Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIGOLO Luciano - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 741/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/12/00 - R.G.N. 193/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1^.
2.1999 il Pretore di Napoli respingeva la domanda di UI NI, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza nel dicembre 1993, in esito a procedimento di prepensionamento, ai sensi della legge 7.6.1990, n. 141, tendente ad ottenere il pagamento dell'indennità pari a 16gg. di ferie non godute.
Proposto appello da parte del NI, resistente la società convenuta, la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 14.12.2000, accoglieva parzialmente il gravame sostenendo in via preliminare, che spetta sempre al datore di lavoro stabilire il periodo di fruizione delle ferie ed assicurarne l'effettivo godimento. Aggiungeva il Giudice di appello che solo l'indicazione del piano di ferie da fruire potrebbe dimostrare l'adempimento di ogni onere a carico del datore di lavoro, configurando nel contempo la c.d. "mora del creditore" capace di esonerare, al riguardo, dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva. In mancanza di tale attività, gli eventi, ancorché incolpevoli che possano di fatto determinare il mancato godimento delle ferie, non potrebbero pertanto escludere il diritto del lavoratore ad ottenere la c.d. indennità sostitutiva. In sostanza - secondo la Corte di appello - quest'ultima indennità spetterebbe al dipendente ogni volta in cui il datore non abbia provato che il mancato godimento sia dipeso dalla volontà del medesimo dipendente.
Avverso detta sentenza la Rete ferroviaria italiana s.p.a., succeduta alle FFSS, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente censura la violazione degli artt. 1218, 1463 e 2697 c.c., oltre a contraddittorietà ed insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provata, da parte sua l'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile: nessuna norma, infatti - a suo giudizio - consente di ritenere che l'onere della prova debba gravare sul datore di lavoro, dal momento che l'indennità sostitutiva del diritto alle ferie non ha natura contrattuale, ma risarcitoria.
Nel caso di specie - prosegue la società - poiché i lavoratori hanno liberamente deciso di godere dei benefici del prepensionamento di cui alla legge n. 141 del 1990, non era dovuta nemmeno l'indennità sostitutiva nella indicata misura, la quale spetta al dipendente nei casi di risoluzione allorché la mancata fruizione dipenda da motivi indipendenti dalla sua volontà. Nè vale dire che la società poteva in alcun modo procrastinare la data di cessazione dei rapporti onde consentire il completa fruizione delle ferie: i tempi delle procedure di prepensionamento non dipendono da una scelta del datore di lavoro, ma sono fissati direttamente dalla legge. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che la disciplina collettiva tenuta presente dalla Corte di appello di Napoli è così articolata:
l'art. 52, c. 9 del c.c.n.l. 90/92 dispone che "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". A fronte di tale previsione, la Corte di appello ha rilevato che il citato art. 52, nell'attribuire un vero e proprio diritto alle ferie per l'intero anno, anche laddove la risoluzione anticipata del rapporto non consenta l'espletamento di un corrispondente servizio esclude, implicitamente, la possibilità di fruire della corrispondente indennità, in coerenza, peraltro, con il dettato del 5^ comma dello stesso articolo che sancisce che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa sostituzione alle stesse con compenso alcuno....". Tale principio è stato successivamente ripreso dal c.c.n.l. 1993/95 il cui art. 4, c. 14, dopo aver ribadito il principio che il godimento delle ferie dev'essere effettivo e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno, ne ha previsto la deroga in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la mancata fruizione delle ferie si ricolleghi a motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Ne consegue che, fermo restando il principio che un periodo di ferie va riferito all'intero anno, ancorché la risoluzione sia intervenuta nel corso dell'anno e non abbia, quindi, consentito lo svolgimento del servizio per l'intero anno, deve ritenersi che "la possibilità di fruizione dell'indennità corrispondente sia ora legata alla dipendenza o meno da fatto o comportamento del lavoratore della mancata fruizione delle ferie, spettando la stessa esclusivamente nell'ipotesi in cui l'omesso godimento non sia riconducibile a volontà del lavoratore". Correttamente il Giudice di appello ha rilevato che interpretare l'innovazione nel senso che essa abbia riguardato solo la possibilità di fruire dell'indennità sostitutiva ma limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato, svuoterebbe di contenuto la norma del c.c.n.l. 1993/95, poiché in base ai principi la mancata fruizione delle suddette ferie per fatto non imputabile al lavoratore non gli avrebbe prodotto la perdita della corrispondente indennità. Sicché, se un senso si vuole dare all'innovazione, è proprio quello di estendere il diritto all'indennità sostitutiva (per l'intero periodo annuale) a tutti i casi in cui la mancata effettiva fruizione delle ferie non fosse imputabile al lavoratore. Rimane da verificare se - come si ventila nelle difese della società ricorrente - una tale eccezione non ricorra anche nell'ipotesi presente con la scelta dei lavoratori di domandare il prepensionamento.
In proposito questa Corte ha avuto già occasione di affermare che la disciplina di cui all'art. della legge 7.6.1990, n. 141 attribuiva alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente) venivano riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie) consistenti vantaggi pensionistici - e anche l'attribuzione dell'intero periodo annuale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere vagliata sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva - non può ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter dei relativi procedimenti dai quali in sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare, e, con esso, la prestazione lavorativa (così, Cass., 11.12.2001, n. 15627). Trova conferma quindi, l'indirizzo giurisprudenziale - già espresso da questa Corte - secondo cui è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale - l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle consequenziali pretese risarcitone in senso specifico o per equivalente (Cass., 19.10.2000, n. 13860;
Cass., 3.8.2001, n. 10759; Cass., 21.5.2002, n. 7451). Al di fuori di tale ipotesi, deve dunque concludersi che, in virtù delle menzionate disposizioni collettive, ove le ferie - pari all'intero periodo annuale - sarebbero in astratto fruibili, ma non lo sono state di fatto, il lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, senza che occorra neppure indagare sulla esistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie. Da quanto precede, il ricorso non merita accoglimento. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, non essendovi stata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004