Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10417 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
1 04 17 / 03 REPUBBLICA ITALIANA ( MEDEL POPOLO ITALIANO VSSVL VULTV INDO VO 9 O L DER WE'S QE Oggetto IO VISOAN DINE SEZIONE RIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 21985/00 Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 23287 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere- Ud.17/01/2003 Dott. Onofrio FITTIPALDI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: а IG TI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SE CIRELLI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
AL SE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO CAVALLARO, giusta mandato a margine del 2003 controricorso;
93 controricorrente avverso la sentenza n. 335/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 27/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4/3/93 la signora IG Sebastiana chiedeva la pronuncia di separazione personale dal ma- rito AL GI, con addebito, allo stesso, della separazione medesima. Il Presidente, constatata l'infruttuosità del ten- tativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed affidava, fra l'altro, i figli minori alla madre, assegnandole la casa coniugale e ponendo a ca- rico del marito un assegno di contributo al mantenimen- to del figlio DE (nato il [...]) di £ 300.000. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Catania pronunziava la separazione con addebito, ma al contempo revocava sia l'assegnazione della casa coniugale alla IG, sia l'assegno di mantenimento per il figlio DE. Proponeva appello la IG chiedendo che, in ri- 2 forma dell'impugnata sentenza, venisse sancito, a cari- CO del marito, il revocato assegno mensile di £ 300.000, nonché si procedesse alla assegnazione, in suo favore, della casa coniugale, posto che ella conviveva in essa con il figlio DE da poco divenuto maggio- renne, il quale, come apprendista carrozziere riceveva a suo dire - una retribuzione del tutto insufficiente e modesta, ed era stato addirittura licenziato. Resisteva al gravame il AL, proponendo a sua volta appello incidentale in ordine al punto del pro- nunciato addebito . La Corte di Appello di Catania, ritenuto infondato l'assunto relativo allo stato di disoccupazione del giovane, nonché ritenuto comprovato che lo stesso pro- seguisse la sua attività lavorativa e, titolare altresì di un'autovettura, non versasse nello stato di indigen- za e di precarietà economica prospettato dalla madre, escludeva che, nella fattispecie, ricorressero i pre- supposti perché si configurasse l'obbligo del AL di contribuire al suo mantenimento. Sulla base di tali ultime considerazioni la Corte territoriale rigettava il gravame anche in ordine al profilo della mancata assegnazione della casa coniuga- le, e, allo scopo, poneva in luce come, stante la stretta correlazione (rinvenuta già dal Tribunale) fra 3 esclusione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ritenuto economicamente indipendente, ed esclusione della assegnazione, dovesse ritenersi che mancassero i presupposti per il sacrificio della tito- larità dell'alloggio vantata dal AL. Veniva altresì rigettato l'appello incidentale, e veniva disposta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Ricorre per cassazione, sulla base di 3 motivi la IG. Resiste con controricorso il AL MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo la IG, nel dedurre VIOLAZIONE E E 156 C.C. DEGLI ARTICOLI 155 FALSA APPLICAZIONE а OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (ART. 360 N. 3 E 5 C.P.C.), lamenta che, del tutto erroneamente, la Corte abbia ri- tenuto che, all'esclusione dell'obbligo di corrisponde- re l'assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ritenuto economicamente autosufficiente, conseguisse automaticamente, perciò stesso, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, senza che a ciò si accompagnasse il riequilibrio della posizione econo- mica di essa IG che pur rappresentava senz'altro, nella fattispecie, il coniuge più debole. 