Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10566 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 0 56 6 / 0 1 REPUBBLIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 15/3/01 Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. ERON 23184 Rep. 3523 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 Dott. Vincenzo MAZZACANE 66 IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente Coe 0.2 AGO. 2001 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7467/99 R.G. proposto OGNETTO: VENDITA A da PROVA UE BAGS DI UE LV & C. S.N.C., già DI BE & BE, già DI BE & LA, in persona del legale rappresentante pro tempore NU LV, elettivamente L3000 CANCELLERIA domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 36/B, presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Marchi, difesa dall'Avv. Roberto Baccetti in virtù di procura speciale a margine del ricorso, EDE345203 ricorrente principale DE345204
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TA RI RA di ON ZI, Rilasciata copia legale N DIRITTI D al Sig. SCARDIGLL per diritti L. No +5 473101 20.OIT, 2001 IL CANCELLIERE controricorrente e sul ricorso incidentale iscritto al n. 10300/99 R.G. proposto da TA RI RA di ON ZI, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 80, presso lo studio dell'Avv. Antonio Malara che, con l'Avv. Umberto Pacinotti, la difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso principale notificatole il 9.4.1999, ricorrente incidentale
contro
UE BAGS DI UE LV & C. S.N.C., già DI BE & BE, già DI BE & LA, domiciliata e difesa come sopra, intimata per la cassazione della sentenza 9 ottobre-28 novembre 1998 n. 1291/98 della Corte d'appello di Firenze. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15 marzo 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per la controricorrente-ricorrente incidentale, l'Avv. Antonio Malara che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha così concluso: accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale;
inammissibilità o, in subordine, 2 rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel marzo del 1990 ZI ON, quale titolare della DI RI ZI, chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Firenze di poter sottoporre a sequestro giudiziario una macchina ricamatrice usata di marca "Baruden UH 11" di cui, a suo dire, era proprietaria ma che era materialmente detenuta dalla s.n.c. BE & LA di Campi Bisenzio, prima in forza di una vendita a prova del 1°.6.1989, non andata a buon fine per l'esito sfavorevole della prova, e poi di un contratto di locazione del 10.1.1990, per il canone mensile di £ 500.000, al termine del quale la conduttrice, anziché restituire il macchinario, lo aveva trasportato in luogo diverso utilizzandolo senza titolo. Eseguito il sequestro, la ON convenne in giudizio, avanti il Tribunale Fiorentino, la s.n.c. BE & LA, chiedendo accertarsi la proprietà del bene in capo ad essa attrice e condannarsi controparte al pagamento in suo favore della somma di £ 500.000 pari ad una mensilità del canone di locazione, nonché al risarcimento del danno. La convenuta si difese sostenendo che era divenuta proprietaria della macchina in forza del contratto di vendita, prodotto in atti, che aveva già pagato all'attrice una parte consistente del prezzo, per £ 27.200.000, che aveva sospeso i pagamenti in seguito al provvedimento di sequestro e che il contratto di locazione era nullo in quanto privo di causa. Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che, 3 accertata la sua proprietà sul bene, si condannasse l'attrice al risarcimento in suo favore del danno conseguente al sequestro. La ON replicò che la somma di £ 27.200.000 versata dalla convenuta atteneva alla locazione di un fondo di proprietà di suo marito US ER. All'esito dell'istruttoria e previa imposizione al sequestrante di una cauzione di £ 50.000.000, il Tribunale, con sentenza del 17.8.1993, rigettò le domande attoree ma convalidò il sequestro, accertando il diritto di proprietà della società convenuta sulla macchina e condannando l'attrice al risarcimento dei danni e al pagamento di due terzi delle spese processuali, compensato il resto. Proposti gravami da entrambe le parti, la Corte d'appello di Firenze, previo espletamento di ulteriore