Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3350
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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La formalità pubblicitaria dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico della perdita di possesso dell'autoveicolo da parte del proprietario intestatario a seguito del subito furto non ha effetto dal momento in cui l'interessato ha inoltrato la relativa richiesta, ma da quello, anteriore, dell'avvenuto furto, trattandosi di evento certo, idoneo ad escludere il legame tra il soggetto e la disponibilità o il possesso dell'autoveicolo a far tempo da una data individuata ed a superare, perciò, le risultanze del suddetto pubblico registro, le quali, al di fuori dei casi di conflitto tra pretese contrastanti sullo stesso autoveicolo, hanno valore di mera presunzione semplice, lasciata alla prudenza del giudice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3350
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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