4 Più in particolare, a dire della ricorrente, tanto nella separazione, quanto nel divorzio, l'assegnazione della casa coniugale andrebbe configurata non solo come strumento а protezione della prole, ma altresì come mezzo atto a garantire anche l'equilibrio delle condi- zioni economiche dei coniugi e la tutela del coniuge -più debole, nonché per evitare che come nella fatti- -specie dei soggetti incolpevoli subiscano l'ulteriore trauma di perdere 1' "habitat domestico"; profili tutti questi - che la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di considerare e di sviluppare. Il motivo non può trovare alcun accogli- mento, posto che esso si rivela del tutto infondato proprio nella sua premessa principale, avendo questa suprema Corte avuto modo più volte di ribadire come, ove la casa coniugale risulti di titolarità esclusiva di uno dei coniugi, essa non si renda suscettibile di quando e seassegnazione all'altro coniuge se non quest'ultimo risulti affidatario di figli minorenni, ° comunque abbia conviventi con sé figli maggiorenni non autosufficienti economicamente (vedi, per tutte Cass. 4727/98; Cass. 5857/2002), nè la sua assegnazione possa rispondere alla finalità di costituire una forma sur- rettizia di contribuzione economica, atta a giustifica- re perciò e di per sè - in caso di sopravenuto di- fetto dei suoi presupposti, "un riequilibrio" delle po- sizioni economiche. Va da sé conseguentemente che, avendo correttamente la Corte territoriale fatto applicazione di un tal principio, meno che mai abbia modo di con- figurarsi neppure il vizio di motivazione ipotizzato dalla ricorrente. Non miglior sorte merita il II mo- tivo con il quale la ricorrente, nel dedurre invece VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112- 342- 345 - OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN C.P.C. PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (ART. 360 N. 3 E 5 C.P.C.), lamenta come del tutto indebitamente la corte avrebbe pronunciato l'assegnazione della casa coniugale l'assenza di qualsiasi appello, al marito nonostante sul punto, del AL. Il motivo in questione si rivela infatti addi- rittura inammissibile, posto che del tutto privo di pertinenza rispetto all'effettivo contenuto della impu- gnata sentenza, al quale risulta estranea - giacché, oltre tutto, del tutto ridondante e superflua, stante l'autosufficienza del titolo vantato dal AL sull'immobile in questione qualsivoglia statuizione - in tema di assegnazione della casa coniugale al AL;
nè depone in senso contrario il profilo per cui pe- 6 raltro solo in sede di motivazione e non di dispositivo la sentenza sviluppi considerazioni (per di più mera- mente descrittive e discorsive) sui riflessi giocati, per il "marito" dalla titolarità dell'immobile in que- stione. Evidenti profili di inammissibilità ricorrono anche in ordine al III motivo, con il quale la ricorrente, nel dedurre infine VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 180 E 184 C.C. OMESSA E CIRCA UN PUNTO DECISIVO CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA CONTROVERSIA ( ART. 360 N. 3 E 5 C.P.C.), lamenta come la Corte di Appello abbia omesso di considerare: a) che l'art. 180, comma 2 c.c. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla stipula congiunta dei con- tratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento;
b) come da ciò non possa non conseguire che il contratto stipulato da uno soltanto dei coniugi, in assenza di un'azione di annullamento da parte dell'altro coniuge pretermesso, debba intendersi convalidato ai sensi dell'art. 184 C.C., acquistando così anche detto coniuge la qualità di parte del rap- porto contrattuale (il che, nella specie, a dire della ricorrente, si sarebbe realizzato, in favore di essa ricorrente, proprio al riguardo della casa coniugale, un alloggio IACP in locazione, in relazione al quale 7 pertanto - indebitamente la Corte avrebbe ritenuto di ricostruire la titolarità esclusiva del AL, nono- stante la prova, agli atti, dell'avvenuta sottoscrizio- ne del contratto anche a firma di essa IG, nonché della intestazione congiunta delle schede contabili del IACP, nonché infine dell'avvenuta sanatoria ad opera di essa IG, delle morosità antecedenti ai provvedimen- ti presidenziali). L'inammissibilità discende, ancor prima che dal tipo di valutazioni eli fattuali strettamente implicate, dalla natura del tutto nuova delle questioni prospettate, le quali non trovano riscontro alcuno nel- la impugnata sentenza, ed in ordine alle quali d'altronde - la stessa ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette di in- dicare in quale specifica sede delle fasi del giudizio di merito siano state specificamente trattate. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di questa fase di giudizio in favore del controricorrente, le quali si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- A alla refusione delle spese di questa fase ch eli- te Осі quida in Euro 1.800,00 per onorari, ed in Euro 200,00 8 per spese. Così deciso nella camera di consiglio della H se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 17 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Onofrio Fittipaldi Giovanni, Losavio Chevro IL CANCELLIERE Woula esduc LUG. 2008 ANCELHERE RS NC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 2 LUG. 2003 CANCELLIERE I D E A A T ) O S 4 S R .7 S O n T A P S 87 T I IM 19 G ' A L E rzo L R R A T a I L D m D A E 6 I , T O e N N gg L E G L e S O L E O rt.19 B A D (A