Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6973 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA-06973/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
indennità di Composta .dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: buonuscita Dott. Salvatore SENESE R.G.N. 11154/99Presidente Consigliere Cron. 13661 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. BATTIMIELLO Consigliere Ud.14/01/02 Dott. Bruno ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Federico ha pronunciato la seguente "63 S ENTENZA sul ricorso proposto da: EN AN, ER FR, NI LU, GH WA, MP ST, CR CA, SI GI, DE AN UI, ND RO, TT NO, ZE IA, ON VA, AR ER, RE SC, OR GI, US AO, GO DR, elettivamente domiciliati in ROMA, VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato SERRA NO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEROTTI CRISTINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti 2002 - 102
contro
-1- FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI PER AZIONI, in persona del legale E SERVIZI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante Lungstevere LPE MICHELANGELO 9, presso lo studio in ROMA dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 91/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 03/03/99 - R.G.N. 268/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Firenze, UC EN ed altri chiedevano che la datrice di lavoro s.p.a. Ferrovie dello Stato fosse condannata a corrispondere l'indennità di buonuscita comprendendovi l'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento, da aggiungere all'ottanta per cento dello stipendio;
errato era, ad avviso dei ricorrenti, il calcolo compiuto dalla società, la quale aveva incluso il sessanta per cento di detta indennità integrativa tra le voci dello stipendio, così riducendola ulteriormente del venti per cento;
che la domanda veniva rigettata dal Pretore;
che, su appello dei soccombenti, la decisione veniva confermata con sentenza 3 marzo 1999 dal Tribunale, il quale osservava che l'art. 1 1. 29 gennaio 1994 n. 87 aveva bensì compreso l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita, ma senza innovare rispetto ai criteri di calcolo già indicati dall'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n. 29, onde detta indennità, pur speciale e per nella misura ridotta, altro non costituiva che una delle voci dello stipendio;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione il EN e gli altri, mentre la s.p.a. Ferrovie dello Stato resiste con
contro
- ricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
Considerato che
col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 12 preleggi, 36 Cost. e della legge n. 87 del 1994 affermando la erronea assunzione del concetto di "base di calcolo" dell'indennità di buonuscita;
base di calcolo che poteva bensì comprendere le voci di stipendio (ultimo stipendio, assegno personale e combattenti) ma non anche l'indennitàassegno ex integrativa speciale, che, già calcolata per legge nella sola misura del sessanta per cento, subirebbe attraverso l'inclusione nello stipendio, un ulteriore ed assurdo abbattimento, poto che ai fini del trattamento di buonuscitay lo stipendio viene calcolato all'ottanta per cento;
che il secondo motivo di ricorso contiene sostanzialmente la stessa censura, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti parastatali e della non omogeneità tra indennità e stipendio;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 - dichiarativa dell'illegittimità degli artt. 14 1. n. 829 del 1973 e 21 1. n. 810 del 1985, nella parte in cui non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo - venne emanata dell'indennità integrativa speciale la legge n. 87 del 1994, che nell'art. 1 prevede: integrativa speciale, di cui alla "l'indennità legge 27 maggio 1959 n. 324 e succ. mod., viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili b) per i ferrovieri dello Stato nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita"; che l'indennità di buonuscita è a sua volta determinata, ai sensi dell'art. 14, primo comma, 1. n. 829 del 1973, nella somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dello 5 dell'ultimo stipendio mensile, dello ammontare assegno personale pensionabile eventuale e del compenso per gli ex combattenti"; che il detto art. I 1. n. 87 del 1994 ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale l'indennità integrativa speciale è da comprendere tra gli elementi destinati a comporre la base di liquidazione dell'indennità di buonuscita, onde esso non impedisce che questa avvenga mediante applicazione,liquidazione di base e generalizzata a tutte le componenti dell'indennità quindi anche alla detta frazione integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento;
che in tal senso si è espressa questa Corte con le sentenze 12 ottobre 2000 n. 13634, 26 ottobre 2000 n. 14095 e 14096, 27 ottobre 2000 n. 14222 e 24 maggio 2001 n. 7090, dalle quali non è ora motivo di discostarsi;
che, rigettato il ricorso, le spese possono essere compensate per la imprecisa formulazione della normativa in materia, che ha prodotto un ampio contenzioso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2002 il Presidente: ahake Il Cons. estensore: Tederico Roselli IL CANCELLIEREPhill Depositata in Cancelleria Oggi, 14 M06. 2002 IL CANCELLIERS sill 7