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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 14287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14287 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 12407-2022 proposto da: FINOCCHIARO TO, FINOCCHIARO MARIA GRAZIA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO ZANGARA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti – contro ACO SP SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato TO TESTA, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – Civile Sent. Sez. 2 Num. 14287 Anno 2026 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 14/05/2026 Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -2- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 253/2022 depositata l’8 febbraio 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2026 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi, l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed assorbimento dei restanti motivi;
uditi l’avvocato FRANCESCA ZANGARA per i ricorrenti e l’avvocato TO TESTA per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’Avv. Marco MA TA chiedeva al Tribunale di Catania di accertare e dichiarare la decadenza dei MA AN IA e MA IA IA dall’accettazione beneficiata dell’eredità della de cuius UT AN (deceduta in data 18/9/2014), per la dedotta inosservanza – da parte dei medesimi – del termine di legge ex art. 485 c.c. stabilito nei confronti dei chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari. Con distinte memorie di costituzione, intervenivano nel processo la ACO SP S.r.l. (di seguito “ACO SP”) – che in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco depositava dichiarazione di credito nella procedura ereditaria datata gennaio 2017 – e il Condominio di via Conte Ruggero n. 9 di Catania, aderendo alla domanda attorea. Con ordinanza del 10/12/2020, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -3- 2. Avverso tale ordinanza ACO SP ha interposto appello, chiedendone la riforma, perché erronea ed illegittima in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 485 c.c. – in ordine alla situazione di comproprietà e di compossesso dei beni ereditari già nell’asse del de cuius IA AN – dichiarando la decadenza dei MA IA dall’accettazione beneficiata dell’eredità della loro madre, UT AN, in luogo dell’art. 487, co. 2, c.c. che disciplina la diversa ipotesi dell’erede non in possesso dei beni ereditari. Si sono costituiti i MA IA, chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 253 dell’8/2/2022, in accoglimento dell’appello, ha riformato l’ordinanza, dichiarando la decadenza di IA AN e IA MA IA dal beneficio di inventario relativamente all’accettazione dell’eredità della de cuius UT AN, condannando gli appellati al pagamento in solido delle spese di lite. Preliminarmente, il giudice di secondo grado ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’intervento proposto da ACO SP nel giudizio di primo grado, non potendosi qualificare come “adesivo dipendente” e dunque sorretto da un mero interesse di fatto ancorché giuridicamente rilevante all’esito della controversia principale e, come tale, estraneo allo specifico rapporto dedotto sub iudice, con la conseguente limitazione della possibilità dello stesso interventore di proporre appello. In particolare, la Corte ha rilevato come ACO SP, nel suo atto di intervento nel giudizio a quo, aveva dedotto espressamente la natura autonoma della sua posizione creditoria;
natura autonoma, questa, che integra un Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -4- intervento litisconsortile suscettibile di legittimare un più ampio appello da parte dell’interventore. Ha aggiunto il giudice di merito come il primo giudice non avesse qualificato detto intervento come “adesivo dipendente”, limitandosi a precisare che i due soggetti intervenuti in giudizio avevano dichiarato di aderire al ricorso;
precisazione che non risultava incompatibile con la natura litisconsortile o adesiva autonoma dell’intervento. In merito all’eccezione di difetto di legittimazione attiva di ACO SP, per carenza di prova dell’avvenuto inserimento, nelle cessioni di credito, anche del credito vantato dall’appellante nei confronti della de cuius UT AN, la Corte ha evidenziato come la stessa dovesse essere disattesa in quanto, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova – come fornita da ACO SP – che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il giudice del gravame ha ritenuto infondata l’eccezione di tardiva presentazione, da parte di ACO SP, della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c., comportante la decadenza della stessa dalla qualità di “creditore del defunto” e il conseguente suo difetto di legittimazione attiva a chiedere la declaratoria di decadenza degli eredi dal beneficio di inventario, in quanto azione riservata, ex art. 505, ultimo comma, c.c., ai creditori del defunto e ai legatari, Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -5- in quanto la tardività della presentazione della dichiarazione di credito, pur ammessa dalla stessa ACO SP, preclude ai creditori la possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale dell’eredità secondo lo stato di graduazione, riconoscendo ai medesimi (creditori tardivi) la possibilità di agire per il soddisfacimento del loro credito soltanto entro i limiti previsti dall’art. 502, co.3, c.c., ma non incide, eliminandola, sulla loro qualificazione di creditori (della UT e dei suoi eredi) e sulla legittimazione a chiedere giudizialmente la declaratoria di decadenza degli stessi eredi dal beneficio di inventario. Secondo il giudice di merito risultava infondata anche l’eccezione di prescrizione del credito – con riferimento sia all’iniziale data del decreto ingiuntivo (notificato nel 1996), sia a quella della successiva sentenza (del 2002), in difetto di ulteriori atti interruttivi (tale non potendo essere considerata la dichiarazione di credito, diretta al notaio e non al debitore) da parte di ACO SP – in quanto l’appellante, nelle more di tale giudizio, aveva intrapreso un’azione esecutiva (interruttiva della prescrizione) nei confronti della UT, azione poi sospesa per il decesso della debitrice. La Corte territoriale ha proceduto, poi, all’esame congiunto delle censure di merito dedotte dall’appellante riguardanti la questione del compossesso o meno, da parte dei MA IA, dei beni della de cuius, UT AN, al momento dell’apertura della successione di quest’ultima, circostanza rilevante ai fini della verificazione del rispetto, o meno, dei prescritti tempi di redazione dell’inventario e del conseguente mantenimento o meno, ad opera degli appellati, del beneficio di inventario Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -6- relativamente all’eredità materna. In tal senso il giudice di merito ha evidenziato che il creditore del de cuius, che invochi l’applicazione dell’art. 485 c.c., ai fini della declaratoria di decadenza degli eredi del debitore dal beneficio di inventario, ha l’onere di provare l’omissione o il ritardo di questi ultimi nel compimento delle operazioni di inventario, e, nella specie, ACO SP ha dedotto tale ritardo sul presupposto del compossesso, in capo agli appellati, dei beni ereditari al momento dell’apertura della successione. Risultava pertanto pacifico, a parere della Corte territoriale, che i MA IA erano nel compossesso (per la quota del 50%, per averla acquistata a titolo ereditario dal loro padre, IA AN) dei beni (di proprietà per il restante 50%) della de cuius UT AN (debitrice di ACO SP), al momento del decesso di quest’ultima. Ai fini dell’applicazione dell’art. 485 c.c., l’erede va, infatti, considerato nel possesso o, come nel caso di specie, nel compossesso dei beni ereditari ogniqualvolta si trovi in una relazione anche solo di fatto con gli stessi beni, tale da consentirgli l’esercizio di concreti poteri connessi alla proprietà, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario. Con riferimento alla fattispecie, il Collegio ha evidenziato come la situazione di compossesso obbligava i coeredi ad ultimare le operazioni di inventario nei termini previsti dall’art. 485 c.c. e decorrenti dalla data di apertura della successione. In particolare, il giudice del gravame ha rilevato come i termini non risultavano rispettati in quanto, anche aggiungendo agli iniziali tre mesi dalla data dell’apertura della successione (18/9/2014) previsti dall’art. