Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
Integra il delitto previsto dall'art. 316 ter cod. pen. la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l'ente concedente di essere sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto divenuto irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 8707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8707 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/02/2013
Dott. GRAMENDOLA F. P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 251
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 26888/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ST PP N. IL 18/11/1964;
avverso la sentenza n. 426/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 21/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Antonio Favario che si riporta alle conclusioni del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
TR AS PP ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado lo aveva condannato alla pena di giustizia, siccome ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 316 ter c.p., perché, sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento irrevocabile, aveva omesso di informare l'AGEA tale circostanza ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), n. 575/1965, conseguendo indebitamente un contributo pari a Euro 19.617,33 erogato per il raccolto del 2004.
Nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata decisione il ricorrente ne denuncia la erronea applicazione della legge extrapenale, richiamata nel capo di accusa e il difetto di motivazione in riferimento alla affermazione della colpevolezza, sostenendo che il modello prestampato, obbligatoriamente utilizzabile per la richiesta contributiva, non indicava alcuna menzione sulla condizione ostativa personale del richiedente, onde l'errore scusabile sulla sussistenza della norma extrapenale.
Il ricorso è inammissibile, non solo perché aspecifico, laddove reitera senza allegare ulteriori e apprezzabili motivi in diritto, la doglianza, formulata nell'atto di appello, già valutata e respinta dal giudice del gravame, ma anche perché manifestamente infondato. Ricorda infatti il collegio che la norma di cui all'art. 316 ter c.p., punisce chiunque consegua indebitamente finanziamenti o altre erogazioni dello Stato o delle Comunità Europee non solo mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ma anche mediante l'omissione di informazioni dovute.
Nel caso in esame l'imputato era sottoposto alla misura di prevenzione con decreto divenuto irrevocabile in epoca antecedente alla richiesta del contributo, e ben consapevole di tale sua condizione, non poteva ignorare il divieto, stabilito della L. n. 575 del 1965, art. 10, lett. f), di conseguire contributi, finanziamenti o altre erogazioni, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o Comunità Europee, e nel formulare la richiesta avrebbe dovuto mettere in condizioni l'ente erogante di conoscere il suo stato di sottoposto a misura di prevenzione.
Nè può invocarsi l'incolpevole ignoranza di tale divieto di legge, giacché il disposto della citata norma incriminatrice necessariamente richiama, facendole proprie e, pertanto, integratici del precetto, tutte quelle norma, che stabiliscono condizioni ostative alla percezione delle menzionate erogazioni, onde l'ignoranza dell'art. 10, lett. f) cit. non può valere a scusare la condotta o comunque a far ritenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ai sensi dell'art. 5 c.p.. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013