Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
L'esclusione dell'applicazione delle misure di sicurezza in conseguenza dell'estinzione della pena postula che la pena stessa sia estinta nella sua totalità e non soltanto in parte.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla recidiva in caso di estinzione della penaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Fa sempre piacere registrare che la Corte di suprema di cassazione, specie se nella sua più alta espressione, prende posizione per interpretazioni in favorem rei piuttosto che contra reum. Non fa mai piacere, però, quando si debba prendere atto che queste posizioni "virtuose" si prestano a rilievi in chiave critica o lasciano senza risposta alcuni interrogativi. È il caso della sentenza in rassegna. Risparmiamo volentieri al lettore il riepilogo della questione controversa sottoposta all'esame del Collegio per avervi già accennato in sede di presentazione dell'ordinanza di rimessione ex art. 618 c.p.p., in questa Rivista, 2011: si trattava di stabilire se possa essere contestata la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 995
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 28761/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO UR, N. IL 01/01/1979;
avverso la sentenza n. 3132/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 01/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
dito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 11/2/08, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale monocratico di Milano ha dichiarato il cittadino marocchino DA UR colpevole di violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13 bis - per essere illegalmente rientrato in Italia dopo esserne stato espulso il 17/10/03, in esecuzione di provvedimento emesso il 29/3/03 dal Magistrato di sorveglianza di Varese in applicazione di misura di sicurezza ordinata con sentenza di condanna a 6 anni di reclusione per violazione delle leggi sugli stupefacenti pronunciata nel 1999 dal GIP del Tribunale di Sondrio - e per tale reato, accertato in Rho il 16/1/08, lo ha condannato a 2 anni di reclusione.
La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 1/12/08 che ha respinto il gravame dell'imputato. Contro tale pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce quattro motivi di gravame. Con il primo motivo sostiene che la misura di sicurezza dell'espulsione doveva ritenersi caducata, ai sensi dell'art. 210 c.p., comma 2, per essere sulla pena irrogata in forza della sentenza di condanna con cui era stata ordinata applicabile l'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006. Con il secondo motivo sostiene che il provvedimento di espulsione doveva ritenersi comunque illegittimo, in quanto non era stata data all'imputato la possibilità di difendersi nel procedimento davanti al Magistrato di sorveglianza non essendogli stato notificato il relativo avviso.
Con il terzo motivo il difensore contesta l'affermazione di responsabilità del suo assistito richiamando il principio di libera circolazione sancito dalla convenzione di Schengen, sull'assunto che l'elemento soggettivo del reato sarebbe escluso dalla convinzione del predetto di potere fare rientro in Italia avendo ottenuto permesso di soggiorno in altro stato della Unione Europea, la Spagna. Con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura della pena.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Correttamente invero la Corte di appello ha rilevato che al momento dell'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006 il DA aveva già espiato parte della pena inflittagli con la sentenza che ne ha ordinato l'espulsione, mentre l'esclusione dell'applicazione delle misure di sicurezza in conseguenza dell'estinzione della pena postula che la pena stessa sia estinta nella sua totalità e non soltanto in parte (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 21/11/94, Mastrovillo, rv.200.846).
Quanto al secondo motivo di ricorso è sufficiente rilevare che contro i provvedimenti propedeutici all'esecuzione dell'espulsione, che peraltro il primo giudice ha evidenziato essere stati regolarmente notificati all'imputato, non risulta essere stato proposto alcun gravame.
È di tutta evidenza poi che il permesso di soggiorno che secondo la difesa il DA avrebbe ottenuto in Spagna non può in alcun modo, attesa l'autonomia degli ordinamenti degli Stati che fanno parte dell'Unione europea in materia di pubblica sicurezza, ritenersi equivalente all'autorizzazione da parte delle Autorità italiane a rientrare nel nostro Paese;
del che l'imputato con il tentativo di fuga e il comportamento in occasione dell'arresto ha dimostrato di essere ben consapevole.
La sentenza impugnata non merita infine censura neppure per quanto concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura della pena, che i giudici del merito hanno adeguatamente giustificato con la gravità del fatto per cui è stata disposta l'espulsione e la dimostrata insofferenza del DA ai controlli.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010