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -7- 485 c.c., i successivi sei mesi di proroga assegnati dal Tribunale di Catania, i MA IA avrebbero dovuto ultimare le operazioni di inventario entro il 18/6/2015, mentre l’inventario era stato depositato in data 6/7/2015 e, pertanto, oltre il predetto termine stabilito per l’erede nel possesso dei beni. 3 Per la cassazione di tale sentenza IA AN e IA MA IA propongono ricorso sulla base di otto motivi. Resiste ACO SP con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per omesso esame da parte della Corte territoriale di una domanda ritualmente formulata sia nel primo sia nel secondo grado e, in particolare, quella volta a dichiarare l’inammissibilità dell’intervento di ACO SP, fondata sulla circostanza che l’intervento volontario del terzo sarebbe incompatibile con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c. A parere dei ricorrenti, la mancata valutazione sarebbe dirimente in quanto, se la contestazione fosse stata esaminata, la sentenza di primo grado, favorevole ai MA IA, sarebbe stata confermata. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’inammissibilità dell’intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del terzo ACO SP nel processo sommario di cognizione, nonché la violazione e falsa Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -8- applicazione degli artt. 702-bis e 105 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Secondo i ricorrenti, nonostante la domanda fosse stata formulata ritualmente come prima domanda pregiudiziale, la Corte territoriale avrebbe ritenuto di non esaminarla. L’intervento di ACO SP, svolto nel giudizio ex art. 702- bis c.p.c., sarebbe da ritenersi inammissibile, per la sua incompatibilità con il procedimento sommario, la quale sarebbe frutto di una precisa scelta legislativa. 2. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, in quanto volti a contrastare l’ammissibilità dell’intervento adesivo promosso dalla controricorrente nel corso del giudizio di primo grado, sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati. Quanto all’inammissibilità, rileva il principio costantemente ribadito da questa Corte secondo cui l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024; Cass. n. 321/2016; Cass. n. 6174/2018; Cass. n. 1876/2018; Cass. n. 25154/2018, proprio relativa al mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di una eccezione di inammissibilità dell'intervento del terzo). Ne risulta quindi preclusa la possibilità di invocare il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui sulla questione processuale, sebbene formalmente dedotta dalla parte ricorrente, non vi sia stata un’esplicita pronuncia da parte del giudice di merito, che però nella sostanza l’abbia reputata infondata, avendo, come Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -9- nella specie, accolto la domanda dell’interventrice, mostrando in tal modo di avere implicitamente disatteso il rilievo in rito formulato dagli appellati. La censura, ove si abbia invece riguardo alla stessa ammissibilità dell’intervento adesivo autonomo nell’ambito del rito sommario di cognizione, è manifestamente infondata, avendo questa Corte affermato il principio, al quale intende assicurarsi continuità, in ragione dell’assoluta condivisione delle argomentazioni che lo sorreggono, per cui anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario ed a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (Cass. n. 23931/2023). 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la carenza di legittimazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.lgs. n. 385/1993, 1-4 l. n. 130 del 1999, nonché degli artt. 1189, 1260 e 1264 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non avere la Corte di Appello accertato la carenza di legittimazione attiva di ACO SP, ancorché non avesse dimostrato la titolarità del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 3071/96 del Tribunale di Novara. Secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe erroneamente basato la prova della legittimazione unicamente sull’avvenuta pubblicazione dell’ultima cessione di credito nella Gazzetta Ufficiale, posto che tale pubblicazione avrebbe efficacia di mera pubblicità notizia Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -10- volta unicamente ad impedire che il debitore ceduto paghi nelle mani del cedente. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Cass. n. 33966/2025). Peraltro, si è precisato (cfr. Cass. n. 4277/2023) che, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Inoltre, la prova del trasferimento del credito - ove ne sia contestata la sussistenza in quanto tale - può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della sua inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -11- caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza (Cass. n. 31457/2025; Cass. n. 31188/2017). Il giudice di merito ha ritenuto che la prova della titolarità del credito fosse stata offerta dalla società controricorrente e deve reputarsi che sul punto sia stata recepita la puntuale ricostruzione delle vicende traslative del credito originariamente vantato dalla Banca Popolare di Novara nei confronti della defunta UT, come offerta nelle note autorizzate depositate dall’interventrice in primo grado in data 12/11/2020, il cui contenuto risulta anche reiterato nel controricorso alle pagg. 26- 28. La stessa appare avvalorata dalla documentazione prodotta in quella occasione, che comprova appunto i vari trasferimenti del credito che parte controricorrente assume di avere acquisito. Peraltro, la stessa censura mossa dai ricorrenti appare del tutto generica, in quanto nella premessa del motivo non si discosta dalla ricostruzione delle vicende che hanno interessato l’originaria banca creditrice (Banca Popolare di Novara soc. coop.), che aveva appunto conseguito il decreto ingiuntivo n. 73/1996 emesso dal Tribunale di Novara anche nei confronti della de cuius. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater,183 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 4, c.p.c. per la modifica da parte di ACO SP della domanda e allegazione di nuovi mezzi di prova non indicati nel primo atto difensivo nel processo sommario di cognizione. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -12- In particolare, secondo i ricorrenti, nell’atto di intervento dell’11/6/2020, ACO SP si sarebbe associata alla domanda formulata dall’avvocato TA “avente ad oggetto la decadenza dal beneficio d’inventario dei MA IA perché essi, non nel possesso dei beni avrebbero ultimato le operazioni d’inventario oltre il termine assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Catania (art. 487 c.c.)”, per poi, però, successivamente con le note autorizzate del 12/11/2020 chiedere “che i MA venissero dichiarati decaduti dal beneficio d’inventario perché, l’inventario sarebbe stato redatto tardivamente perché a suo dire, al momento dell’accettazione dell’eredità della sig.ra UT, i MA IA erano nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.)”, depositando “ulteriore documentazione”. Conseguentemente, secondo i ricorrenti, la sentenza, ritenendo erroneamente legittima la nuova domanda formulata tardivamente, avrebbe dichiarato decaduti dal beneficio d’inventario gli eredi di IA non già ex art. 487 c.c., così come originalmente richiesto, ma ex art. 485 c.c., ovvero perché essendo nel possesso dei beni hanno iniziato le operazioni d’inventario tardivamente. Il motivo è manifestamente infondato. Richiamato quanto esposto in precedenza, circa l’ammissibilità dell’intervento nel processo sommario di cognizione, ed il fatto che l’intervento si caratterizza proprio per la domanda che attraverso lo stesso viene veicolata, è sicuramente da disattendere la deduzione secondo cui sarebbe inammissibile