Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
La formalità pubblicitaria dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico della perdita di possesso dell'autoveicolo da parte del proprietario intestatario a seguito del subito furto non ha effetto dal momento in cui l'interessato ha inoltrato la relativa richiesta, ma da quello, anteriore, dell'avvenuto furto, trattandosi di evento certo, idoneo ad escludere il legame tra il soggetto e la disponibilità o il possesso dell'autoveicolo a far tempo da una data individuata ed a superare, perciò, le risultanze del suddetto pubblico registro, le quali, al di fuori dei casi di conflitto tra pretese contrastanti sullo stesso autoveicolo, hanno valore di mera presunzione semplice, lasciata alla prudenza del giudice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE EUGENIO 15, presso l'avvocato ANICETO SBARRA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MOLFESE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORSIERI 3, presso l'avvocato GIUSEPPE CORAPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA CHIERUZZI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 134/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6 giugno 1997 il dr. CO LO dichiarò che il 6 ottobre 1992 aveva subito il furto della sua autovettura 2.40 S.W. (furto regolarmente denunciato), che il veicolo non era stato ritrovato e il procedimento penale era stato archiviato, che in tempi più recenti aveva ricevuto un avviso di liquidazione per il mancato pagamento della tassa di proprietà relativa al periodo successivo al furto, che gli uffici del P.R.A. di Milano si erano rifiutati di procedere all'annotazione della perdita di possesso a far tempo dalla data del furto.
Su tali premesse l'attore convenne in giudizio l'Automobile Club d'Italia davanti al Giudice di pace di Milano, chiedendo che - dato atto dell'avvenuta perdita di possesso del suddetto veicolo a seguito di furto avvenuto il 6 ottobre 1992 senza successivo ritrovamento - fosse ordinato all'ente convenuto di procedere all'annotamento di tale perdita di possesso nel P.R.A. (sezione territoriale di Milano) a far tempo dalla data del furto stesso. L'A.C.I. si costituì per resistere alla domanda, sostenendo che l'annotazione della perdita di possesso non poteva avere effetto retroattivo ed affermando che, fino a quando il LO non avesse presentato la richiesta relativa, avrebbe dovuto pagare ogni anno la tassa di circolazione. Chiese, dunque, il rigetto della domanda. Con sentenza n. 7619 del 1997 il Giudice di pace di Milano decise che il P.R.A. annotasse il perduto possesso della Volvo da parte del LO dalla data del furto avvenuto il 6 ottobre 1992 e dispose che la perdita di possesso avesse efficacia, anche ai fini della tassa di circolazione, dal giorno del furto.
L'A.C.I. propose appello, sostenendo in particolare che il proprietario derubato del veicolo, per evitare di pagare la tassa di circolazione per il tempo successivo al furto subito, non si sarebbe potuto limitare a denunziare il furto stesso alla competente autorità di polizia ma avrebbe dovuto dichiarare agli uffici del P.R.A. la perdita di possesso chiedendone l'annotazione e rimanendo obbligato a pagare il tributo fino a tale adempimento. L'appellato si costituì per resistere al gravame, chiedendo la conferma della statuizione impugnata.
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 10 gennaio 2000, confermò la pronunzia impugnata nella parte in cui aveva disposto che l'A.C.I. annotasse il perduto possesso della Volvo, da parte del dott. CO LO, dalla data del furto avvenuto il 6 ottobre 1992, come da dichiarazione resa al commissariato di P.S.; annullò la parte del dispositivo in cui si era disposto che l'avvenuta perdita di possesso della vettura MI 68180X avesse efficacia, anche ai fini della tassa di circolazione, dal giorno del furto, in quanto emessa ultra petita;
condannò l'appellante a pagare al LO le spese giudiziali del grado.
