Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 8137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8137 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
OMELA CORTE 81 37/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA EMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 15307/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere - 1.18780 Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere - Rep.2934 Dott. Italo PURCARO Ud. 22/01/01 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA дви sul ricorso proposto da: SO.GE.ME. SPA, con sede in Agrigento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPUANA 10, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato ROSARIO GRACEFFA, difesa dall'avvocato UFFICIO COPE Richiesta copia studio SALVATORE TIRINNOCCHI, giusta delega in atti;
dal Sig SOLE 24 ORE ricorrente - 3000per diritti L 05 0 2001
contro
IL CANCELLIERE TELECOM ITALIA SPA, con sede in Torino, in persona del legale €155 13000 rappresentante pro tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo 2001 studio dell'avvoca to RUGGERO VITALE, che la difende, 0F455294 108 giusta delega in atti;
controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avversO la sentenza n. 951/97 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva PALERMO, emessa il 10/10/97 e depositata il 04/12/97 dal Sig. VITALE per diritti L. 1000+6 (R.G. 1004/95); il 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica ✓ CANCELLIERE udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Ruggero VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione in data 14 marzo 1988 la SIP - Socie- tà Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni LIRE 10000 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento CANCELLERIA la SO.GE.ME. s.p.a chiedendone la condanna al risarci- mento dei danni, a suo dire cagionati da operai della AE989583 predetta società agli impianti telefonici dell'attrice nel corso di lavori di scavo per la realizzazione della BE423047 rete di distribuzione del metano, eseguiti in territo- rio di Agrigento e di Prestifilippo nei giorni 25 ago- LIRE 10000 CANCELLERIA sto e 17 settembre 1986. Instauratosi il contraddittorio la società convenu- ta contestava la domanda chiedendone il rigetto. AE989584 Con sentenza depositata il 4 agosto 1994 l'adito BE429048 2 Tribunale condannava la SO.GE.ME. a pagare alla società attrice la somma di L. 12.404.506, oltre alla rivaluta- zione dal 25 agosto 1986 sull'importo di L.
1.350.560 e dal 17 settembre 1986 sulla somma residua ed agli inte- ressi legali sulle somme rivalutate con la stessa de- correnza e sino al soddisfo. Riconosceva in motivazione che l'attività di esca- vazione compiuta dalla società convenuta aveva natura di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. ri- tenendo tuttavia l'esistenza di un concorso di colpa della SIP nella misura del 20%. Avverso tale decisione proponeva gravame la TELECOM, subentrata alla SIP, al quale resisteva la SO.GE.ME. che inoltre proponeva appello incidentale. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza 1010/4.12.1997, accogliendo parzialmente l'impugnazione principale affermava l'esclusiva responsabilità della in ordine ai sinistri;
elevava a L.SO.GE.ME. 20.049.285 la somma attribuita dal primo giudice, oltre interessi e rivalutazione;
ed onerava l'appellata dei quattro quinti delle spesse di entrambi i gradi compen- sando il restante quinto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la SO.GE.ME. affidandone l'accoglimento a due motivi. Resiste con controricorso la S.I.P.. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Denuncia la ricorrente con il primo mezzo "violazione art. 350 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 2050 C.C. (insufficiente e contraddittoria motivazione errore grave nella valutazione delle prove ed in par- ticolare della lettera 22.6.84 - insufficiente e con- traddittoria motivazione sulla richiesta di prove fon- damentali ai fini della decisione".
1.1 La Corte di merito, assume, non avrebbe tenuto nel debito conto la richiesta di assistenza formulata con la lettera 22 giugno 1984 e con i vari telegrammi indirizzati alla SIP ritenendola estremamente generica e non idonea a consentire alla società proprietaria dell'impianto di predisporre i necessari interventi.