la produzione di documentazione successivamente alla presentazione dell’intervento, e ciò in quanto costituisce Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -13- orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. n. 19226/2024; Cass. n. 46/2021). Quanto invece alla pretesa mutatio libelli, conseguente al fatto che l’interventrice solo con le note del 12 novembre 2020 avrebbe inteso far valere la causa di decadenza correlata alla mancata redazione dell’inventario nel termine di cui all’art. 485, co. 2, c.c., come prorogato dall’autorità giudiziaria, nel mentre la domanda originaria avanzata tramite intervento sarebbe risultata meramente adesiva a quella dell’originario ricorrente TA, che invece intendeva far valere la diversa decadenza di cui all’art. 487 c.c., e quindi sul presupposto che i IA non fossero nel possesso dei beni ereditari, la doglianza è manifestamente infondata. Come si ricava dalla lettura del ricorso introduttivo del procedimento sommario ex art. 702- bis c.p.c., (il cui contenuto risulta riprodotto in controricorso), l'avv. TA aveva chiesto dichiararsi la decadenza dei resistenti dall’accettazione beneficiata, e l’acquisto della qualità di eredi puri e semplici, evidenziando alla pag. 3 del ricorso che lo scrivente “ha scoperto Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -14- che i convenuti sono incorsi nella causa di decadenza dal summenzionato beneficio prevista dal secondo comma dell’art. 485 c.c., consistente nella redazione fuori termine dell’inventario.” Trattasi della medesima domanda che risulta essere stata coltivata con l’atto di intervento, il che esclude che quindi vi sia stata un’indebita mutatio libelli da parte della ACO SP con le ricordate note. Né può sostenersi che il Tribunale abbia deciso sulla domanda ex art. 487 c.c., sul presupposto che solo questa sia stata quella avanzata dal ricorrente originario, in quanto, come si ricava dalla lettura dell’ordinanza appellata del 10 dicembre 2020, il Tribunale alla pag. 3 ha chiaramente riferito che la domanda del TA era volta a far accertare il mancato rispetto del termine di cui al secondo comma dell’art. 485 c.c. (che presuppone che i chiamati all’eredità siano nel possesso dei beni ereditari), ma che tale norma non era in concreto invocabile, essendosi dato credito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio raccolta dal notaio Galeardi in data 23 settembre 2014, con la quale i IA affermavano di non essere nel possesso dei beni ereditari. Nelle note del 12 novembre 2020 la società intimata si è limitata solo a ribadire quella che era la causa petendi del proprio intervento, peraltro in adesione a quella di cui al ricorso introduttivo del giudizio, il che evidentemente esclude che vi sia stata alcuna violazione delle preclusioni in ordine alla formazione del thema decidendum. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 487 c.c. in combinato disposto con Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -15- l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il possesso dei beni da parte dei MA IA. In particolare, secondo i ricorrenti, gli stessi MA IA, ex art. 490 c.c., in quanto eredi che hanno accettato l’eredità paterna con beneficio d’inventario, non potrebbero essere considerati nella relazione di fatto tale da poter presupporre il possesso di cui all’art. 485 c.c. dovendo e potendo gli stessi gestire i beni caduti in successione solo nell’interesse dei creditori. La Corte territoriale non avrebbe pertanto interpretato correttamente l’art. 485 c.c. Anche tale motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (Cass. n. 15690/2020; Cass. n. 6167/2019, che specifica che nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri). La decisione di appello, con valutazione in fatto, ha evidenziato che i ricorrenti erano già contitolari pro quota dei beni la cui residua quota apparteneva alla defunta UT e che nella detta qualità avevano la disponibilità materiale dei beni, come Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -16- comprovato dal contenuto dei verbali di inventario, avendo altresì provveduto, anche dopo l’apertura della successione materna, a gestire le locazioni che interessavano la maggior parte degli immobili caduti in successione, avendo quindi esteso quello che era il (com)possesso derivante dalla successione paterna, a quello derivante dalla chiamata per effetto della successione materna, venendo quindi ad instaurare quella relazione materiale con i beni relitti, che si manifesta in una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi (cfr. Cass. n. 7076/1995; Cass. n. 6167/2019). La concreta configurazione della relazione intercorsa tra i ricorrenti ed i beni caduti nella successione della madre (e cioè la quota dei quali la medesima era contitolare in origine con il defunto coniuge), rende incensurabile l’assunto del giudice di merito che ha ritenuto che i ricorrenti fossero entrati nel (com)possesso dei beni relitti. Né può giovare alla tesi sostenuta nel motivo la circostanza che gli stessi ricorrenti avessero già accettato l’eredità paterna con beneficio di inventario, con le conseguenti limitazioni in ordine al potere di gestione delle quote cadute in successione, in quanto ciò che si addebita nella fattispecie è, non già la gestione dei beni di cui alla prima successione, ma il fatto che si fossero immessi nel materiale (com)possesso dei beni caduti nella successione materna, senza provvedere alla redazione dell’inventario nel termine imposto dall’art. 485, co. 2, c.c., senza che rilevi a tal fine che l’amministrazione sia stata rispettosa delle prescrizioni dettate però in merito alla gestione della diversa successione paterna. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -17- 6. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non aver la Corte territoriale ritenuto prescritto il credito vantato da ACO SP sulla base della non contestazione di quest’ultima. In particolare, secondo i ricorrenti, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente considerato non prescritto il credito asseritamente vantato dall’odierna controricorrente. L’eccezione di prescrizione sarebbe stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado nel primo atto difensivo, reiterata nella comparsa di costituzione e nella precisazione delle conclusioni. A fronte di detta eccezione, nulla sarebbe stato eccepito dall’ACO SP, né nel giudizio di primo grado né nell’atto di appello, dovendosi pertanto ritenere la prescrizione, in ragione del principio di non contestazione, riconosciuta dalla stessa controricorrente. La controricorrente avrebbe dovuto, pertanto, contestare la mancata prescrizione già nell’atto di appello. 7. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2943 e 2946 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto non prescritto il credito di ACO SP. In particolare, secondo i ricorrenti, il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che l’intervento del 1998 posto in essere dalla Banca Popolare di Novara nella procedura 1333/97 nei confronti della signora UT era stato coltivato nel 2/2/2017 dal Banco Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -18- Popolare Soc. Coop. e non dal Banco Popolare BPM, dante causa del dante causa di ACO SP. Detto intervento nella procedura esecutiva non sarebbe, pertanto, atto idoneo ad interrompere la prescrizione ormai maturata. 