Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
In tema di prodotti petroliferi esenti da imposta di fabbricazione o soggetti ad aliquota ridotta, la condotta di "destinazione" di combustibili ad usi diversi da quelli corrispondenti all'accisa di riferimento, prevista come reato dall'art. 40, comma primo, lettera C) del D.Lgs. n. 504 del 1995, anticipando la soglia di tutela, assorbe ed include la successiva utilizzazione per uno scopo diverso del prodotto fiscalmente agevolato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la destinazione all'alimentazione di un autocarro di un quantitativo di gasolio ad uso agevolato agricolo superiore a 100 Kg).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2014, n. 40339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40339 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/05/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1511
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 44930/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO NG, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 26 aprile 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante contestata, con rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 26 aprile 2013, la Corte d'appello di Potenza in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Melfi del 15 maggio 2012, ha condannato l'imputato, per il reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c), per avere destinato kg
121,5 di gasolio agricolo all'alimentazione di un autocarro;
uso soggetto ad imposta maggiore (il 17 marzo 2007).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando l'inosservanza della disposizione incriminatrice, perché la Corte d'appello avrebbe "ampliato la condotta dell'imputato", di utilizzazione di gasolio agricolo a fini di alimentazione di un veicolo commerciale, fino a ricomprenderla nella destinazione ad altro uso sanzionata da detta disposizione.
Con un secondo motivo di doglianza, si rilevano la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa la mancata condivisione della scelta ermeneutica operata dal giudice di primo grado di non ricomprendere la condotta dell'imputato in quelle sanzionata dalla disposizione incriminatrice. A tali rilievi il ricorrente aggiunge che in primo grado era stata ammessa una perizia e che l'attività istruttoria aveva consentito di appurare che la miscela di gasolio per autotrazione e gasolio agricolo si era verificata per un'emergenza occasionale e, comunque, che la quantità di gasolio agricolo impropriamente utilizzato era al di sotto del quintale, con la conseguenza che si sarebbe potuto applicare il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 6 che esclude la rilevanza penale della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza, relativo all'interpretazione della disposizione incriminatrice, è manifestamente infondato. Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 nel testo vigente all'epoca del fatto (17 marzo 2007) - che non si discosta, per la parte che qui rileva, dal testo attualmente vigente, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 1, comma 1, a decorrere dal 1 giugno 2007,
poi parzialmente modificato - punisce, al comma 1, lett. c), chiunque destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate. In base al successivo comma 6 dello stesso articolo, per tale violazione, se la quantità di prodotti energetici è inferiore a 100 kg, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa. Secondo quanto chiarito da questa Corte (sez. un., 11 aprile 2006, n. 14287), la disposizione in esame individua l'autore del reato in colui che destina combustibili ad usi diversi da quelli - corrispondenti all'accisa di riferimento. L'espressione "destina" assorbe e include la condotta di utilizzazione del prodotto fiscalmente agevolato per uno scopo diverso: in particolare l'uso del verbo "destinare" appare giustificato dalla scelta di anticipare la soglia della tutela, in modo da ricomprendere nella fattispecie penale anche condotte, precedenti all'eventuale momento dell'utilizzazione del gasolio soggetto ad accisa agevolata per usi diversi.
La disposizione incriminatrice trova dunque - come correttamente affermato dalla Corte d'appello - piena applicazione nel caso in esame, in cui la polizia giudiziaria ha accertato l'illegale destinazione del combustibile, perché ha rinvenuto nel serbatoio dell'automezzo commerciale dell'imputato gasolio destinato ad uso agevolato agricolo, come confermato dal certificato delle analisi compiute presso il laboratorio chimico della Agenzia delle dogane, nella quantità di 121,5 kg.
3.2. - Il secondo motivo di ricorso è articolato in due censure. 3.2.1. - Con la prima, si deducono la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa la mancata condivisione, da parte della Corte d'appello, della scelta ermeneutica operata dal giudice di primo grado di non ricomprendere la condotta dell'imputato in quella sanzionata dalla disposizione incriminatrice.
Deve rilevarsi, sul punto, che l'onere motivazionale del giudice di merito riguarda la sola valutazione del fatto, come anche si desume dal diverso regime dei motivi di ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 c.p.p.. In particolare, la sola lett. e), riferita alla valutazione del fatto, prevede la necessità di una motivazione che non sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, mentre le lett. b) e c) richiedono semplicemente che la legge penale e processuale non sia violata o erroneamente applicata, senza che sia necessaria alcuna motivazione a sostegno della sua corretta interpretazione. L'interpretazione del diritto rilevante ai fini della decisione può, in conclusione, essere anche svolta per implicito, alla sola condizione che l'esito applicativo finale sia corretto (sez. 3, 3 ottobre 2013, n. 45606); condizione verificatasi nel caso di specie, come già rilevato sub 3.1.
Ne consegue l'inammissibilità della censura del ricorrente. 3.2.2. - Del tutto generica è la seconda censura mossa dal ricorrente, relativamente al quantitativo di gasolio agricolo impropriamente destinato ad altro uso. Si fa, infatti, riferimento ad una non meglio specificata perizia, senza muovere alcuna puntuale critica agli esiti dell'accertamento condotto dalla polizia giudiziaria sul quale la Corte d'appello ha correttamente fondato il giudizio di responsabilità penale.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2014