Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 1
La notifica dell'avviso di deposito della sentenza con relativo estratto, destinata all'imputato contumace ed eseguita, a causa di sopravvenuta impossibilità, nel domicilio determinato a norma dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen. e nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. presso lo studio professionale comune a entrambi i difensori di fiducia, mediante consegna di una sola copia dell'atto a mani di persona incaricata da entrambi i professionisti e con espressa menzione, nella relazione di notificazione, che questa si intende effettuata per tutti e due i difensori dell'imputato, non é affetta da alcuna nullità né irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2005, n. 8769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8769 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 28/01/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 203
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 20455/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DJ DA;
avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma, in data 16 aprile 2004;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Pietro Antonio Sirena;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Iannelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di DJ DA ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con cui, in data 16 aprile 2004, il Tribunale per i minorenni di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza della DJ volta a ottenere - ai sensi dell'articolo 670 c.p.p. - la declaratoria di non irrevocabilità della sentenza 12 dicembre 2003, divenuta definitiva il 9 marzo 2004, e recante condanna della minore, alla pena di due mesi e venti giorni, di reclusione per il reato di ricettazione. Il suddetto legale contesta l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza per mancata notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto contumaciale all'imputata. Il ricorso è infondato. La vicenda processuale va così ricostruita: la DJ era contumace, e perciò doveva esserle notificato, in conformità al disposto dell'articolo 548, comma 3^, c.p.p., l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma;
ma poiché la notificazione era divenuta impossibile nel domicilio determinato a norma del comma 2^ dell'articolo 161 c.p.p., la stessa fu eseguita mediante consegna ai difensori dell'imputata, avvocati Nicola e Luciana Calcaterra, ai sensi del comma 4^ dell'articolo 548 c.p.p., citato;
tale notifica fu effettuata dall'ufficiale giudiziario presso lo studio professionale comune ai menzionati legali, mediante consegna di una sola copia del documento a mani di persona incaricata da entrambi i professionisti, e con espressa menzione nella relazione di notificazione che questa si intendeva effettuata per tutti e due i difensori della DJ. Ebbene, dalla circostanza che a questi ultimi venne consegnata una sola copia, e non due, del documento destinato all'imputata, discenderebbe - ad avviso del ricorrente - una nullità di quella notificazione. La difesa della DJ sostiene, infatti, che qualora più siano i destinatari della notifica di un atto - deve essere consegnata copia per ciascuno di essi pure nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge.
Ma tale tesi, ad avviso di questo Collegio, non può qui essere accolta.
Stabilisce, infatti, l'articolo 548, comma 3^, c.p.p., che "l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello":
dunque, nel caso concreto, destinatario del documento notificato presso lo studio legale degli avvocati Calcaterra era l'imputata e non i suoi difensori;
e ovviamente per quest'ultima era sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto da notificare. Nè, ad avviso di questo Collegio, è rilevante che la notificazione sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 161, numero 4^, c.p.p.. Questa norma stabilisce, infatti, che se la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto diviene impossibile, ovvero se, nei casi previsti dai commi 1^ e 3^, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono sufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore dell'imputato. Ebbene, nel caso concreto, la copia destinata all'imputata è stata materialmente consegnata alla persona designata da entrambi i difensori come idonea a ricevere le notificazioni, e sulla relativa relata l'ufficiale giudiziario ha espressamente indicato che il documento (si ribadisce, da notificare solo all'imputata e non ai suoi legali) era destinato a entrambi gli avvocati.
Dunque, proprio per le modalità concrete con cui si sono svolti i fatti processuali, ad avviso di questo Collegio non solo non si ravvisa alcuna nullità della notificazione, ma neppure una qualsivoglia irregolarità della stessa.
È, infine, il caso di osservare che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "in tema di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'articolo 161, comma 4^, c.p.p., nella ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione la notificazione, è da ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto" (Cass. Pen., sez. 3^, 27 novembre 2001, Di Lucente e altri, RV 220939; conforme: RV 200604). Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005