8. I motivi sesto e settimo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono manifestamente infondati. Quanto all’applicazione del principio di non contestazione, osta alla possibilità che possa essere invocato nella fattispecie il rilievo per cui lo stesso opera per i fatti e non già per le conseguenze che da tali fatti vogliano trarsi, il che rende già evidente come non sia dato ritenere che la prescrizione sia non contestata, laddove, come accaduto nella fattispecie, il giudice rilevi ex actis l’esistenza di un atto interruttivo – sospensivo che osti all’estinzione del diritto per il decorrere del tempo. Infatti, il principio di non contestazione rende i fatti per i quali sia maturata, non già provati, ma solo non bisognevoli di prova, così che il suo effetto diviene recessivo nel momento in cui dalle prove ritualmente raccolte o acquisite al giudizio emerga la sussistenza di un fatto contrario a quello che si intende ricavare dal principio di non contestazione. Infine, va qui richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -19- rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (Cass. Sez. U. n. 15661/2005; Cass. n. 9053/2007; Cass. n. 1583/2010; Cass. n. 9810/2023).Ne deriva che, pur essendo stata eccepita da parte dei ricorrenti la prescrizione del credito sulla scorta del quale la controparte ha agito, anche a fronte della mancata reazione di quest’ultima, legittimamente la Corte d’Appello ha rilevato l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, avvalendosi a tal fine di un atto (quello di intervento nella procedura esecutiva intentata a suo tempo nei confronti della de cuius), che risultava pacificamente inserito tra quelli prodotti già in primo grado dall’interventrice. Il motivo è poi anche infondato nella parte in cui contesta l’idoneità a determinare l’effetto interruttivo – sospensivo della prescrizione all’atto di intervento nella procedura esecutiva posto in essere dalla dante causa della controricorrente. Al riguardo la Corte d’Appello ha osservato che la società appellante aveva intrapreso, per il soddisfacimento del credito Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -20- per cui è causa, un’azione esecutiva nei confronti della UT, procedura che era stata poi sospesa a seguito del decesso della debitrice. Si tratta in effetti dell’atto di intervento spiegato ex art. 499 c.p.c. in data 4 maggio 1998 dalla Banca Popolare di Novara s.c.a.r.l. nella procedura esecutiva n. 1333/1997, instaurata a seguito di pignoramento operato dalla Banca Commerciale nei confronti della UT. L’atto di intervento si fonda proprio sul diritto di credito derivante dal ricordato decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara n. 73/1996, di cui vi è specifica menzione anche nella cessione in favore della ACO SP, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La coincidenza del credito per il quale è stato effettuato l’intervento con quello su cui si fonda la domanda dell’interventrice conforta quindi la correttezza della soluzione del giudice di appello circa l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Rileva a tal fine il principio per cui nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. n. 26929/2014; Cass. n. 14602/2020; Cass. n. 20614/2024, che ha specificato che, una volta prodottosi l'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -21- procedura esecutiva, il creditore intervenuto per conservare tale effetto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto). Poiché, come si ricava dal provvedimento del GE emesso nella detta procedura esecutiva in data 31/10/2018, richiamato dalla difesa dei ricorrenti, la procedura esecutiva risulta ancora pendente, benché sospesa, e risulta rigettata la richiesta di estinzione avanzata dal ricorrente IA AN, appare incensurabile il riscontro della infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dai ricorrenti, senza che nemmeno divenga rilevante appurare se l’istanza di riassunzione del processo esecutivo del 2 febbraio 2017 sia stata presentata dal soggetto effettivamente legittimato (secondo i ricorrenti risulta presentata da Banco Popolare Soc. coop., e non anche da Banco Popolare BPM), in quanto risulta inattaccabile l’effetto interruttivo - sospensivo correlato allo stesso atto di intervento pacificamente posto in essere dalla dante causa originaria della controricorrente. 9. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 306 e 329 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 4, c.p.c. per aver la Corte sia omesso l’esame di una domanda ritualmente introdotta in giudizio sia erroneamente interpretato l’istituto della rinuncia all’azione e della prescrizione della stessa. Secondo i ricorrenti, l’odierna controricorrente era perfettamente a conoscenza, o avrebbe potuto/dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, dell’avvenuta accettazione, con il beneficio d’inventario, dei MA IA a seguito della Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -22- pubblicazione dell’avviso ai creditori ex art. 498 c.c. avvenuta il 26/9/2015 e ben avrebbe potuto/dovuto vigilare sulla procedura e sui tempi di redazione degli inventari. Pur essendo a conoscenza della tempistica, ACO SP avrebbe scelto di non agire per ottenere la decadenza dal beneficio d’inventario rinunciando all’azione. Detta rinuncia emergerebbe, secondo i ricorrenti, in modo esplicito dalla dichiarazione di credito nella procedura di accertamento del passivo ereditario versata in atti. La Corte si sarebbe limitata ad analizzare l’eccezione di prescrizione del credito, omettendo di esaminare la domanda, ritualmente introdotta secondo i ricorrenti, circa l’avvenuta prescrizione del diritto di far valere la decadenza dal beneficio d’inventario, per fatti (risalenti al 2014) pregressi alla dichiarazione del credito ex art. 499 c.c. del 2017 ovvero perché la procedura di redazione dell’inventario si sarebbe conclusa non nei termini previsti dall’art 485 c.c. 10. Anche questo motivo è infondato. Sicuramente deve escludersi che ricorra il vizio di omesso esame o di omessa pronuncia sulla contestazione riproposta con il motivo in esame, atteso che la Corte d’Appello alla pag. 6, alla lett. b), nel replicare alla deduzione difensiva degli appellati, secondo cui la tardiva presentazione della dichiarazione di credito, rispetto al termine di cui all’art. 498 c.c. avrebbe comportato la decadenza della società dalla qualità di creditrice della defunta, con il conseguente difetto di legittimazione ad intervenire, ha indicato le ragioni per disattendere la stessa. In particolare, ha rilevato che la presentazione tardiva della dichiarazione di credito, se precludeva alla creditrice la possibilità Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -23- di partecipare alla liquidazione concorsuale, potendo trovare soddisfazione, nella persistenza della procedura di accettazione beneficiata dell’eredità, solo nei limiti dettati dall’art. 502, co. 3, c.c., tuttavia non faceva venir meno la qualità di creditrice e soprattutto non faceva venir meno (ma addirittura accresceva) l’interesse a far dichiarare i debitori decaduti dal beneficio de quo (in quanto una volta venuta meno la limitazione dettata dall’accettazione con beneficio di inventario, la società avrebbe potuto partecipare al soddisfacimento sui beni ereditari, senza alcuna postergazione, ma anzi avrebbe potuto anche aggredire i beni dei ricorrenti, in quanto eredi puri e semplici, stante l’avvenuta confusione dei patrimoni). Tali considerazioni danno contezza anche dell’infondatezza della tesi secondo cui la presentazione tardiva della dichiarazione di credito varrebbe come rinuncia a far valere anche il diritto a far accertare la qualità di eredi puri e semplici dei ricorrenti, per non avere proceduto a redigere l’inventario nel termine di cui all’art. 485 c.c. La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. Peraltro, la valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità (Cass. n. 16061/2019; Cass. n. 460/2009). La censura, per quanto detto, oltre ad attingere quella che è una valutazione riservata al giudice di merito, quanto alla Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -24- concludenza ed univocità della condotta della parte a porsi in termini di rinuncia tacita al diritto, censura che risulta preclusa in sede di legittimità, si palesa anche infondata, atteso che è proprio l’intempestiva presentazione della dichiarazione di credito a far, se non insorgere, quanto meno rafforzare l’interesse della creditrice a conseguire una pronuncia di accertamento dell’acquisto della qualità di eredi puri e semplici in capo a coloro che avevano invece accettato con beneficio di inventario, in quanto solo in tal modo sarebbe stato possibile evitare l’effetto pregiudizievole scaturente dal mancato rispetto del termine di cui all’art. 499 c.c. 11. Il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. 12. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -25- Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente (MA LO) (AN M. RI)