istruttoria, ha emesso la sentenza precisata in epigrafe con la quale, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato risolto, per esito negativo della prova, il contratto 1.6.1989 di compravendita della macchina, ha condannato la s.n.c. BE & BE (già BE & LA) al pagamento, in favore della ditta RI ZI, della somma di £ 500.000 quale canone mensile di locazione, oltre IVA, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, ha rigettato la domanda risarcitoria della stessa RI & ZI e quelle proposte con l'appello incidentale di controparte, ha negato la convalida del sequestro ed ha condannato la s.n.c. BE & BE alle spese dell'intero giudizio, comprese quelle del procedimento di 4 sequestro. A sostegno della propria decisione la Corte toscana ha osservato quanto segue: - Era provato, in base alle risultanze di causa e alla incontestata documentazione in atti, che la macchina, in esecuzione del contratto di vendita 1.6.1989 per il prezzo di £ 48.000.000, era stata consegnata “in prova provvisoria” alla s.n.c. BE & LA il 20.6.1989, come da bolla sottoscritta da una delle sue titolari, e che successivamente, il 10.1.1990, quella identica macchina aveva formato oggetto di un contratto di locazione per la durata di un mese al canone di £ 500.000 e il 13.1.1990 era stata consegnata "in affitto" alla società di cui sopra, come da bolla di consegna sottoscritta dall'altra titolare di essa, contro l'emissione di fattura 31.1.1990 di detto importo da parte della DI RI ZI, - L'unica conclusione logica desumibile dalla duplice consegna del bene, "a distanza di due mesi l'una dall'altra", era che esso, dopo la prima consegna, era stato restituito alla venditrice la quale, altrimenti, non avrebbe potuto averne la disponibilità per procedere alla seconda;
- Doveva, pertanto, ritenersi provata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita per l'esito negativo della prova in esso prevista, non avendo la restituzione altra logica spiegazione, il che consentiva di affermare la piena validità del successivo contratto di locazione, a nulla rilevando quale fosse stato il motivo che aveva 5 indotto la s.n.c. BE & LA a rifiutare l'acquisto e ad accettare la meno onerosa locazione;
Quanto al pagamento della somma di £ 27.000.000, la convenuta non aveva fornito alcuna prova né della sua effettuazione a mani di ZI ON né della sua imputazione, a fronte dell'espressa contestazione avversaria basata sulla comprovata esistenza di un contratto di locazione immobiliare tra la convenuta stessa e i SI ER, figli della ON, il che giustificava detto pagamento a titolo di canoni locativi nelle mani del di lei marito US ER col quale una delle contitolari della s.n.c. BE & LA aveva riconosciuto di avere intrattenuto rapporti;
- Andava accolto, quindi, l'appello principale della DI RI ZI e rigettato l'appello incidentale, tranne che sul punto della convalida del sequestro il quale non andava convalidato, dato che, in virtù di quanto prima esposto, non lo si sarebbe dovuto concedere. Ricorre per cassazione la s.n.c. NU AG di NU LV & C., già s.n.c. BE & BE, già s.n.c. BE & LA, sulla base di nove motivi ai quali la DI RI ZI replica con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su di un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto disporsi, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza. 6 Va súbito rilevata la inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, in quanto la relativa procura ad litem risulta invalidamente apposta in calce alla copia notificata del ricorso avversario, cioè su un documento che, per ragioni di ordine logico e testuale, non può ritenersi compreso tra quelli contemplati dall'art. 83, comma 3°, cod. proc. civ., essendo diverso dall'atto di impulso processuale per il cui compimento il difensore abbisognava del mandato, con conseguente mancanza di quella contestualità che è anche garanzia di anteriorità di tale mandato rispetto alla notificazione dell'atto stesso (v., ex aliis, sent. 3121/99, 14220/99, 4679/2000). Resta tuttavia valida la procura suddetta ai fini dell'intervento del difensore all'odierna discussione orale. