di imputazione, non era emerso che pazienti avessero avuto bisogno a Colle Sannita della strumentazione trasportata a Morcone, sul punto, non risultando svolto - dai giudici di appello - alcun esame:
il ricorrente ha, inoltre, lamentato l'omessa conversione della pena in quella pecuniaria, nonostante la relativa richiesta in sede di appello che, con il ricorso, veniva reiterata;
la CC, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art.606 lett. e) cpp., in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato testato ex art.349 c.p. la cui configurabilità, secondo la ricorrente, deve comportare un'interruzione o turbativa di tutto un servizio e non di una singola funzione o prestazione, protraendosi per una durata non irrilevante. Si è precisato in ricorso che non poteva porsi, a carico, dell'imputata, l'obbligo di richiedere "delucidazioni" all'Amministrazione sui ruoli ed i compiti dei due sanitari risultando, per contro, la condotta della ricorrente, a fronte della pervicace omissione di direttive sul punto da parte della P.A.;
carente dei caratteri di oggettività e soggettività penalmente rilevanti ai fini della sussistenza del reato contestato. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
A prescindere da asserite giustificazioni prospettate dagli imputati circa le ragioni della loro condotta, nell'inequivoco e ben evidenziato contesto di un clima di pervicace riottosità personale e professionale tra i due sanitari, a tutto detrimento del buon andamento del servizio pubblico cui erano stati, comunque, preposti, ritiene questa Corte che l'impugnata sentenza abbia motivatamente e correttamente supportato la ritenuta conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
Ed invero, quanto al BA, vi è nel testo della decisione impugnata chiaro riferimento all'antigiuridicità della condotta del ricorrente che, contrariamente al suo assunto difensivo, ha compromesso, con la causata indisponibilità delle necessarie attrezzature sanitarie, le visite di alcune pazienti, secondo il programma dei giorni indicati nell'imputazione (cfr. testimonianze LU LA, LA OR e ZO AR, debitamente richiamate a fol.4 sentenza del Pretore e riprese nella impugnata sentenza). È, dunque, infondata la dedotta censura di omesso esame, sul punto, da parte dei giudici di appello, della responsabilità del ricorrente. Parimenti infondata è la doglianza in merito alla denegata conversione della pena in quella pecuniaria, stante l'accertata mancanza di richiesta di tanto nei motivi di appello e la conseguente irritualità e tardività di essa in sede di discussione nel giudizio di 2^ grado e non rientrando simile decisione tra quelle operabili ex afficio dal giudice di appello ex art. 597 co.5^ cpp.
Quanto al ricorso della CC, rileva questa Corte che l'impugnata sentenza ha esaustivamente esplicato le ragioni della corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati alla ricorrente e della loro inequivoca attribuibilità alla di lei consapevole condotta antigiuridica.
Sul punto giova ribadire l'orientamento di questo Supremo Collegio in tema di delitto di cui all'art. 340 c.p. La norma in parola, infatti è intesa a tutelare non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche ordinato e regolare svolgimento di esso. Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, a prescindere da una reale interruzione, non ha rilievo la temporaneità di durata di essa o di quella di mero turbamento della regolarità, a causa di una condotta che, comunque, si inframmetta, con apprezzabile idoneità di disturbo, nel regolare svolgimento dell'ufficio o servizio. Nè ha rilievo il coinvolgimento dell'effetto negativo di tale condotta sull'attività del pubblico ufficio o servizio o complesso, bastevole essendo la compromissione apprezzabile, pur temporanea, anche di un solo settore di tale attività.
Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato de quo, è necessario che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, comporti il verificarsi degli effetti censurati dalla norma in parola, accettandone ed assumendosi il relativo rischio a prescindere dalla specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio (cfr. anche Cass. pen. Sez.VI, 28-10-94, Maimone, in Cass. pen. 1996, n.502). In piena aderenza a tali principi l'impugnata sentenza ha motivatamente confermato il giudizio di colpevolezza di ricorrenti, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, non solo a riguardo dell'elemento oggettivo di essi ma anche circa la ricorrenza inequivoca di quello soggettivo, nonostante il tentativo delle rispettive difese di sbiadire la reale e giuridicamente corretta portata, dietro, uno sterile ballottaggio di reciproche accuse, connotanti un confliggente, quanto censurabile, rapporto interpersonale e professionale tra i due imputati, nel dispregio dei superiori interessi di tutela della sanità pubblica da parte dei competenti uffici e servizi.
P. Q. M.
RIGETTA i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1998