Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 40762
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Sentenza 30 aprile 2015

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In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito che, prendendo come base la pena minima edittale, la riduca sensibilmente per effetto della concessione di due distinte circostanze attenuanti, non è tenuto ad una specifica motivazione sull'entità di ciascuna diminuzione, non avendo l'imputato diritto di ottenere il massimo della diminuzione per la concessione delle attenuanti e potendo desumersi dalle stesse ragioni che giustificano il riconoscimento delle circostanze il criterio adoperato per l'esercizio del potere discrezionale di graduazione della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 40762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40762
    Data del deposito : 30 aprile 2015

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