Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 47794
CASS
Sentenza 11 dicembre 2008

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Massime1

L'istanza al giudice dell'esecuzione di revoca "ex" art. 669, comma ottavo, cod. proc. pen. della sentenza di applicazione della pena per asserita inconciliabilità della stessa con sentenza dibattimentale di assoluzione dei coimputati per il medesimo reato è inammissibile, dovendosi a tal fine attivare il procedimento di revisione ai sensi degli artt. 629 cod. proc. pen., come modificato dalla L. 12 giugno 2003 n. 134, e 630, lett. a), dello stesso codice. (In motivazione, la S.C. ha precisato che con la novella di cui alla L. n. 134 del 2003 non può più trovare applicazione analogica al caso in esame l'istituto della revoca della sentenza ai sensi dell' art. 669, comma ottavo, cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Riparazione per ingiusta detenzione estradizionale e termine biennale (Cass. 14869/20)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 47794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47794
Data del deposito : 11 dicembre 2008

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