Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE 03 003 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE chinaus olille vedu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: e corruzioni Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 17406/98 6252 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Cron. Rep. 966 Rel. Consigliere Dott. Matteo IACUBINO - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO · Consigliere Ud. 09/10/00 - Dott. Ettore BUCCIANTE · Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti MAR. 2001 US IA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIALE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato NARDELLI G, difesa dall'avvocato MASTRANGELO PIETRO, LIRE 3000 giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
CG073706 elettivamente domiciliato in ROMA LIPPOLIS GIUSEPPE, LIRE 3000 VLE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA STORNAIUOLO A, difeso dall'avvocato ANGIULLI NICOLA, giusta delega in atti%; CG073707 controricorrente 2000 * 1608 avversO la sentenza n. 80/98 della Corte d'Appello di -1- LECCE Sezione Distaccata di TARANTO, depositata il 20/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'8 settembre 1986 GI OL chiedeva al Tribunale di Taranto di condannare LI OL, proprietaria di una casa di abitazione in Massafra confinante con la propria, ad arretrarne le pareti finestrate costruite a distanza irregolare - "quanto meno, a eliminare le vedute irregolarmente aperte a distanza irregolare dalla proprietà di esso istante", e ad innalzare a misura di legge il parapetto del terrazzo;
oltrechè а risarcirgli i danni alla riservatezza del godimento della propria abitazione. Si costituiva la convenuta, e nel contestare le finestre in avverse pretese, evidenziava che le questione erano invece luci, in quanto munite di rete metallica che impediva l'affaccio sul fondo You dell'attore; che nemmeno costituiva una veduta il parapetto del terrazzo, essendo esso praticato solo in occasione delle riparazioni dei tetti. Proponeva quindi, la OL, domanda riconvenzionale per chiedere la condanna del OL ad arretrare a sua volta un piccolo vano costruito a distanza non legale. Esaurita l'istruttoria con l'espletamento di 3 una CTU, il Tribunale di Taranto, con sentenza del 13 novembre 10 dicembre 1996, accolta la domanda, condannava LI OL ad arretrare fino alla distanza minima di due metri il parapetto perimetrale del lastrico solare della casa;
rigettava le altre domande e condannava anche la convenuta alle spese di lite. Con atto di appello notificato il marzo 1997 LI OL ha chiesto alla Corte di Lecce la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto delle domande dell'attore. Questi, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale. Con sentenza depositata il Aprile 1998 la Corte adita col gravame lo ha rigettato, regolando di conseguenza le spese del grado. Con il primo motivo la OL aveva contestato la condanna ad arretrare il segmento di casa di parete finestrata del primo piano della sua abitazione dalla distanza di mt. 3,19 a quella minima di metri cinque dal confine con la proprietà OL, per il mancato buon uso da parte del Tribunale del principio della successione delle leggi. In virtù del quale, a suo giudizio, essendo le prescrizioni del programma di fabbricazione di 4 Massafra adottato con DPR del 16 marzo 1977 più restrittive di quelle vigenti nel 1973, sotto la cui disciplina aveva realizzato piano interrato e piano terra del suo manufatto, la loro applicazione era impedita dal fatto che, trattandosi di sopraelevazione e ampliamento del preesistente corpo di fabbrica collocato a mt. 3, 19 dal confine, il diritto a mantenere la nuova opera alla stessa distanza poteva ritenersi "quesito”. E ciò criteri di "convenienza economica e perper ragioni di equità e opportunità sociale, discendenti dall'art. 2 della costituzione". La Corte territoriale ha respinto tale tesi osservando che: è principio affermato che in tema di sopraelevazione il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente sia obbligato а sopravvenuta disciplina integrativarispettare la di quella codicistica, e deve perciò effettuare le sopraelevazioni del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale da tale disciplina stabilita, con la conseguente esclusione del diritto а sopraelevare in allineamento con costruzione, ove afferente a l'originaria una consentita" (citata Cass. 9 distanza non più n. 797). "IR principio della febbraio 1989 5 - prosegue la Corte prevenzione in materia edilizia non è dettato per favorire incondizionatamente colui che costruisce per primo, in quanto trova il giusto limite anche nella disciplina eventualmente nuova nel frattempo intervenuta in materia;