– ricorrenti – contro ACO SP SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato TO TESTA, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – Civile Sent. Sez. 2 Num. 14287 Anno 2026 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 14/05/2026 Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -2- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 253/2022 depositata l’8 febbraio 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2026 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi, l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed assorbimento dei restanti motivi;
uditi l’avvocato FRANCESCA ZANGARA per i ricorrenti e l’avvocato TO TESTA per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’Avv. Marco MA TA chiedeva al Tribunale di Catania di accertare e dichiarare la decadenza dei MA AN IA e MA IA IA dall’accettazione beneficiata dell’eredità della de cuius UT AN (deceduta in data 18/9/2014), per la dedotta inosservanza – da parte dei medesimi – del termine di legge ex art. 485 c.c. stabilito nei confronti dei chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari. Con distinte memorie di costituzione, intervenivano nel processo la ACO SP S.r.l. (di seguito “ACO SP”) – che in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco depositava dichiarazione di credito nella procedura ereditaria datata gennaio 2017 – e il Condominio di via Conte Ruggero n. 9 di Catania, aderendo alla domanda attorea. Con ordinanza del 10/12/2020, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -3- 2. Avverso tale ordinanza ACO SP ha interposto appello, chiedendone la riforma, perché erronea ed illegittima in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 485 c.c. – in ordine alla situazione di comproprietà e di compossesso dei beni ereditari già nell’asse del de cuius IA AN – dichiarando la decadenza dei MA IA dall’accettazione beneficiata dell’eredità della loro madre, UT AN, in luogo dell’art. 487, co. 2, c.c. che disciplina la diversa ipotesi dell’erede non in possesso dei beni ereditari. Si sono costituiti i MA IA, chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 253 dell’8/2/2022, in accoglimento dell’appello, ha riformato l’ordinanza, dichiarando la decadenza di IA AN e IA MA IA dal beneficio di inventario relativamente all’accettazione dell’eredità della de cuius UT AN, condannando gli appellati al pagamento in solido delle spese di lite. Preliminarmente, il giudice di secondo grado ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’intervento proposto da ACO SP nel giudizio di primo grado, non potendosi qualificare come “adesivo dipendente” e dunque sorretto da un mero interesse di fatto ancorché giuridicamente rilevante all’esito della controversia principale e, come tale, estraneo allo specifico rapporto dedotto sub iudice, con la conseguente limitazione della possibilità dello stesso interventore di proporre appello. In particolare, la Corte ha rilevato come ACO SP, nel suo atto di intervento nel giudizio a quo, aveva dedotto espressamente la natura autonoma della sua posizione creditoria;
natura autonoma, questa, che integra un Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -4- intervento litisconsortile suscettibile di legittimare un più ampio appello da parte dell’interventore. Ha aggiunto il giudice di merito come il primo giudice non avesse qualificato detto intervento come “adesivo dipendente”, limitandosi a precisare che i due soggetti intervenuti in giudizio avevano dichiarato di aderire al ricorso;
precisazione che non risultava incompatibile con la natura litisconsortile o adesiva autonoma dell’intervento. In merito all’eccezione di difetto di legittimazione attiva di ACO SP, per carenza di prova dell’avvenuto inserimento, nelle cessioni di credito, anche del credito vantato dall’appellante nei confronti della de cuius UT AN, la Corte ha evidenziato come la stessa dovesse essere disattesa in quanto, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova – come fornita da ACO SP – che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il giudice del gravame ha ritenuto infondata l’eccezione di tardiva presentazione, da parte di ACO SP, della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c., comportante la decadenza della stessa dalla qualità di “creditore del defunto” e il conseguente suo difetto di legittimazione attiva a chiedere la declaratoria di decadenza degli eredi dal beneficio di inventario, in quanto azione riservata, ex art. 505, ultimo comma, c.c., ai creditori del defunto e ai legatari, Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -5- in quanto la tardività della presentazione della dichiarazione di credito, pur ammessa dalla stessa ACO SP, preclude ai creditori la possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale dell’eredità secondo lo stato di graduazione, riconoscendo ai medesimi (creditori tardivi) la possibilità di agire per il soddisfacimento del loro credito soltanto entro i limiti previsti dall’art. 502, co.3, c.c., ma non incide, eliminandola, sulla loro qualificazione di creditori (della UT e dei suoi eredi) e sulla legittimazione a chiedere giudizialmente la declaratoria di decadenza degli stessi eredi dal beneficio di inventario. Secondo il giudice di merito risultava infondata anche l’eccezione di prescrizione del credito – con riferimento sia all’iniziale data del decreto ingiuntivo (notificato nel 1996), sia a quella della successiva sentenza (del 2002), in difetto di ulteriori atti interruttivi (tale non potendo essere considerata la dichiarazione di credito, diretta al notaio e non al debitore) da parte di ACO SP – in quanto l’appellante, nelle more di tale giudizio, aveva intrapreso un’azione esecutiva (interruttiva della prescrizione) nei confronti della UT, azione poi sospesa per il decesso della debitrice. La Corte territoriale ha proceduto, poi, all’esame congiunto delle censure di merito dedotte dall’appellante riguardanti la questione del compossesso o meno, da parte dei MA IA, dei beni della de cuius, UT AN, al momento dell’apertura della successione di quest’ultima, circostanza rilevante ai fini della verificazione del rispetto, o meno, dei prescritti tempi di redazione dell’inventario e del conseguente mantenimento o meno, ad opera degli appellati, del beneficio di inventario Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -6- relativamente all’eredità materna. In tal senso il giudice di merito ha evidenziato che il creditore del de cuius, che invochi l’applicazione dell’art. 485 c.c., ai fini della declaratoria di decadenza degli eredi del debitore dal beneficio di inventario, ha l’onere di provare l’omissione o il ritardo di questi ultimi nel compimento delle operazioni di inventario, e, nella specie, ACO SP ha dedotto tale ritardo sul presupposto del compossesso, in capo agli appellati, dei beni ereditari al momento dell’apertura della successione. Risultava pertanto pacifico, a parere della Corte territoriale, che i MA IA erano nel compossesso (per la quota del 50%, per averla acquistata a titolo ereditario dal loro padre, IA AN) dei beni (di proprietà per il restante 50%) della de cuius UT AN (debitrice di ACO SP), al momento del decesso di quest’ultima. Ai fini dell’applicazione dell’art. 485 c.c., l’erede va, infatti, considerato nel possesso o, come nel caso di specie, nel compossesso dei beni ereditari ogniqualvolta si trovi in una relazione anche solo di fatto con gli stessi beni, tale da consentirgli l’esercizio di concreti poteri connessi alla proprietà, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario. Con riferimento alla fattispecie, il Collegio ha evidenziato come la situazione di compossesso obbligava i coeredi ad ultimare le operazioni di inventario nei termini previsti dall’art. 485 c.c. e decorrenti dalla data di apertura della successione. In particolare, il giudice del gravame ha rilevato come i termini non risultavano rispettati in quanto, anche aggiungendo agli iniziali tre mesi dalla data dell’apertura della successione (18/9/2014) previsti dall’art. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -7- 485 c.c., i successivi sei mesi di proroga assegnati dal Tribunale di Catania, i MA IA avrebbero dovuto ultimare le operazioni di inventario entro il 18/6/2015, mentre l’inventario era stato depositato in data 6/7/2015 e, pertanto, oltre il predetto termine stabilito per l’erede nel possesso dei beni. 3 Per la cassazione di tale sentenza IA AN e IA MA IA propongono ricorso sulla base di otto motivi. Resiste ACO SP con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per omesso esame da parte della Corte territoriale di una domanda ritualmente formulata sia nel primo sia nel secondo grado e, in particolare, quella volta a dichiarare l’inammissibilità dell’intervento di ACO SP, fondata sulla circostanza che l’intervento volontario del terzo sarebbe incompatibile con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c. A parere dei ricorrenti, la mancata valutazione sarebbe dirimente in quanto, se la contestazione fosse stata esaminata, la sentenza di primo grado, favorevole ai MA IA, sarebbe stata confermata. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’inammissibilità dell’intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del terzo ACO SP nel processo sommario di cognizione, nonché la violazione e falsa Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -8- applicazione degli artt. 702-bis e 105 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Secondo i ricorrenti, nonostante la domanda fosse stata formulata ritualmente come prima domanda pregiudiziale, la Corte territoriale avrebbe ritenuto di non esaminarla. L’intervento di ACO SP, svolto nel giudizio ex art. 702- bis c.p.c., sarebbe da ritenersi inammissibile, per la sua incompatibilità con il procedimento sommario, la quale sarebbe frutto di una precisa scelta legislativa. 2. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, in quanto volti a contrastare l’ammissibilità dell’intervento adesivo promosso dalla controricorrente nel corso del giudizio di primo grado, sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati. Quanto all’inammissibilità, rileva il principio costantemente ribadito da questa Corte secondo cui l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024; Cass. n. 321/2016; Cass. n. 6174/2018; Cass. n. 1876/2018; Cass. n. 25154/2018, proprio relativa al mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di una eccezione di inammissibilità dell'intervento del terzo). Ne risulta quindi preclusa la possibilità di invocare il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui sulla questione processuale, sebbene formalmente dedotta dalla parte ricorrente, non vi sia stata un’esplicita pronuncia da parte del giudice di merito, che però nella sostanza l’abbia reputata infondata, avendo, come Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -9- nella specie, accolto la domanda dell’interventrice, mostrando in tal modo di avere implicitamente disatteso il rilievo in rito formulato dagli appellati. La censura, ove si abbia invece riguardo alla stessa ammissibilità dell’intervento adesivo autonomo nell’ambito del rito sommario di cognizione, è manifestamente infondata, avendo questa Corte affermato il principio, al quale intende assicurarsi continuità, in ragione dell’assoluta condivisione delle argomentazioni che lo sorreggono, per cui anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario ed a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (Cass. n. 23931/2023). 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la carenza di legittimazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.lgs. n. 385/1993, 1-4 l. n. 130 del 1999, nonché degli artt. 1189, 1260 e 1264 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non avere la Corte di Appello accertato la carenza di legittimazione attiva di ACO SP, ancorché non avesse dimostrato la titolarità del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 3071/96 del Tribunale di Novara. Secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe erroneamente basato la prova della legittimazione unicamente sull’avvenuta pubblicazione dell’ultima cessione di credito nella Gazzetta Ufficiale, posto che tale pubblicazione avrebbe efficacia di mera pubblicità notizia Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -10- volta unicamente ad impedire che il debitore ceduto paghi nelle mani del cedente. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Cass. n. 33966/2025). Peraltro, si è precisato (cfr. Cass. n. 4277/2023) che, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Inoltre, la prova del trasferimento del credito - ove ne sia contestata la sussistenza in quanto tale - può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della sua inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -11- caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza (Cass. n. 31457/2025; Cass. n. 31188/2017). Il giudice di merito ha ritenuto che la prova della titolarità del credito fosse stata offerta dalla società controricorrente e deve reputarsi che sul punto sia stata recepita la puntuale ricostruzione delle vicende traslative del credito originariamente vantato dalla Banca Popolare di Novara nei confronti della defunta UT, come offerta nelle note autorizzate depositate dall’interventrice in primo grado in data 12/11/2020, il cui contenuto risulta anche reiterato nel controricorso alle pagg. 26- 28. La stessa appare avvalorata dalla documentazione prodotta in quella occasione, che comprova appunto i vari trasferimenti del credito che parte controricorrente assume di avere acquisito. Peraltro, la stessa censura mossa dai ricorrenti appare del tutto generica, in quanto nella premessa del motivo non si discosta dalla ricostruzione delle vicende che hanno interessato l’originaria banca creditrice (Banca Popolare di Novara soc. coop.), che aveva appunto conseguito il decreto ingiuntivo n. 73/1996 emesso dal Tribunale di Novara anche nei confronti della de cuius. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater,183 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 4, c.p.c. per la modifica da parte di ACO SP della domanda e allegazione di nuovi mezzi di prova non indicati nel primo atto difensivo nel processo sommario di cognizione. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -12- In particolare, secondo i ricorrenti, nell’atto di intervento dell’11/6/2020, ACO SP si sarebbe associata alla domanda formulata dall’avvocato TA “avente ad oggetto la decadenza dal beneficio d’inventario dei MA IA perché essi, non nel possesso dei beni avrebbero ultimato le operazioni d’inventario oltre il termine assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Catania (art. 487 c.c.)”, per poi, però, successivamente con le note autorizzate del 12/11/2020 chiedere “che i MA venissero dichiarati decaduti dal beneficio d’inventario perché, l’inventario sarebbe stato redatto tardivamente perché a suo dire, al momento dell’accettazione dell’eredità della sig.ra UT, i MA IA erano nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.)”, depositando “ulteriore documentazione”. Conseguentemente, secondo i ricorrenti, la sentenza, ritenendo erroneamente legittima la nuova domanda formulata tardivamente, avrebbe dichiarato decaduti dal beneficio d’inventario gli eredi di IA non già ex art. 487 c.c., così come originalmente richiesto, ma ex art. 485 c.c., ovvero perché essendo nel possesso dei beni hanno iniziato le operazioni d’inventario tardivamente. Il motivo è manifestamente infondato. Richiamato quanto esposto in precedenza, circa l’ammissibilità dell’intervento nel processo sommario di cognizione, ed il fatto che l’intervento si caratterizza proprio per la domanda che attraverso lo stesso viene veicolata, è sicuramente da disattendere la deduzione secondo cui sarebbe inammissibile la produzione di documentazione successivamente alla presentazione dell’intervento, e ciò in quanto costituisce Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -13- orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. n. 