Sentenza 7 gennaio 2008
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia - querela per il delitto di falso giuramento, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato.
Commentario • 1
- 1. Reato di falso giuramento: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2008, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2008 |
Testo completo
Sentenza n. 801 camera di consiglio del 07.01.2008
[n. 21 ruolo udienza] 5 007 /0 8 REG. GEN. n. 047596 / 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VI Penale
composta dai signori magistrati: Dott. Adolfo Di Virginio presidente Dott. Bruno Oliva consigliere
Dott. Antonio S. Agrò. consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere rel. Dott. Domenico Carcano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GI NI, nato a [...] il [...], avverso il decreto di archiviazione emesso il 03.02.2006 dal G.I.P. del Tribunale di Torino nel procedimento penale iscritto nei confronti di GI ZI, nato a [...] il 21.04.1974, per il reato di falso giuramento (art. 371 co. 1 cp); esaminati gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale in Sede (sost. P.G. dott.
Vittorio Meloni), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette la memoria difensiva depositata il 21.12.2007 nell'interesse del ricorrente in replica alle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale.
Ritenuto in fatto e in diritto che:
• a seguito di denuncia-querela proposta da NI GI per il reato di falso giuramento in giudizio civile nei confronti del nipote (figlio del fratello) ZI GI il Procuratore della Repubblica di Torino iscriveva procedimento penale nei confronti di ZI GI, richiedendo all'esito delle indagini- l'archiviazione degli atti per ritenuta carenza del dolo integrante l'ipotizzato reato di cui all'art. 371 cp;
richiesta formulata il 24.2.2005, cui si opponeva ex art. 410 cpp il querelante;
. il g.i.p. del Tribunale di Torino, non fissando udienza camerale né pronunciandosi sulla inammissibilità dell'opposizione del querelante, con
avverso tale decreto del g.i.p. del Tribunale di Torino ricorre per cassazione (mediante il proprio difensore) NI GI, deducendo violazione delle legge processuale (art. 410, co. 2-3, cpp) per avere il g.i.p. sabaudo completamente ignorato la formale opposizione all'archiviazione di esso GI, in merito alla quale ha omesso ogni pur doverosa pronuncia di inammissibilità ovvero (dopo eventuale udienza camerale) di rigetto della proposta istanza di prosecuzione delle indagini preliminari;
.il ricorso è manifestamente infondato (e, per ciò, inammissibile), poiché -se è pur vero che l'archiviante g.i.p. si astiene dall'esprimere qualsiasi valutazione sull'opposizione interposta in presunta veste di persona offesa dal reato da NI
GI (il decreto di archiviazione è deprecabilmente compilato mediante timbro recante un sintetico preformato modulo di archiviazione)- siffatta omissione è in concreto priva di conseguenze giuridico-processuali, anche in relazione all'effettivo interesse del ricorrente al mezzo di impugnazione (art. 568 co. 4 cpp), sì da non potersi controvertere di alcuna concreta lesione del diritto al contraddittorio in pregiudizio dell'odierno ricorrente;
in vero in relazione al reato di falso giuramento per cui è stato indagato
ZI GI il ricorrente non assume la posizione di persona offesa in senso tecnico, trattandosi di reato contro l'amministrazione della giustizia, che è il solo soggetto passivo del reato, tale qualifica non potendo competere alla persona eventualmente danneggiata (in modo diretto o indiretto) dalla presunta falsità del giuramento deferito in un giudizio civile;
+impregiudicata ogni facoltà della persona danneggiata dal reato di cui all'art. 371 co. 1 cp di tutelare le proprie ragioni nella diversa sede civile, la prevalente giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha espresso l'orientamento (da cui l'odierno collegio non ritiene di decampare) che il reato di falso giuramento non offende interessi privati, bensì il regolare corso della giustizia (bene giuridico protetto), laonde non è configurabile una legittimazione all'opposizione contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero da parte di un soggetto che affermi una lesione di un suo personale interesse (persona danneggiata) per effetto del reato di falso giuramento (cfr., ex plurimis, oltre alla decisione citata dal requirente P.G.,
Cass. Sez. 6, 10.6.2003 n. 36328, Gifuni, rv. 226735: "Il reato di falso giuramento è delitto contro l'amministrazione della giustizia e mira a tutelare l'intera collettività, pertanto la persona singola che abbia subito anche un danno diretto può assumere la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero");
2 . alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, così deciso il 7 gennaio 2008
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.RE Adolfo DiVirzini Giacomo Paoloni 0 0 0 5
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 GEN 2008
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