1.2. Ed avrebbe immotivatamente disatteso la sua richiesta di consulenza tecnica che avrebbe consentito di accertare che i cavi della SIP erano stati collocati a distanza inferiore a quella legale e di escludere che essa SO.GE.ME. avesse esercitato una attività pericolo- sa senza il rispetto delle più elementari norme di si- curezza. Ritiene il Collegio che entrambe le doglianze, squisitamente in fatto, siano prive di fondamento e va- dano rigettate. Avuto riguardo alla prima, risultando pacifico che l'escavazione del manto stradale urbano rientri tra le attività pericolose di cui all'art. 2050 C.C., la Corte d'Appello ha correttamente affermato che per responsabilità l'impresa avrebbe escludere la propria dovuto provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, dimostrando che l'evento non era in alcun modo addebitabile all'attività esercitata, ma ad esclusiva responsabilità della società proprietaria imprevedibili ed delle linee comunque а fattori два estranei al danneggiante. Ha aggiunto che siffatta prova non era stata offer- ta dalla SO.GE.ME.; che priva di rilievo era la circo- stanza secondo cui la società proprietaria dell'impianto non avrebbe dato seguito alla richiesta di assistenza per l'individuazione dei cavi interrati rivoltale dalla SO.GE.ME. (con la lettera del 22 giugno 1984 e con i telegrammi successivamente inviateli); e che, comunque, l'eventuale mancato riscontro a tali missive non avreb- be potuto esonerare la società procedente dall'adottare le opportune cautele nella esecuzione delle opere e dal limitare la utilizzazione degli escavatori meccanici allo strato più superficiale e non per l'esecuzione di scavi in profondità dove, come è noto, è di regola col- locata la rete dei sottoservizi. E a fronte di tale ampia disamina, che risulta as- 5 sistita da una motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi e/o da errori logici o giuridici, la ricorren- te, anziché denunciare specifici vizi del procedimento motivazionale, si limita a proporre, in maniera inam- missibile, una propria valutazione delle risultanze probatorie che intenderebbe contrapporre а quella ef- fettuata, nel legittimo esercizio del potere istituzio- nalmente demandatogli, dal giudice del merito. In ordine alla seconda, nel puntualizzare che, come costantemente affermato da questo Supremo Collegio (cfr. ex plurimis Cass. 19.5.1999 n. 4852, Cass. 20.2.1998 n. 1783 e Cass. 21.7.1995 n. 7964) “il giudi- ce di merito, nell'esercizio del proprio potere discre- zionale di accoglimento (o di rigetto), anche implici- to, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad e- videnziare, in sede di motivazione della propria deci- sione, la esaustività delle altre prove acquisite о prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pro- nuncia definitiva della controversia" deve rilevarsi che nella specie la Corte di merito ha adeguatamente e compiutamente motivato il diniego di tale mezzo istrut- torio, osservando che la circostanza secondo cui i cavi danneggiati sarebbero stati posti a distanza non rego- larmente (al cui accertamento esso era diretto) risul- 6 tava smentita dalla prova documentale - non contestata dalla SO.GE.ME. costituita dai verbali di accertamen- to del danno redatti nell'immediatezza degli incidenti alla presenza di personale della società convenuta (odierna ricorrente).
2. Con il secondo motivo, deducendo "violazione art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 1227 1° e 2° CO. C.C. omessa motivazione sulla condotta della Te- lecom" la SO.GE.ME. si duole dell'omessa valutazione della condotta della Telecom e della conseguente manca- ta affermazione delle colpa prevalente della stessa nella produzione dell'evento dannoso. Anche tale censura, che a ben vedere costituisce una riformulazione, sotto differente profilo, dei pre- cedenti rilievi, è infondata e va disattesa. Avendo Corte di merito affermato che nella spe- cie si versava nella previsione dell'art. 2050 C.C. spettava all'odierna ricorrente danneggiante l'onere di dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il danno e di avere comunque adottato partico- lare diligenza nell'esecuzione del lavoro. Siffatto onere, come puntualmente rilevato in sen- tenza, non è stato invece assolto dalla SO.GE.ME. che non ha vinto la presunzione di responsabilità a suo ca- rico. 7 Ogni altra indagine volta a verificare il comporta- della danneggiata, rimanendo assorbita mento dall'accertamento della responsabilità della convenuta, risultava pertanto ultronea ed inammissibile. Il ricorso va quindi rigettato e la società ricor- rente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di in ₤126000k cassazione oltre gli onorari liquidati in L.
2.000.000. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ར ག ས ་ པ il 22.1.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. "AppleAque e r i l ( ท Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 15 6111 2001 Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 40000 280000 8