Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1998, n. 4546
CASS
Sentenza 11 febbraio 1998

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Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell'attività. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità in ordine al suddetto reato di un medico addetto a una unità sanitaria locale che si era rifiutato di restituire ad altra unità sanitaria alcuni strumenti sanitari di pertinenza di quest'ultima, con l'effetto di interromperne o comunque di turbarne il servizio, in particolare impedendo a un medico di effettuare le visite necessarie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1998, n. 4546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4546
    Data del deposito : 11 febbraio 1998

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