Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
0442 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA N NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Nullità del pignoramento SEZIONE TERZA CIVILE e ricorso per cassazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15610/97 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere SABATINI Dott. Francesco Cron.9500 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep.1488 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 27/10/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DI VIA DIOMEDE 31 in persona dell'Amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell'avvocato PAZIENZA MICHELE, che lo CORTE SUPREMAUI CASSAZIONE difende, giusta delega in atti;
F Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti £. 3000 contro il 27 MAR 2001- MARCONI MERI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE BRADANO 4, presso 10 studio dell'avvocato BARRICELLI CANCELLERIA PASQUALE, che lo difende, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1719 avverso l'ordinanza del Pretore di ROMA, depositata il 08/10/97; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFSC CODIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sia PARIEMRA udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Luigi 3.002per diritty. Francesco DI NANNI;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il IN in Roma, via Diomede n. 3, credi- tore di Meri Marconi, ha sottoposto a pignoramento beni mobili di quest'ultima e ne ha chiesto al pretore di Roma la vendita. Il pretore, dapprima, ha rigettato l'istanza di vendita (perché "l'ufficiale giudiziario non ha [aveva: n.d.r.] provveduto ad un valido pignoramento, non es- sendo... conforme alla fattispecie legale l'atto di chi attraverso i quadri dell'inferriata>> pretende di in- €0,52 1.1000 ANCELLERIA dividuare e valutare gli oggetti da sottoporre a vinco- lo"), poi, con ordinanza del 6 ottobre 1997, ha riget. tato l'istanza del IN che aveva chiesto la re- AY510799 voca della ordinanza precedente e la nomina dell'istituto vendite giudiziarie come custode dei be- AY510772 ni.
2. Il IN ha proposto ricorso per cassazione AY510771 l'ordinanza del 6 ottobre 1997, illustrandolo contro 2 con memoria. Resiste con controricorso Meri Marconi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 513 cod. proc. civ. Il ricorrente si riferisce al punto della decisione in cui è stata affermata l'invalidità del pignoramento, eseguito dall'ufficiale giudiziario non direttamente nella casa del debitore, ma attraverso una inferriata esterna che ne consentiva la sola descrizione dei bim - Egli sostiene che, nel pignoramento mobiliare, l'ufficiale giudiziario deve solo individuare le cose e che non è necessario che queste siano da lui material- it mente toccate.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che il pretore ha dichiarato l'invalidità del pignoramento nonostante che l'altra parte non avesse proposto opposizione agli atti esecutivi, come la fattispecie richiedeva.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione de- gli artt. 177 e 487 cod. proc. civ. Il ricorrente si riferisce all'ordinanza dell'8 ot- tobre 1997, con la quale il pretore ha rigettato la ri- chiesta di revoca della ordinanza dichiarativa della 3 nullità del pignoramento e di nomina dell'istituto ven- dite giudiziarie come custode dei beni, con la motiva- zione che l'ordinanza non era revocabile. Egli sostiene che l'ordinanza era revocabile, in quanto non ancora portata ad esecuzione.
4. Il ricorso per cassazione investe l'ordinanza con la quale il pretore, sollecitato a modificare l'ordinanza con la quale non aveva accolto l'istanza di vendita dei mobili pignorati, ha rigettato la richiesta di modifica del provvedimento e di nomina di un custode dei beni. Il ricorso non è ammissibile.
5.1. Nel vigente sistema sono impugnabili con ri- corso per cassazione, a norma dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, per violazione di legge, provvedimenti pronunciati da organi giurisdizionali, che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura decisoria e definitiva;
cioè giudicano in ordine a situazioni di diritto sostanziale e perciò presentano attitudine alla formazione del giudicato e non sono soggetti secondo la legge a riesame né da par- te del giudice che li ha emessi né da parte di altro giudice.
5.2. I provvedimenti che il pretore, nella qualità di giudice dell'esecuzione adotta nell'ambito del- 4 l'espropriazione mobiliare, se la legge non dispone al- trimenti, sono dati con ordinanza (art. 487, primo com- ma cod. proc. civ.), non presentano i caratteri prima indicati ed in particolare mancano di quello della de- finitività. Infatti, lo stesso giudice può modificarli o revo- carli fino a quando non abbiano avuto esecuzione (art. 487 citato). Come atti del processo esecutivo, sono inoltre sog- getti a controllo in forma contenziosa attraverso l'op- posizione agli atti esecutivi (art. 617, secondo comma cod. proc. civ.). La sentenza resa sull'opposizione è soggetta ad im- pugnazione mediante ricorso per cassazione a norma del- l'art. 111, secondo comma della Costituzione, trattan- dosi di sentenza che la legge dichiara non impugnabile (art. 618, secondo comma cod. proc. civ.).
6.1. Il regime ora descritto si applica non solo ai provvedimenti che il giudice dell'esecuzione adotta di- rettamente, ma anche a quelli che egli rende modifican- do o revocando quelli precedenti. Le ordinanze con le quali il giudice dell'esecuzione modifica ○ revoca provvedimenti prece- denti, infatti, sono manifestazione dello stesso potere di direzione del processo indicato dal precedente arti- colo 484. Quindi, sono soggette alla stessa forma dei provve- dimenti del giudice dell'esecuzione e sono a loro volta modificabili ○ revocabili, come si ricava dal secondo comma del citato art. 487 nel quale sono richiamati gli artt. 176 e seguenti del codice di rito.
6.2. Nel novero degli atti esecutivi opponibili nel significato adottato sopra debbono essere ricondotti anche i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzio- ne rigetta l'istanza di modifica o revoca di un proprio precedente provvedimento.
6.3. La parte che inutilmente ha sollecita la revo- ca ○ la modifica di un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, quindi, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione, in sostituzione dell'opposizione agli atti esecutivi. Infatti, la situazione processuale determinata dal provvedimento la cui revoca è stata rifiutata si è con- solidata per effetto della mancata opposizione;
ciò realizza non una vicenda caratterizzata dalla origina- ria mancanza di mezzi di reazione avverso il provvedi- mento del giudice, ma il pregresso esaurimento dei mez- zi esistenti e non esperiti (come si esprimono Cass. 23 febbraio 1998 n. 1943 e 13 giugno 1992 n. 7248).
6.3. In conclusione, i provvedimenti emessi dal 60 pretore giudice dell'esecuzione su istanza di revoca о modifica di un proprio precedente provvedimento non SO- no suscettibili di ricorso per cassazione.
7. I principi fin qui indicati valgono nella fatti- specie esaminata, nella quale con il ricorso per cassa- zione il IN ha impugnato il provvedimento con hoooo cui era stata rigettata la domanda di revoca 290000 dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di vendita. Il ricorso per cassazione, cioè, deve essere di- chiarato inammissibile.
8. Le spese di questo giudizio possono essere inte- ramente compensate tra le parti, ricorrendo giustifica- ti motivi.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 27 ottobre 2000. My fue un Luigi Francesco Di Nanni, Est. S wan K ucin Il Presidente Ра Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola Oggi, 27 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in a MAG. 2001 Serie 4ada 20793 versate £. 290.000 al n. EC (lire p. Il Dirigente Area Servici (D.ssa Maria Grazia DI PIPPO) R Responsabile Servizio Alti-Ciudiziari O W (DM. DACCICHINI) . ཨ ཏཱ པ 0 ས ནྟོ ནྟོ 0 7