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, per avere la Corte fiorentina pronunziato su tre domande nuove formulate in appello dalla DI RI ZI: quella di risoluzione del contratto di compravendita, essendo stato chiesto in primo grado solo l'accertamento che la macchina era rimasta in proprietà dell'attrice a causa dell'esito negativo della prova, quella di accertamento della validità del contratto di locazione della macchina e quella di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 7 stesso codice per essere state poste a carico dell'attuale ricorrente anche le spese dell'autonomo procedimento di sequestro sebbene questo, in accoglimento della sua tesi, non sia stato convalidato. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1521 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., lamentandosi che, in accoglimento della domanda nuova della DI RI ZI, sia stato risolto il contratto di compravendita per esito negativo della prova, sebbene sia pacifico in diritto che la vendita a prova è una vendita sottoposta a condizione sospensiva, e non risolutiva. -Con il quarto motivo denunziandosi travisamento dei fatti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si rimprovera innanzitutto alla Corte di merito di aver affermato che la seconda consegna del bene era avvenuta due mesi dopo la prima, mentre, in realtà, tra l'una e l'altra erano trascorsi ben sette mesi, tempo sicuramente sufficiente per ritenere che la prova del macchinario vi fosse stata e avesse dato esito positivo. Si lamenta, poi, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice a quo nel ritenere non provate la destinazione del pagamento di £ 27.000.000 alla DI RI ZI e la sua imputazione al prezzo della vendita, sebbene dai documenti in atti fosse agevole desumere che i pagamenti erano avvenuti o direttamente a ZI ON o al di lei marito US ER il quale era 8 sicuramente legittimato a riceverli, dato che il contratto di vendita era stato da lui sottoscritto per conto della moglie, per la quale egli, come affermato nella sentenza di primo grado, agiva solitamente nella qualità di procuratore generale in virtù di un mandato tacito. Si lamenta, infine, altro travisamento consistente nell'aver ritenuto che i pagamenti suddetti fossero da imputarsi ad una locazione immobiliare, sebbene essi, nei documenti nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 in atti, fossero tutti imputati alla macchina da ricamo. e falsaCon il quinto motivo si denunziano violazione applicazione dell'art. 2729, 1° e 2° comma, cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., rimproverandosi alla Corte toscana di aver ritenuto dimostrato l'esito negativo della prova della macchina in base ad elementi presuntivi non aventi i requisiti della gravità, precisione e, soprattutto, concordanza. Con il sesto motivo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa ed insufficiente motivazione in ordine all'imputazione delle somme pagate, sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che dette somme, in quanto costituenti la prestazione principale del compratore, testimoniassero inconfutabilmente, a prescindere dalla successiva locazione, la conclusione ed il perfezionamento del contratto di compravendita. Con il settimo motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 3 cod. - proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1474, 1521, 1376 e 1418 cod. civ. in relazione all'art. 1325 stesso codice si sostiene che, poiché ciascuna delle parti aveva adempiuto la propria prestazione principale, doveva logicamente ed inevitabilmente concludersi che la prova della macchina aveva avuto esito positivo, che la proprietà della stessa si era trasferita all'acquirente e che, quindi, il successivo fittizio contratto di locazione era radicalmente nullo per mancanza di causa, come esattamente ritenuto dal primo giudice. Con l'ottavo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per essersi omesso di valutare come, in presenza della provata esecuzione della compravendita, né la bolla di consegna del gennaio 1990 né il coevo contratto di locazione fossero idonei a dimostrare la sopravvenuta inefficacia della vendita a causa dell'esito negativo della prova. -Con il nono motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia si sostiene che la tesi della successiva presa in locazione di un macchinario già dimostratosi, nella prospettiva