Il Tribunale considerò:
che, siccome l'attore poteva documentare la data della perdita di possesso del veicolo con una denunzia presentata alla P.S. il giorno stesso della sottrazione, avvenuta il 6 ottobre 1992, l'A.C.I. (che gestiva il servizio del P.R.A.) avrebbe dovuto annotare tale perdita a far tempo dalla data del furto, quale appunto risultava dalla menzionata denunzia, a prescindere dal momento di presentazione della richiesta di annotazione, richiesta che necessariamente poteva avvenire soltanto in un momento successivo al furto;
che, infatti, prescindendo dalla rilevanza delle iscrizioni nel P.R.A. ai fini dell'obbligazione tributaria concernente il pagamento della tassa automobilistica, l'annotazione della perdita di possesso a far tempo dalla data certa del furto s'imponeva in ragione dell'esigenza di pubblicità dichiarativa assolta dal P.R.A. in ordine alla soluzione di conflitti tra più acquirenti e per ogni altra questione che potesse interessare la responsabilità del possessore di un veicolo con riferimento alla circolazione dello stesso;
che, pertanto, tenuto conto della domanda proposta dal LO - il quale aveva chiesto di ordinare "alla convenuta di procedere all'annotamento della perdita di possesso nel P.R.A. sez. territoriale competente di Milano a far tempo dalla data del furto stesso del 6/10/92" - doveva ritenersi corretta, e quindi meritevole di conferma, la prima parte del dispositivo della sentenza impugnata;
che a diverse conclusioni si doveva giungere con riguardo alla seconda parte del dispositivo di tale sentenza, in quanto il Giudice di pace, forse perché fuorviato dai riferimenti fatti dall'A.C.I. all'obbligo ed alle modalità di pagamento della tassa di circolazione, aveva stabilito che l'annotazione avesse efficacia "anche ai fini della tassa di circolazione" dal giorno del furto;
che, per quanto le parti si fossero riferite ai principi desumibili dalla normativa fiscale in tema di pagamento della tassa di circolazione, in realtà si trattava di questioni che, oltre a toccare soltanto uno dei punti d'interesse correlati all'iscrizione nel P.R.A., erano estranee all'oggetto della domanda formulata dal LO e sulle quali il primo giudice non si sarebbe potuto pronunciare, sicché la seconda parte del dispositivo andava annullata in quanto il Giudice di pace era incorso nel vizio di ultrapetizione.
Contro la suddetta sentenza l'Automobile Club d'Italia, in persona del presidente p.t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi (il primo articolato su più profili). Il LO ha resistito con controricorso. Le parti ha depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia errata o falsa applicazione della legge 28 febbraio 1983 n. 53 (che convertì il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953), anche con riferimento alla circolare 122/E del Ministero delle finanze in data 11 maggio 1998, nonché relativamente all'art. 2684 c.c, con particolare riferimento alla ratio della pubblicità dichiarativa della trascrizione, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Richiamato il disposto dell'art. 5 della legge n. 53 del 1983, e rilevato che detta legge ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso (fondata, cioè, sulla mera disponibilità del veicolo), sostiene che l'eventuale retroattività avrebbe carattere eccezionale e andrebbe indicata in modo espresso o, almeno, dovrebbe risultare in modo non equivoco. Nel caso in esame l'annotazione al P.R.A. della perdita di possesso non potrebbe che produrre effetto dal momento della relativa richiesta, come stabilito dal menzionato art. 5, alla stregua del quale "al pagamento della tassa di possesso sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 L. 21.5.1955 n. 463, risultano essere proprietari dal Pubblico Registro
Automobilistico, per i veicoli in esso iscritti".
La sentenza impugnata avrebbe disatteso tali principi, disponendo o che l'annotazione avesse effetto retroattivo.
Inoltre la natura di pubblicità dichiarativa delle annotazioni nel P.R.A. sarebbe stata più volte affermata dalla giurisprudenza e tale pubblicità non potrebbe che spiegare i propri effetti ex nunc. Anche nella circolare del Ministero delle finanze, n. 204/DE in data 9 dicembre 1994, sarebbe stabilito che la cessazione degli obblighi tributari è subordinata alla richiesta, da parte del soggetto che abbia subito la perdita di possesso del veicolo, di procedere all'annotazione nei pubblici registri.
Il ricorrente richiama, poi, i principi sulla trascrizione e sulla pubblicità dichiarativa, avente lo scopo di tutelare la buona fede dei terzi, ed afferma che l'inerzia immotivata del proprietario nell'omettere di annotare tempestivamente le vicende riguardanti il proprio veicolo non andrebbe giustificata o assecondata, come invece nella specie i giudici del merito avrebbero consentito. Sostiene ancora che la data della registrazione non potrebbe non coincidere con quella della richiesta. Nel caso de quo il LO avrebbe chiesto l'annotazione della perdita di possesso del suo veicolo soltanto in data 7 novembre 1997.
