Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
In tema di rifiuti, posto che anche le discariche comunali devono, di regola, essere autorizzate dalla Regione e che l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti, in assenza di detta autorizzazione, è subordinato ad una serie di precisi presupposti che ne condizionano la legittimità e dei quali l'autorità giudiziaria può verificare la sussistenza, senza per questo operare alcun sindacato di merito sull'esercizio dei poteri spettanti alla pubblica amministrazione, si rende configurabile il reato di cui all'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (gestione di discarica abusiva) a carico del sindaco il quale, con il ripetuto uso del suddetto potere di ordinanza ed in mancanza dei relativi presupposti, abbia consentito che venisse istituita e tenuta in esercizio una discarica comunale non autorizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 34298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34298 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 01/07/02
1. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - N. 1568
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 34629/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC IO n. Trapani, 30.07.1950;
AN AG n. Palermo, 02.04.1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21.5.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mura Antonio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 21.5.2001, in parziale riforma di quella del Tribunale di Trapani del 23.11.2000, condannava SC IO, quale sindaco del Comune di Trapani, alla pena di mesi sette di arresto e sei milioni di ammenda per violazione dell'art. 51, 3^ comma legge n. 22/97 (gestione di una discarica comunale di rifiuti urbani e speciali senza autorizzazione regionale) e AN AG, legale rappresentante della Società Cooperativa Lex per violazione dell'art. 25 D.P.R. 9/5/82 (gestione di un impianto di riciclaggio di rifiuti senza autorizzazione).
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati.
Il SC deduce violazione di legge ed erronea motivazione sotto vari profili: perché le ordinanze contingibili ed urgenti emanate erano formalmente legittime e non potevano essere disapplicate;
perché eventuali errori tecnici ed amministrativi erano imputabili ai funzionari comunali ai sensi della legge 142/90 e della legge 127/97; perché una autorizzazione esisteva in data 3.3.1989 ad opera dell'Assessorato Regionale "Territorio e Ambiente" con riferimento all'ammasso temporaneo dei rifiuti;
perché la pena comminata sarebbe eccessiva, anche con riferimento alla successione delle leggi nel settore (prima il D.P.R. 915/82 e poi il D.Lg.vo 22/97); perché doveva essere dichiarata la prescrizione del reato con riferimento alla data di accertamento ed alla contestazione.
La AN deduce violazione di legge ed erronea motivazione, perché non si sarebbe tenuto conto che all'epoca dei fatti vigeva una legge più favorevole (D.P.R. 915/82) per i fatti contestati, che sarebbero comunque prescritti.
I ricorsi sono infondati.
I giudici di merito hanno correttamente applicato la normativa in materia di rifiuti, attenendosi all'insegnamento più volte ribadito, con coerente indirizzo, dalla Corte di Cassazione.
In primo luogo va segnalato che anche le discariche comunali di rifiuti sono soggette a preventivo controllo ed autorizzazione regionale: questo principio è stato sempre ribadito dalla giurisprudenza di legittimità già sotto la vigenza del D.P.R. 915/82 (Cass. Sez. 3^, 23.10.1989, n. 2560, Cataldi;
Cass. Sez. 3^,
8.8.1989, n. 11017, Izzi;
Cass. Sez. 3^, 21.4.1989 n. 6169, Porto;
Cass. Sez. 3^, 13.1.1995, n. 163, Zagni, Cass. Sez. 3^, 30.6.1995, n. 7392, Alfieri) ed, a maggior ragione, a seguito del D.Lg.vo 22/97, che punisce la "realizzazione o gestione di discarica non autorizzata", da "chiunque" posta in essere (art. 51, 3^ comma), senza che l'art. 13 (ordinanze contingibili ed urgenti) possa essere invocato dai Sindaci come deroga a tale principio (Cass. Sez. 3^, 3143/98). La Corte ha chiarito che "l'esercizio di discariche comunali di rifiuti senza autorizzazione regionale" non costituisce solo "un reato in senso formale", ma un "reale pericolo per la salute e l'ambiente", beni primari che il Sindaco ha il dovere di tutelare in concreto con tutte le iniziative pratiche necessarie, stabilendo con la Regione un rapporto di reciproca e leale collaborazione (Cass. Sez. 3^, 16.5.1995, n. 7392, Alfieri) e che ogni incertezza deve essere evitata in ordine all'eventuale esercizio dei poteri contingibili ed urgenti.