avversaria, come inadatto alle esigenze della s.n.c. BE & LA era quanto meno inverosimile e richiedeva una esauriente e rigorosa motivazione, mentre la Corte toscana aveva completamente sorvolato sul punto e non aveva preso in considerazione quanto fatto presente dall'odierna ricorrente, cioè che “l'onnipresente marito della ON, ER US, ex 10 appartenente alla Guardia di Finanza e factotum di ambedue le aziende...aveva il potere di fatto di interferire anche nella gestione amministrativa" della s.n.c. BE & LA e che la successiva locazione si spiegava appunto con tale interferenza ed era stata “indotta e voluta per fini non molto chiari, ma certo riconducibili ad un interesse della ON ZI (ad es. la mancata fatturazione dei 27.000.000 già riscossi), dallo stesso ER US”. Tutti i su esposti motivi, eccettuato il secondo del quale si dirà in séguito, sono immeritevoli di accoglimento. Non sussiste, in primo luogo, la lamentata violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. (1° motivo): Non con riguardo alla dichiarata risoluzione del contratto di compravendita (da intendersi più propriamente come dichiarazione della sua inefficacia per il mancato verificarsi della condizione sospensiva rappresentata dall'esito favorevole della prova), poiché una domanda in tal senso deve ritenersi formulata dalla ON sin dal primo grado del giudizio, dove tra le parti, sul pacifico presupposto dell'avvenuta conclusione di una vendita a prova, si disputava proprio sull'esito di tale prova e sulla conseguente appartenenza della macchina all'una o all'altra, nel che erano insite, più che implicite, le contrapposte pretese di far dichiarare inefficace ed inoperante, oppure operante ed efficace il contratto;
- Non con riguardo alla accertata validità del contratto di 11 locazione, poiché anche questo punto ebbe a far parte del thema decidendum sin dalle prime battute della controversia, avendo sempre sostenuto la ON che alla vendita divenuta inefficace era seguita la locazione dello stesso macchinario ed avendo chiesto il pagamento del relativo canone appunto sul presupposto della validità ed efficacia di tale contratto;
- Non con riguardo alla condanna agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulla somma di £ 500.000, poiché quest'ultima condanna non si rinviene affatto nella sentenza impugnata e la prima è limitata agli “interessi legali dalla domanda al saldo" la cui richiesta doveva ritenersi compresa in quella di pagamento del canone di locazione. Del pari insussistente è la pretesa violazione dell'art. 1521 cod. civ. (3° motivo), in quanto l'aver dichiarato risolto, anziché inefficace, il contratto per il mancato avveramento della condizione sospensiva dell'esito positivo della prova, rappresenta soltanto un'imprecisione terminologica priva di qualsiasi incidenza sulla sostanza della decisione. Irrilevante è, poi, l'inesattezza in cui è incorsa la Corte di merito in ordine al tempo, due mesi anziché sette, intercorso tra le due consegne dello stesso identico macchinario, dal momento che pochi righi prima la stessa Corte aveva dato atto essere avvenuta la prima consegna il 20.6.1989 e la seconda il 13.1.1990, cioè a distanza di sette mesi l'una dall'altra, la qual cosa rende evidente che si tratta di un 12 semplice lapsus calami il quale, in ogni caso, non incide minimamente sull'iter logico della sentenza impugnata secondo cui era la duplicità delle consegne, poco importa di quanto distanziate, a dimostrare in sé e per sé che tra l'una e l'altra vi era stata restituzione del bene da parte della allora s.n.c. BE & BE alla ditta RI ZI e che, quindi, il contratto di compravendita era divenuto inoperante a causa dell'esito negativo della prova. Priva di pregio, inoltre, è la censura riguardante il pagamento di £ 27.000.000 (4° motivo), limitandosi la società ricorrente a sostenere genericamente, in contrasto con l'accertamento incensurabilmente compiuto dalla Corte toscana, che erano documentalmente provati sia quel pagamento, in parte alla ON e in parte a suo marito US ER, sia la sua imputazione al prezzo di vendita della macchina, -come le avrebbe imposto il senza tuttavia fornire alcuna indicazione principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in ordine alla natura e al preciso