19226/2024; Cass. n. 46/2021). Quanto invece alla pretesa mutatio libelli, conseguente al fatto che l’interventrice solo con le note del 12 novembre 2020 avrebbe inteso far valere la causa di decadenza correlata alla mancata redazione dell’inventario nel termine di cui all’art. 485, co. 2, c.c., come prorogato dall’autorità giudiziaria, nel mentre la domanda originaria avanzata tramite intervento sarebbe risultata meramente adesiva a quella dell’originario ricorrente TA, che invece intendeva far valere la diversa decadenza di cui all’art. 487 c.c., e quindi sul presupposto che i IA non fossero nel possesso dei beni ereditari, la doglianza è manifestamente infondata. Come si ricava dalla lettura del ricorso introduttivo del procedimento sommario ex art. 702- bis c.p.c., (il cui contenuto risulta riprodotto in controricorso), l'avv. TA aveva chiesto dichiararsi la decadenza dei resistenti dall’accettazione beneficiata, e l’acquisto della qualità di eredi puri e semplici, evidenziando alla pag. 3 del ricorso che lo scrivente “ha scoperto Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -14- che i convenuti sono incorsi nella causa di decadenza dal summenzionato beneficio prevista dal secondo comma dell’art. 485 c.c., consistente nella redazione fuori termine dell’inventario.” Trattasi della medesima domanda che risulta essere stata coltivata con l’atto di intervento, il che esclude che quindi vi sia stata un’indebita mutatio libelli da parte della ACO SP con le ricordate note. Né può sostenersi che il Tribunale abbia deciso sulla domanda ex art. 487 c.c., sul presupposto che solo questa sia stata quella avanzata dal ricorrente originario, in quanto, come si ricava dalla lettura dell’ordinanza appellata del 10 dicembre 2020, il Tribunale alla pag. 3 ha chiaramente riferito che la domanda del TA era volta a far accertare il mancato rispetto del termine di cui al secondo comma dell’art. 485 c.c. (che presuppone che i chiamati all’eredità siano nel possesso dei beni ereditari), ma che tale norma non era in concreto invocabile, essendosi dato credito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio raccolta dal notaio Galeardi in data 23 settembre 2014, con la quale i IA affermavano di non essere nel possesso dei beni ereditari. Nelle note del 12 novembre 2020 la società intimata si è limitata solo a ribadire quella che era la causa petendi del proprio intervento, peraltro in adesione a quella di cui al ricorso introduttivo del giudizio, il che evidentemente esclude che vi sia stata alcuna violazione delle preclusioni in ordine alla formazione del thema decidendum. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 487 c.c. in combinato disposto con Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -15- l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il possesso dei beni da parte dei MA IA. In particolare, secondo i ricorrenti, gli stessi MA IA, ex art. 490 c.c., in quanto eredi che hanno accettato l’eredità paterna con beneficio d’inventario, non potrebbero essere considerati nella relazione di fatto tale da poter presupporre il possesso di cui all’art. 485 c.c. dovendo e potendo gli stessi gestire i beni caduti in successione solo nell’interesse dei creditori. La Corte territoriale non avrebbe pertanto interpretato correttamente l’art. 485 c.c. Anche tale motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (Cass. n. 15690/2020; Cass. n. 6167/2019, che specifica che nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri). La decisione di appello, con valutazione in fatto, ha evidenziato che i ricorrenti erano già contitolari pro quota dei beni la cui residua quota apparteneva alla defunta UT e che nella detta qualità avevano la disponibilità materiale dei beni, come Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -16- comprovato dal contenuto dei verbali di inventario, avendo altresì provveduto, anche dopo l’apertura della successione materna, a gestire le locazioni che interessavano la maggior parte degli immobili caduti in successione, avendo quindi esteso quello che era il (com)possesso derivante dalla successione paterna, a quello derivante dalla chiamata per effetto della successione materna, venendo quindi ad instaurare quella relazione materiale con i beni relitti, che si manifesta in una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi (cfr. Cass. n. 7076/1995; Cass. n. 6167/2019). La concreta configurazione della relazione intercorsa tra i ricorrenti ed i beni caduti nella successione della madre (e cioè la quota dei quali la medesima era contitolare in origine con il defunto coniuge), rende incensurabile l’assunto del giudice di merito che ha ritenuto che i ricorrenti fossero entrati nel (com)possesso dei beni relitti. Né può giovare alla tesi sostenuta nel motivo la circostanza che gli stessi ricorrenti avessero già accettato l’eredità paterna con beneficio di inventario, con le conseguenti limitazioni in ordine al potere di gestione delle quote cadute in successione, in quanto ciò che si addebita nella fattispecie è, non già la gestione dei beni di cui alla prima successione, ma il fatto che si fossero immessi nel materiale (com)possesso dei beni caduti nella successione materna, senza provvedere alla redazione dell’inventario nel termine imposto dall’art. 485, co. 2, c.c., senza che rilevi a tal fine che l’amministrazione sia stata rispettosa delle prescrizioni dettate però in merito alla gestione della diversa successione paterna. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -17- 6. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non aver la Corte territoriale ritenuto prescritto il credito vantato da ACO SP sulla base della non contestazione di quest’ultima. In particolare, secondo i ricorrenti, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente considerato non prescritto il credito asseritamente vantato dall’odierna controricorrente. L’eccezione di prescrizione sarebbe stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado nel primo atto difensivo, reiterata nella comparsa di costituzione e nella precisazione delle conclusioni. A fronte di detta eccezione, nulla sarebbe stato eccepito dall’ACO SP, né nel giudizio di primo grado né nell’atto di appello, dovendosi pertanto ritenere la prescrizione, in ragione del principio di non contestazione, riconosciuta dalla stessa controricorrente. La controricorrente avrebbe dovuto, pertanto, contestare la mancata prescrizione già nell’atto di appello. 7. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2943 e 2946 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto non prescritto il credito di ACO SP. In particolare, secondo i ricorrenti, il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che l’intervento del 1998 posto in essere dalla Banca Popolare di Novara nella procedura 1333/97 nei confronti della signora UT era stato coltivato nel 2/2/2017 dal Banco Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -18- Popolare Soc. Coop. e non dal Banco Popolare BPM, dante causa del dante causa di ACO SP. Detto intervento nella procedura esecutiva non sarebbe, pertanto, atto idoneo ad interrompere la prescrizione ormai maturata. 