Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4489
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Sentenza 28 marzo 2002

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La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, ne' è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4489
    Data del deposito : 28 marzo 2002

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