contenuto dei documenti dai quali si sarebbe dovuta desumere la prova suddetta, il che impedisce a questa Corte di 1 verificarne il requisito della decisività a fronte dell'affermazione della Co sentenza impugnata secondo cui nessuna prova era stata fornita circa il pagamento della somma a mani della ON e circa la sua imputazione. Pure infondata è la doglianza di violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. (5° motivo), in quanto il giudice d'appello, lungi dall'utilizzare elementi indiziari labili e non coordinati tra loro, ha 13 fondato il proprio convincimento, come si è visto, sulla accertata circostanza della doppia consegna dello stesso macchinario alla soc. BE & BE, una volta il 20.6.1989 e altra volta il 13.1.1990, dal che ha tratto la conseguenza, l'unica possibile sul piano logico, che medio tempore il bene era stato restituito e che, quindi, la compravendita era divenuta inoperante a causa dell'esito negativo della prova. Alla censura di omessa ed insufficiente motivazione in ordine all'imputazione delle somme pagate (6° motivo) si è già data implicita risposta nell'esaminare il quarto motivo. Il motivo (settimo) col quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1474, 1521, 1376 e 1418 cod. civ. in relazione al 1325 cod. civ. è chiaramente tautologico, postulando come provato un fatto che la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente insussistente, ossia l'esito positivo della prova della macchina e, quindi, l'efficacia del contratto di compravendita, dal che l'assoluta inconsistenza della prospettata ipotesi del carattere fittizio del successivo contratto di locazione e della sua nullità per mancanza di causa. Analoga considerazione vale per la lamentata violazione dell'art. 2697 cod. civ. (8° motivo), risolvendosi in una mera petizione di principio l'assunto di comprovata esecuzione del contratto di compravendita che il giudice d'appello ha invece accertato come inefficace per l'esito negativo della prova, così da giustificare la successiva locazione del macchinario. 14 Anche infondato è, infine, il motivo (nono) col quale si adombrano non ben precisate oscure manovre di US ER dirette a confondere e ad alterare la realtà documentale, come a voler porre in dubbio l'idoneità e la veridicità dei documenti comprovanti le due successive consegne del macchinario in esecuzione di due distinti contratti, il primo dei quali, di vendita a prova, divenuto inefficace per l'esito negativo di tale prova, pretendendosi non si sa bene quale motivazione al riguardo da parte della Corte di merito al di fuori di qualsiasi effettiva e formale contestazione, nella sede opportuna, della genuinità di quei documenti. Come si accennava all'inizio, deve trovare accoglimento, invece, il secondo motivo di ricorso, riguardante le spese del procedimento di sequestro, essendo evidente che la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata negata la convalida di tale sequestro, concesso ante causam ad iniziativa della DI RI ZI di ON ZI (statuizione ormai intangibile perché non impugnata da tale DI) si pone in insanabile conflitto, in assenza di qualsiasi motivazione al riguardo, con quella di condanna dell'appellata s. n. c. BE & BE (ora NU AG di NU LV & C.) a pagare anche le spese di detto procedimento nella misura di £ 2.000.000. Alla stregua delle osservazioni che precedono, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e vanno rigettati il primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo del ricorso 15 principale, si impone l'accoglimento del secondo motivo di quest'ultimo ricorso, con conseguente rinvio della causa, in relazione ad esso, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo di quello principale e rigetta gli altri motivi di quest'ultimo ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del presente procedimento, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLI IL CONSIGLIERE ESTENSORE was - IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna - 80000 TOT. 330000 Roma - 2060 2001 DE IL PANCELLIENTEQ UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in OTT. 2001 - 4 Serie 4 43900 330.000 (lire trecentabrenter versate p. 11 Dirigente Area Servizi upy (Dott.ssa Maria ZI 1 Responsabile Servizi ft udent (Dr. M. R ICH IND