Già sotto la vigenza del D.P.R. 915/82 la Corte chiariva (Cass. Sez. 3^, 31.1.1995, n. 1015, Carpinelli), che "una discarica comunale di rifiuti urbani non autorizzata è sempre abusiva ed illegittima. L'emanazione di una ordinanza, del Sindaco ex art. 12 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, che continui a consentire l'afflusso di rifiuti in una discarica comunale non autorizzata contrasterebbe con i principi generali di cui all'art. 1 e renderebbe solo apparentemente legittima una siturazione obiettivamente grave per l'ambiente, che è compito primario del Sindaco rimuovere e sanare. Il potere di ordinanza del Sindaco ex art. 12 D.P.R. n. 915 del 1982 è condizionato a precisi presupposti per essere legittimo: a) la temporaneità; b) l'eccezionaiità dell'evento verificatosi;
c) la necessità e l'urgenza di provvedere;
d) la salvaguardia della salute e dell'ambiente; e) l'individuazione delle concrete e positive misure con cui si deve realizzare la forma temporanea di smaltimento;
f) una motivazione specifica e dettagliata".
Questi principi venivano recepiti nell'art. 13 del D.Lg.vo 22/97, con opportune precisazioni: la temporaneità non superiore a mesi sei;
la possibilità di reiterazione per non più di due volte;
la necessità di garantire comunque "un elevato livello della salute e dell'ambiente" pur nella adozione di forme di gestione in deroga alle disposizioni vigenti (tra le quali non sono comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza pubblica, come è espressamente detto all'inizio dell'art. 13 citato); la necessità della immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ed al Ministro dell'ambiente, per il necessario controllo e l'esercizio eventuale di poteri sostitutivi. Nel caso in esame una grande discarica comunale, in località Cuddia Montagnola, come precisato dai giudici di merito, è stata lasciata per anni in una duplice situazione di illegalità:
a) sul piano formale per la mancanza dell'autorizzazione regionale;
b) sul piano sostanziale, per l'assenza di iniziative di prevenzione dei rischi alla salute ed all'ambiente (assenza di impermeabilizzazione del suolo;
percolato diffuso;
carenza di copertura tempestiva;
utilizzazione non solo per il deposito dei cosiddetti sovvalli, cioè di sostanza inorganica, ma anche per grandi mosse di rifiuti solidi organici e di rifiuti speciali;
utilizzazione per il deposito irregolare di rifiuti destinati ad un attiguo impianto di riciclaggio non funzionante con continuità ed in modo corretto).
Lo stesso luogo è stato utilizzato non per un deposito temporaneo di rifiuti da smaltire secondo i criteri di legge, ma quale sede di un indiscriminato accumulo di rifiuti costituente la discarica. Giustamente i giudici di merito hanno ritenuto irrilevanti ai fini della esclusione della penale responsabilità dell'amministratore pubblico le sette ordinanza emanate dal 1995 al 1998, (esattamente 8.7.1998), in quanto prive assolutamente dei presupposti di legge, sopra precisati.
Non è stato operato un sindacato di merito sull'esercizio di poteri legittimi della P.A., ma un riscontro dei presupposti stabiliti dal legislatore nella specifica materia, assistita da sanzioni penali a garanzia di interessi primari della società. Le ordinanze in questione non risultano motivate e, soprattutto, non indicano in concreto le modalità concrete, le risorse economiche e tecniche, i luoghi ed i mezzi posti in essere in alternativa alla situazione della discarica, ma si limitano a consacrare l'esistente sul piano puramente burocratico. Il ruolo (pur difficile) del Sindaco è dalla legge riferito a proprie competenza istituzionali, mentre "gli organi tecnici" hanno solo un potere consultivo (vedi art. 13, punto 3, ove è adoperato il termine "parere"), sicché non appare conferente il richiamo della legge 142/90 e 127/97 per escludere la responsabilità anche penale del Sindaco nella materia.
La penale responsabilità del SC va, dunque, confermata. La misura della pena è stata adeguatemente motivata, tenendosi conto della permanenza del rato sino all'8.7.1998, data dell'ultima ordinanza illegittima emessa e della persistenza in punto di fatto della situazione antigiuridica.
Anche sulla non ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione della prescrizione del reato esiste corretta motivazione, perché il reato ha natura permanente e secondo la giurisprudenza di questa Corte la data di accertamento contenuta nella contestazione non va confusa con la consumazione. Nel caso in esame la difesa è stata messa in grado di difendersi sui fatti reiterati nel tempo fino alla scadenza dell'ultima ordinanza contingibile ed urgente. Anche il ricorso di AN AG non può essere accolto, perché esiste una congrua motivazione sulle ragioni della ritenuta penale responsabilità per i reati contestati, posti in essere anche sotto il regime introdotto dal D.Lg.vo 22/97, sicché non ricorre alcuna violazione del principio del "favor rei". Considerato il legame esistente tra gestione della discarica ed annesso impianto di riciclaggio (come da atto 16.4.1998 n. 305 del Comune) non risultano essersi verificati i termini di prescrizione, anche perché il reato ex art. 51, 4^ comma D.Lg.vo 22/97 ha natura permanente e la stessa natura va riconosciuta al reato ex art. 25 D.P.R. 915/85.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2002