Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 1
La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, ne' è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso iscritto al n^. 19382 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
NI TO, elettivamente domiciliato in Roma, V. G. Ferrari n. 11, presso l'avv. Dino Valenza, e rappresentato e difeso dall'avv. Celio Piccioni di Rimini, per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI RIMINI, in persona del prefetto p.t.
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Rimini n. 161 del 6 novembre 1998 - 18 febbraio 1999. Udita, all'udienza del 14 novembre 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 febbraio 1999, il Pretore di Rimini ha rigettato l'opposizione di AU ON contro tre ordinanze del locale prefetto, con le quali era stato ingiunto il pagamento di sanzioni pecuniarie per tre infrazioni al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), commesse il 16 settembre, il 10 ottobre e il 18 dicembre 1995, essendo egli obbligato in solido a pagare, quale proprietario del veicolo, ex art. 196 C.d.S.; l'opponente aveva dedotto di non essere tenuto al pagamento, non avendo la disponibilità del veicolo dal dicembre 1994, quando era stato consegnato alla s.n.c. Garage Dante di FR DO & GL, mandataria per la vendita, e che la cessione s'era conclusa il 2 giugno 1995 con EY NE TO, anche se l'atto era stato formalizzato dinanzi al notaio il 23 ottobre e trascritto il 20 dicembre di quello stesso anno. Il prefetto aveva confermato le date dell'atto notarile e della trascrizione e il teste assunto LI SE aveva confermato la vendita orale dell'auto in data 2 giugno 1995.
Ad avviso del pretore, la Prova documentale, in difetto della produzione dall'opponente di un atto di data certa comprovante la cessione del veicolo antecedente alle violazioni contestate, comportava che l'ON doveva rispondere delle sanzioni in solido con il trasgressore, essendo proprietario del veicolo rispetto ai terzi fino alla data della trascrizione nel P.R.A. dell'alienazione ed essendo irrilevante a fini liberatori il mancato possesso dell'auto.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con due motivi l'ON.
La Prefettura di Rimini non si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta insufficienza e contraddittorietà nella motivazione della decisione impugnata, la quale, pur riconoscendo natura di presunzione relativa alle risultanze del P.R.A in ordine alla vendita dell'auto, nessuna valutazione dà della prova testimoniale ammessa e assunta, dalla quale risulta che la cessione del veicolo era avvenuta il 2 giugno 1995 e della dichiarazione resa alla Polizia stradale di Riccione dal terzo possessore del veicolo, in qualità di mandatario per la vendita.
Da valutare insieme al primo è il secondo motivo di censura che lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 196 C.d.S., per non avere il pretore rilevato che la norma collega la solidarietà del proprietario per il pagamento della sanzione, alla disponibilità concreta dell'auto che nel caso non vi era;
in difetto del possesso materiale, il proprietario sarebbe liberato dal suo obbligo solidale. 2. "La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel P.R.A. non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo, trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo delle proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che fuori di tale ipotesi le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui che risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'auto" (Cass.1^ giugno 2000 n. 7267, 10 novembre 1999 n. 157, 4 maggio 1994 n. 4315, 15 aprile 1992 n. 4565). L'art. 201 C.d.S., che impone la notifica delle contestazioni a chi risulti titolare del veicolo nel P.R.A. non supera l'ordinaria disciplina dei beni mobili in materia di perfezionamento degli atti di disposizione che li riguardano;
il pretore ha ammesso la prova testimoniale dalla quale è risultato l'accordo concluso oralmente per la vendita del veicolo nel giugno 1995 e, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto, non ha dato rilievo all'indicata prova orale. Altrettanto è a dirsi per l'atto notarile di vendita del 20 ottobre 1995, avente data certa anteriore all'infrazione di dicembre per la quale è stato chiesto il pagamento, cui il pretore non dà rilievo in ordine alla responsabilità solidale dell'ON. Infine, la sentenza esclude ogni rilievo esimente, come prova liberatoria di cui all'art. 196 C.d.S., alla mancanza di possesso materiale del veicolo dal ricorrente (jus possessionis) sin dal dicembre 1994, epoca nella quale l'ON aveva ceduto al procuratore per la vendita la disponibilità del bene;
anche di questo profilo della decisione, che in astratto potrebbe pervenire ad una corretta soluzione del problema, doveva darsi conto e la sentenza è insufficientemente motivata sul punto.
Il ricorso è quindi fondato;
la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Rimini, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002