come è accaduto nella specie. Laddove l'appellante, che aveva costruito il pianoterreno e quello seminterrato in epoca anteriore a quella di vigenza del nuovo piano regolatore, questo operante almeno dalla prima metà del 1977, doveva nel 1979, anno in cui avviò l'edificazione della parte in contestazione del fabbricato, indubbiamente conoscere e rispettare le nuove, diverse, e più "restrittive" disposizioni in tema di distanza dal confine, e ad esse adattarsi))... "La disposizione di legge non può essere ignorata per ragioni di equità ○ convenienza economica о di mera opportunità sociale, che il richiamato art. 2 della Costituzione riferisce a situazioni di certo differenti rispetto a quella di una parte finestrata". In ordine alla eccezione che le finestre aperte sulle pareti da arretrare costituissero delle luci, i giudici di appello hanno rilevato che la rete metallica menzionata dalla OL altro non era 6 che una zanzariera, peraltro apribile per la metà, sicchè non era di intralcio "all'affaccio e alla lonolo conseguente veduta sul grado altrui" (pag. 4 sentenza impugnata, di seguito indicata in sigla come s.i.). Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la OL con atto fondato su tre motivi. Resiste con controricorso OL GI. Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo mezzo di ricorso OL LI denuncia i seguenti vizi: violazione dell'art. 113 c.p.c. per applicazione di norme regolamentari inefficaci in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché del principio "jura novit curia"; violazione e falsa applicazione dell'art. 873 C.C. in relazione allo stesso art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene che, come già dedotto nella Уроц conclusione in secondo grado, non risultava dagli atti la data di pubblicazione del D.P.R.G. n. 632 del 1977 nell'albo del Comune di Massacra, tanto a norma dell'art. 62 R.D.
3.3.1934 n. 383, sicchè non 7 vi era certezza che detto piano regolatore fosse vigente all'epoca della costruzione de qua (1979).
1.1. La censura è infondata.- La sentenza di primo grado diede atto che le di quel programma didisposizioni regolamentari fabbricazione erano in vigore dal 16 marzo 1977 (v. pag. 4 inizio sentenza Tribunale di Taranto dep. il 10.XII.96). Con l'appello nessuna questione ha sollevato al riguardo la OL, né in comparsa conclusionale (v. punto 7 ivi) fu contestata la avvenuta pubblicazione delle norme, bensì del decreto del Presidente della Giunta regionale che aveva aggravavato il piano;
si parla ivi anche di una ripubblicazione nell'albo pretorio del piano dopo la sua aggravazione regionale. Sennonchè non è da tali pubblicazioni che dipende l'efficacia normativa di un regolamento edilizio, bensì da quella relativa alla delibera di adozione da parte del consiglio comunale. L'approvazione regionale funge da condicio iuris in presenza della quale il regolamento stesso acquista efficacia ex tunc (cfr. sentenza n. 8423/2000 di questa Corte). La ricorrente ha per la prima volta sollevato 8 in questa sede la questione ma in contrasto con quanto già ritenuto sul punto del giudice di primo grado (non fatto oggetto di censure in appello). formalmente amministrativa Considerata la natura sostanzialmente normativa) del programma (anche se di fabbricazione adottato da un Comune, incombeva alla stessa parte la prova del suo (nuovo) assunto, giacchè contrastato dalla verifiche d'ufficio compiute dai giudici di merito (anche attraverso accertamenti demandati al C.T.U.). 2.- Con il secondo mezzo di ricorso, ancorato al vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla applicazione dello jus superveniens, la ricorrente sostiene che lo ius superveniens incontra una limitazione in considerazione dei diritti quesiti, di criteri di convenienza economica e di evidenti ragioni di opportunità ed equità sociale>> di cui all'art. 2 della Costituzione. 2.1.- La censura è inammissibile siccome prescinde da quanto già sul punto osservato dal giudice di appello. Di diritti quesiti non può parlarsi a fronte di azioni che vengono poste in essere nel vigore della nuova normativa più restrittiva, né ha senso invocare l'art. 2 Cost. senza specificare la norma 9 in contrasto e farne questione di legittimità costituzionale. Il principio della successione delle leggi nel tempo (art. 11 preleggi) è stato correttamente peraltro inapplicato dal giudice di merito, conformità a consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, sentenze nn. 1565/2000 e 1047/98 di questa Corte).
