Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA , 046 54/ 0 1 Reg. gen. n. 1344/2000 ICRON.: 9912 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 26. 2. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza 1 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Massimo Genghini Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere Natale Capitanio 3. Dottor Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previden- za Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elet- tivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in calce al ricorso;
contro 983 LL NA, elettivamente domiciliata in Roma in via G. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE 3000 29 MAR. 2001per diritti il IL CANCELLIBRE 27 G. Belli presso lo studio dell'avvocato Gabriella Del Ros- so, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze del 29 settembre 1999, depositata il 6 ottobre 1999, numero 348, r.g. 453/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 febbraio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Carlo De Angelis;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con pronuncia del 23 febbraio 1996, il pretore di Firenze rigettò la domanda di LL NA, titolare di pensione diretta e di altra di reversibilità liquidata con oltre set- tecentottanta contributi settimanali e integrata al tratta- mento minimo, di condanna dell'Istituto Nazionale di Previ- denza Sociale alla integrazione al trattamento minimo del trattamento pensionistico diretto. L'appello della AN è stato accolto dal tribunale di Fi- renze con la sentenza indicata in epigrafe, osservando che, per la ipotesi di pensioni a carico di unica gestione, il disposto dettato dall'articolo 6 della legge numero 638 del 1983 deve essere interpretato alla luce delle innovazioni normative intervenute per effetto delle leggi numero 140 del 1985 e 544 del 1988, in attuazione del cui articolo 3 fu e- manata la disciplina di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri, derivandone che, essendo stato abro- gato l'articolo 14 quater della legge numero 33 del 1980 ed essendo state rivalutate le pensioni, dirette o di reversi- bilità purchè liquidate tra il 1° gennaio 1984 e il 31 de- cembre 1989, la liquidazione delle seconde con oltre 780 contributi non produce alcuna conseguenza ai fini della in- tegrazione al trattamento minimo di quella diretta, qualora questa abbia, come nella specie, decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo. La LL resiste con controricorso. Motivi della decisione: L'ente ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, terzo comma, della legge numero 638 del 1983 e deduce che erroneamente in contrasto con quanto os- -LAO servato dalla Corte costituzionale (sentenza 18 del 1998) e dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, n. 8724) il tribunale ha ritenuto che la espressa abrogazione dei commi terzo e quarto del decreto legge numero 663 del 1979 (con- vertito nella legge numero 33 del 1980) abbia comportato an- che quella sopra citata. La censura è fondata. E invero, questa Corte, conformemente a precedenti reiterate decisioni adottate in materia for plurimis), deve ribadire che l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle 3 -precedenti che costituisce una delle due ipotesi di abro- gazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale si verifica soltanto quando fra leBand leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dall'ap- plicazione e osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Una Vale situazione non è ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venire meno della ratio della legge precedente, senza tuttavia occuparsi di dettare una nuova disciplina della materia da quest'ulti- ma regolata. Ne consegue che l'articolo 6, comma 3, ultimo alinea, del decreto-legge numero 463 del 1983 (convertito in legge numero 638 del 1983) in base al quale, nel caso di - titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo e a carico della medesima gestione, l'integrazione al minimo deve essere ope- rata sulla pensione corrisposta in virtù' di almeno 781 con- tributi settimanali (in deroga alla regola generale che pri- vilegia la pensione diretta, secondo il criterio del maggior beneficio economico del percipiente) non può ritenersi ta- - dell'articolo 4, comma 8,citamente abrogato per effetto della legge numero 140 del 1985 il quale ha espressamente abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 14 quater del decreto- legge numero 663 del 1979 (convertito in legge numero 33 del 1980) che prevede il cosiddetto "superminimo per i settecen- tottantunisti", la cui salvaguardia costituiva la ratio o- riginaria del criterio di scelta dettato dal citato articolo 6. D'altra parte, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale numero 18 del 1998, deve esclu- dersi che questo criterio di scelta limiti alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzio- nale o legislativo in genere. Della decisione impugnata si impone quindi la cassazione. Non deve peraltro disporsi rinvio, in quanto, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte, de- cidendo nel merito e in applicazione del principio sopra e- nunciato può direttamente respingere la domanda proposta da LL NA a cui carico non vanno poste le spese dei giudizi di merito e di legittimità, operando l'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura ci- vile.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda propo- sta da LL NA con l'atto introduttivo del giudizio;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2001. Il consigliere estensore Il presidenteлігінорецвіні Valine Mill Gum. I D A 0 , S 3 1 S O 3 . L A Phillie 5 T L T , R O . A B A ' N S I L E D L P 3 E S 7 A I - D IL CANCELLIERE T 8 N I S - S G Depositato in Cancelleria 1 O N O 1 P E A S M oggi, 29 MAR 2001 I E A D I M E G E A A R , G D P U O O E E IL CANCELLIBRE, T R L T T T I S N I R A E I G S L D E E L R E O D