La sentenza impugnata non avrebbe neppur motivato in modo sufficiente sulle ragioni per le quali l'annotazione dovrebbe operare ex tunc.
Le suddette censure non hanno fondamento.
Si deve premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha confermato la statuizione del Giudice di pace nella parte in cui ha disposto che l'A.C.I. "annoti il perduto possesso della Volvo, da parte del dr. CO LO, dalla data del furto avvenuto il 6/10/92 come da dichiarazione al Commissariato di P.S. ancorché registrata con ritardo al P.R.A." Al riguardo il Tribunale ha rilevato che l'annotazione della perdita di possesso dalla data certa del furto s'imponeva in ragione dell'esigenza di pubblicità dichiarativa assolta dal P.R.A. in ordine alla soluzione di conflitti tra più acquirenti ed in ordine ad ogni altra questione che potesse interessare la responsabilità del possessore di un veicolo con riferimento alla circolazione dello stesso. Ciò "a prescindere dalla rilevanza delle iscrizioni sul P.R.A. ai fini dell'obbligazione tributaria del pagamento della tassa automobilistica"(sentenza impugnata, pag. 7).
Il Tribunale, dunque, ha ritenuto accertato che il LO avesse perduto il possesso del suo veicolo in data 6 ottobre 1992, come da denunzia presentata alla P.S.; e tale punto non soltanto non risulta censurato ma deve anzi considerarsi incontroverso alla luce del contenuto del ricorso per cassazione.
Tanto chiarito, si deve osservare che i richiami all'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (recante misure in materia tributaria), nonché alle disposizioni in materia di trascrizione, diffusamente illustrati dal ricorrente, non giovano alla tesi da questo propugnata.
Quanto al primo profilo, il Tribunale di Milano, con pronunzia in parte qua non censurata, ha escluso l'appartenenza (al tema della controversia) dell'accertamento che l'annotazione (della perdita di possesso) dalla data del furto avesse efficacia "anche ai fini della tassa di circolazione", osservando che tale punto era estraneo all'oggetto della domanda proposta dal LO ed annullando sul punto medesimo la decisione del Giudice di pace. Ne deriva che nel presente giudizio una norma di carattere (esclusivamente) fiscale non può essere invocata per contrastare l'enunciazione di un principio - l'efficacia delle annotazioni nel P.R.A. e la possibilità di far risalire tale efficacia al momento del fatto (nella specie, perdita di possesso) e non della richiesta di annotazione - che va ben oltre le finalità di ordine tributario, estendendosi (tra l'altro) alla responsabilità del possessore di un veicolo con riferimento alla circolazione dello stesso, come posto in luce dalla sentenza impugnata.
Peraltro, per quanto interessa ai fini del suddetto principio, occorre ricordare che questa Corte ha già affermato che l'art. 5, comma 32, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento medesimo risultino essere proprietari dal P.R.A. per i veicoli in esso iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso (nella specie, in seguito a furto) soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul P.R.A. della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone solo una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che, secondo detta pubblicità, ne risulti titolare, presunzione che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso (Cass., 29 agosto 1997, n. 8176). Tale pronunzia è coerente con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1993, n. 164. Con tale statuizione la Corte delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 32, del D.L. n.953 del 1982, conv. in legge 28 febbraio 1983 n. 53, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - affermò (tra l'altro) che: a) l'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far si che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno l'applicabilità dei principi regolatori della materia;
b) l'annotazione nel pubblico registro è diretta (anche) ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa;
c) la trascrizione e l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma soltanto una presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa.
Quanto al secondo profilo dianzi indicato, fermo restando che nel caso in esame è estranea al tema della decisione ogni questione concernente conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo, questa Corte ha più volte affermato che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel P.R.A. non incide sulla validità, ne' è requisito di efficacia dell'atto traslativo (trattandosi di contratto consensuale in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del consenso manifestato dalle parti), ma è preordinata al fine di regolare i conflitti ora indicati. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del P.R.A. hanno valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura (Cass., 28 marzo 2002, n. 4489; 1 giugno 2000, n. 7267; 7 aprile 1999, n. 3340;
7 luglio 1998, n. 6599; 29 maggio 1992, n. 6486).