3- Con il terzo motivo si denuncia (testualmente) : violazione e falsa applicazione dell'art. 900 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa e insufficiente inmotivazione sul punto relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Titolo 3° N.T.A.
7. Deduce la OL che, avendo la controparte chiesto "l'arretramento delle pareti finestrate (e Missy non anche della costruzione), era decisivo accertare la natura delle aperture sulla parte de qua. Sul punto la motivazione della Corte di merito avesse fatto errata applicazione dell'art. 900 C. avevo civ. e con motivazione insufficiente avesse ritenuto come veduta una apertura munita di zanziariera a ghigliottina. Tale zanzariera non 10 consentiva l'affaccio nelle varie direzioni se non con operazione fonte di pericolo>>. Se le pareti, perciò, non dovevano ritenersi "finestrate", la sentenza era andata ultra petita, trasformando una domanda tesa all'arretramento delle sole pareti finestrate in domanda tesa a conseguire il rispetto delle distanze tra costruzioni. Peraltro il OL aveva invocato a sostegno della sua domanda una norma non in vigore (l'art. 4 del Tit. 3° del P.d.F. 26.07.1972, articolo annullato dalla Regione). dai giudici) L'art. 3 (invece applicato tuttavia non imponeva alcuna distanza tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano. 3.1- Il motivo non può essere accolto. Con incensurabile, perché conforme a logica e al diritto, valutazione in fatto la Corte del merito ha ritenuto che una semplice zanzariera (che già in sé, per definizione, indica l'unica funzione destinata) non costituiva ostacolo alla cui ispectio ed alla prospectio, tanto più che metà di essa scorreva, aprendosi, sull'altra metà (questo significa apertura a "ghigliottina", sulla cui fa leva la evocazione storica vanamente 11 ricorrente). In ogni caso la domanda intesa allo arretramento delle pareti finestrate attiene alla distanza tra le costruzioni, non a quella delle costruzioni. Così come proposta,vedute dalle distinta da quella subordinata (che invece riguardava le sole vedute), rettamente è stata qualificata dal giudice di merito come inerenti le pareti, quindi la costruzione. In tale prospettazione l'aggettivo "finestrate" valeva solo a indicare a quali pareti la domanda di arretramento si riferiva. Nulla significa, infine, che l'attore in primo grado avesse invocato una norma a sostegno della sua domanda ed invece il giudice ne aveva applicato dovere del un'altra, rientrando ciò nel potere giudicante.
4. Alla stregua delle svolte considerazioni il - ricorso Va rigettato e la ricorrente condannata alle spese di questo giudizio, da liquidare come in dispositivo а favore del resistente (a. 385 c.p.c.).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna laLa Corte ricorrente alla rifusione, in favore del 12 resistente, delle spese di questo giudizio, che si liquidano in L.
3.000.000 per onorari ed in L.224600, per spese vive. HCops eras. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2000. Visual IL CANCELL RF C1 Fuolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma · 1 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 elezico 80000 : 339000 A 2 30 MAR. 2001 UFFICIO DELLE 4. 9115568 330°000 Registrato in recenta trentomile (lire p. Di (D.ssa A Il Responsa" 1130 3 (Dr. M. 100 HVW ΟΣ O I C I F F U 13