8. I motivi sesto e settimo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono manifestamente infondati. Quanto all’applicazione del principio di non contestazione, osta alla possibilità che possa essere invocato nella fattispecie il rilievo per cui lo stesso opera per i fatti e non già per le conseguenze che da tali fatti vogliano trarsi, il che rende già evidente come non sia dato ritenere che la prescrizione sia non contestata, laddove, come accaduto nella fattispecie, il giudice rilevi ex actis l’esistenza di un atto interruttivo – sospensivo che osti all’estinzione del diritto per il decorrere del tempo. Infatti, il principio di non contestazione rende i fatti per i quali sia maturata, non già provati, ma solo non bisognevoli di prova, così che il suo effetto diviene recessivo nel momento in cui dalle prove ritualmente raccolte o acquisite al giudizio emerga la sussistenza di un fatto contrario a quello che si intende ricavare dal principio di non contestazione. Infine, va qui richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -19- rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (Cass. Sez. U. n. 15661/2005; Cass. n. 9053/2007; Cass. n. 1583/2010; Cass. n. 9810/2023).Ne deriva che, pur essendo stata eccepita da parte dei ricorrenti la prescrizione del credito sulla scorta del quale la controparte ha agito, anche a fronte della mancata reazione di quest’ultima, legittimamente la Corte d’Appello ha rilevato l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, avvalendosi a tal fine di un atto (quello di intervento nella procedura esecutiva intentata a suo tempo nei confronti della de cuius), che risultava pacificamente inserito tra quelli prodotti già in primo grado dall’interventrice. Il motivo è poi anche infondato nella parte in cui contesta l’idoneità a determinare l’effetto interruttivo – sospensivo della prescrizione all’atto di intervento nella procedura esecutiva posto in essere dalla dante causa della controricorrente. Al riguardo la Corte d’Appello ha osservato che la società appellante aveva intrapreso, per il soddisfacimento del credito Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -20- per cui è causa, un’azione esecutiva nei confronti della UT, procedura che era stata poi sospesa a seguito del decesso della debitrice. Si tratta in effetti dell’atto di intervento spiegato ex art. 499 c.p.c. in data 4 maggio 1998 dalla Banca Popolare di Novara s.c.a.r.l. nella procedura esecutiva n. 1333/1997, instaurata a seguito di pignoramento operato dalla Banca Commerciale nei confronti della UT. L’atto di intervento si fonda proprio sul diritto di credito derivante dal ricordato decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara n. 73/1996, di cui vi è specifica menzione anche nella cessione in favore della ACO SP, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La coincidenza del credito per il quale è stato effettuato l’intervento con quello su cui si fonda la domanda dell’interventrice conforta quindi la correttezza della soluzione del giudice di appello circa l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Rileva a tal fine il principio per cui nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. n. 26929/2014; Cass. n. 14602/2020; Cass. n. 20614/2024, che ha specificato che, una volta prodottosi l'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -21- procedura esecutiva, il creditore intervenuto per conservare tale effetto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto). Poiché, come si ricava dal provvedimento del GE emesso nella detta procedura esecutiva in data 31/10/2018, richiamato dalla difesa dei ricorrenti, la procedura esecutiva risulta ancora pendente, benché sospesa, e risulta rigettata la richiesta di estinzione avanzata dal ricorrente IA AN, appare incensurabile il riscontro della infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dai ricorrenti, senza che nemmeno divenga rilevante appurare se l’istanza di riassunzione del processo esecutivo del 2 febbraio 2017 sia stata presentata dal soggetto effettivamente legittimato (secondo i ricorrenti risulta presentata da Banco Popolare Soc. coop., e non anche da Banco Popolare BPM), in quanto risulta inattaccabile l’effetto interruttivo - sospensivo correlato allo stesso atto di intervento pacificamente posto in essere dalla dante causa originaria della controricorrente. 9. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 306 e 329 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 4, c.p.c. per aver la Corte sia omesso l’esame di una domanda ritualmente introdotta in giudizio sia erroneamente interpretato l’istituto della rinuncia all’azione e della prescrizione della stessa. Secondo i ricorrenti, l’odierna controricorrente era perfettamente a conoscenza, o avrebbe potuto/dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, dell’avvenuta accettazione, con il beneficio d’inventario, dei MA IA a seguito della Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -22- pubblicazione dell’avviso ai creditori ex art. 498 c.c. avvenuta il 26/9/2015 e ben avrebbe potuto/dovuto vigilare sulla procedura e sui tempi di redazione degli inventari. Pur essendo a conoscenza della tempistica, ACO SP avrebbe scelto di non agire per ottenere la decadenza dal beneficio d’inventario rinunciando all’azione. Detta rinuncia emergerebbe, secondo i ricorrenti, in modo esplicito dalla dichiarazione di credito nella procedura di accertamento del passivo ereditario versata in atti. La Corte si sarebbe limitata ad analizzare l’eccezione di prescrizione del credito, omettendo di esaminare la domanda, ritualmente introdotta secondo i ricorrenti, circa l’avvenuta prescrizione del diritto di far valere la decadenza dal beneficio d’inventario, per fatti (risalenti al 2014) pregressi alla dichiarazione del credito ex art. 499 c.c. del 2017 ovvero perché la procedura di redazione dell’inventario si sarebbe conclusa non nei termini previsti dall’art 485 c.c. 10. Anche questo motivo è infondato. Sicuramente deve escludersi che ricorra il vizio di omesso esame o di omessa pronuncia sulla contestazione riproposta con il motivo in esame, atteso che la Corte d’Appello alla pag. 6, alla lett. b), nel replicare alla deduzione difensiva degli appellati, secondo cui la tardiva presentazione della dichiarazione di credito, rispetto al termine di cui all’art. 498 c.c. avrebbe comportato la decadenza della società dalla qualità di creditrice della defunta, con il conseguente difetto di legittimazione ad intervenire, ha indicato le ragioni per disattendere la stessa. In particolare, ha rilevato che la presentazione tardiva della dichiarazione di credito, se precludeva alla creditrice la possibilità Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -23- di partecipare alla liquidazione concorsuale, potendo trovare soddisfazione, nella persistenza della procedura di accettazione beneficiata dell’eredità, solo nei limiti dettati dall’art. 502, co. 3, c.c., tuttavia non faceva venir meno la qualità di creditrice e soprattutto non faceva venir meno (ma addirittura accresceva) l’interesse a far dichiarare i debitori decaduti dal beneficio de quo (in quanto una volta venuta meno la limitazione dettata dall’accettazione con beneficio di inventario, la società avrebbe potuto partecipare al soddisfacimento sui beni ereditari, senza alcuna postergazione, ma anzi avrebbe potuto anche aggredire i beni dei ricorrenti, in quanto eredi puri e semplici, stante l’avvenuta confusione dei patrimoni). Tali considerazioni danno contezza anche dell’infondatezza della tesi secondo cui la presentazione tardiva della dichiarazione di credito varrebbe come rinuncia a far valere anche il diritto a far accertare la qualità di eredi puri e semplici dei ricorrenti, per non avere proceduto a redigere l’inventario nel termine di cui all’art. 485 c.c. La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. Peraltro, la valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità (Cass. n. 16061/2019; Cass. n. 460/2009). La censura, per quanto detto, oltre ad attingere quella che è una valutazione riservata al giudice di merito, quanto alla Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -24- concludenza ed univocità della condotta della parte a porsi in termini di rinuncia tacita al diritto, censura che risulta preclusa in sede di legittimità, si palesa anche infondata, atteso che è proprio l’intempestiva presentazione della dichiarazione di credito a far, se non insorgere, quanto meno rafforzare l’interesse della creditrice a conseguire una pronuncia di accertamento dell’acquisto della qualità di eredi puri e semplici in capo a coloro che avevano invece accettato con beneficio di inventario, in quanto solo in tal modo sarebbe stato possibile evitare l’effetto pregiudizievole scaturente dal mancato rispetto del termine di cui all’art. 499 c.c. 11. Il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. 12. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti. Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -25- Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente (MA LO) (AN M. RI)