In questo quadro, dunque, può definirsi ius receptum il principio secondo cui, nei sensi predetti, le risultanze del P.R.A. hanno valore di presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova da parte dell'interessato. E lo stesso ricorrente, del resto, afferma la funzione di pubblicità dichiarativa (o di pubblicità notizia:
ricorso per cassazione, pag. 5) svolta dal pubblico registro automobilistico, aggiungendo però che essa non potrebbe spiegare effetto che ex nunc. Ma quest'ultima affermazione non può essere condivisa.
Invero, se le risultanze del P.R.A. hanno valore di presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria, non si vede perché - in presenza di un evento certo, idoneo a superare quella presunzione e ad escludere il legame tra il soggetto e la disponibilità o il possesso del veicolo a far tempo da una data individuata - l'annotazione di quell'evento (del quale il momento consumativo, cioè la data in cui è avvenuto, costituisce parte) debba avere efficacia dall'annotazione medesima e non dalla data in cui esso si è realizzato. Proprio la possibilità di dimostrare il superamento del valore presuntivo, derivante dalla permanenza dell'intestazione nel P.R.A., attraverso la prova contraria dell'avvenuta perdita di possesso del veicolo in seguito al furto, conferma che ben si può chiedere ed ottenere l'annotazione di tale evento con decorrenza dalla data di esso.
Tale conclusione, del resto, è anche coerente con la funzione della pubblicità, che è quella di rendere conoscibili determinati fatti nella loro completezza, e quindi anche con riferimento al momento in cui sono accaduti.
Ciò non vuoi dire mettere in forse i principi sulla trascrizione e sulla tutela spettante ai terzi in buona fede. Come poco sopra si è notato, questa Corte ha chiarito (Cass., n. 6486 del 1992, n. 4489 del 2002 cit.) che la trascrizione nel P.R.A. (artt. 5 e ss. R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, artt. 2683 e ss. cod. civ.) ha il valore di una presunzione legale, sia pure relativa, circa la proprietà in capo al soggetto in favore del quale essa è stata effettuata, nel caso di conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Al di fuori di tale ipotesi, che resta regolata dalla citata normativa e che non ricorre nella specie, le risultanze del P.R.A. hanno valore di mera presunzione semplice (lasciata alla prudenza del giudice), in relazione alla quale vanno richiamate le considerazioni sopra svolte.
Infine, neppure l'addotto vizio di motivazione è ravvisatale. La sentenza impugnata, infatti, sia pure concisamente ha dato conto delle ragioni della decisione, richiamando l'esigenza di pubblicità (dichiarativa) assolta dal P.R.A. nonché le diverse questioni che possono interessare la responsabilità del possessore di un veicolo con riferimento alla circolazione dello stesso.
Alla stregua di dette considerazioni il primo motivo del ricorso deve essere respinto.
Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente adduce erronea applicazione di norme di diritto, con riguardo agli artt. 91 e 92 c.p.c, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c, nonché difetto di motivazione.
II Tribunale di Milano per una parte avrebbe confermato la sentenza impugnata ma avrebbe altresì annullato la pronuncia nella parte in cui era stato disposto che la perdita di possesso della vettura avesse efficacia, anche ai fini della tassa di circolazione, dal giorno del furto. La prima statuizione sarebbe stata a favore dell'appellato e la seconda a favore dell'appellante. Pertanto non sarebbe legittima la condanna dell'appellante A.C.I. alle spese. Neppure questo motivo è fondato.
Il Tribunale ha considerato che sulla domanda effettivamente proposta dal LO l'ente era rimasto soccombente e che per il capo relativo la sentenza appellata doveva trovare conferma. Ha fatto applicazione, quindi, del principio generale della soccombenza, che si misura in relazione alla conformità o difformità tra domanda della parte e pronunzia, rilevando che la domanda come proposta era stata accolta e che il gravame al riguardo si era rivelato privo di fondamento. Questo ragionamento non si pone in contrasto con le norme denunziate, ne' appare contraddittorio o illogico sicché la censura in esame deve essere disattesa. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 882,00 (ottocentottantadue), di cui euro ottocento= per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003