Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito che, prendendo come base la pena minima edittale, la riduca sensibilmente per effetto della concessione di due distinte circostanze attenuanti, non è tenuto ad una specifica motivazione sull'entità di ciascuna diminuzione, non avendo l'imputato diritto di ottenere il massimo della diminuzione per la concessione delle attenuanti e potendo desumersi dalle stesse ragioni che giustificano il riconoscimento delle circostanze il criterio adoperato per l'esercizio del potere discrezionale di graduazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 40762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40762 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
40 7 6 2 / 15 62 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2221 Alfredo Teresi - Presidente - PU - 30/04/2015 Gastone REzza R.G.N. 52759/2014 Aldo Aceto Relatore - RE Gentili : Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. RO IA RO, nato a [...] il [...], ་ ེ • 2. CA AR IS, nato a [...] il [...], .
3. La FE IO OV, nato a [...] l'[...], 4. OS IR NE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 15/05/2014 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del RO e del CA, e per il rigetto degli altri ricorsi;
udito, per il La FE, l'avv. Angela Maria Odescalchi, sostituto processuale dell'avv. OV Tedesco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15/05/2014 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di quello stesso capoluogo, riconosciuta a RO IA RO la circostanza attenuante della collaborazione, ha rideterminato la maggior pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed ha conseguentemente revocato la pena accessoria;
assorbita la condotta contestata al La FE IO OV al capo 17 della rubrica, in quella di cui al capo 14, ed esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la maggior pena inflittagli in primo grado nella misura di quattordici anni, un mese e dieci giorni di reclusione;
ha confermato nel resto la condanna alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione inflitta : a CA AR IS e OS IR NE. Tutti gli imputati rispondono a vario titolo del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, il La FE IO OV con il ruolo di coordinatore e organizzatore, gli altri di partecipi), nonché dei vari reati-scopo di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, cit., rubricati ai capi 6, 7, 11, 16, 17, 20 (La FE IO OV, da solo o in ! concorso con altri imputati non ricorrenti), 13 (CA AR e La FE IO OV), 14 (RO IA TR e La FE IO OV), 19 (La FE IO - OV e OS IR NE), commessi in Olbia e altrove dal 2004 al luglio : 2008. 2. Per l'annullamento della sentenza propongono ricorso i sigg.ri RO IA RO, CA AR IS, La FE IO OV e OS IR NE.
3.Il RO articola, per il tramite del difensore di fiducia, due motivi.
3.1.Con il primo eccepisce manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per il reato di cui al capo 14, nella misura ritenuta congrua di quattro mesi di reclusione, contraddittoria rispetto all'aumento della pena inflitta dal Tribunale di Milano con sentenza del 25/05/2005 nella misura di sei mesi di reclusione.
3.2.Con il secondo eccepisce carenza di motivazione in punto di determinazione della pena per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 perché la circostanza attenuante di cui al comma 7 è stata immotivatamente applicata nella misura minima. 2 4.CA AR IS articola, per il tramite del difensore di fiducia, unico motivo di ricorso con il quale eccepisce inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato associativo.
5.La FE IO OV articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi.
5.1.Con il primo eccepisce, inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 649, cod. proc. pen., e deduce, al tal fine, d'esser stato condannato per fatti che sono già stati irrevocabilmente accertati con sentenza del 28/10/2011 della Corte di appello di Cagliari.
5.2. Con il secondo eccepisce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al suo ruolo di promotore ed organizzatore del sodalizio ed al concorso nei reati-fine, automaticamente ritenuto dai giudici di merito in virtù del suo ruolo apicale.
6.Il OS articola, per il tramite del difensore, i seguenti motivi.
6.1. Con il primo eccepisce la violazione dell'art. 178, cod. proc. pen., perché la richiesta di rinvio dell'udienza del 13/03/2014, già fissata per la discussione, è stata disattesa dalla Corte di appello nonostante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze deliberata dalle Camere Penali.
6.2.Con il secondo eccepisce la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza di aver preso parte all'accordo associativo ed al programma delinquenziale, nonché della sussistenza del reato di cui al capo 19 della rubrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 7.I ricorsi sono inammissibili 8.BU IA RO era stato condannato in primo grado alla pena di cinque anni di reclusione così determinata: ritenuto il vincolo della continuazione : e più grave il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le attenuanti generiche nella loro massima estensione, la pena base era stata quantificata nella misura di sei anni e otto mesi di reclusione ed era stata ulteriormente aumentata di due mesi di reclusione per ciascuno dei due delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati al capo 14, ed ulteriormente aumentata di sei mesi di reclusione per i fatti per i quali il 28/02/2005 fu arrestato a Milano in flagranza di reato e irrevocabilmente condannato da quel 3 Tribunale con sentenza del 25/02/2005. Sulla pena totale così ottenuta (sette anni e sei mesi di reclusione), il G.u.p. aveva applicato la riduzione per il rito.
8.1.La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha operato la relativa diminuzione sulla pena base rideterminandola nella misura di cinque anni di reclusione, rigettando le altre richieste relative all'ulteriore diminuzione del trattamento sanzionatorio.
8.2.Il primo motivo è manifestamente fondato.
8.3.1 Giudici distrettuali hanno ampiamente spiegato, con la non modesta quantità e la migliore qualità dello stupefacente, le ragioni per le quali hanno ritenuto più che congruo e niente affatto contraddittorio il maggior aumento di pena (nella misura di sei mesi di reclusione a fronte degli iniziali tre anni) applicato per i fatti già oggetto di condanna da parte dei giudici milanesi. Si tratta di valutazione non irragionevole e non sindacabile da questa Suprema Corte.
8.4.E' palesemente infondato anche il secondo.
8.5.Secondo un risalente indirizzo, condiviso dal Collegio, in tema di applicazione di circostanze attenuanti non vi è obbligo specifico di motivazione sulla entità di ciascuna diminuzione quando il giudice di merito, prendendo come base la pena minima edittale, riduca sensibilmente detta pena per effetto della concessione di due distinte ed autonome attenuanti. In questo caso, non avendo l'imputato nessun diritto di ottenere il massimo della diminuzione per la concessione delle attenuanti, e nessun interesse a dolersi della sensibile diminuzione effettuata sul minimo edittale, é sufficiente la sola indicazione delle ragioni che giustificano l'esistenza delle circostanze, valendo le stesse a dimostrare come sia stato fatto uso da parte del giudice di merito del potere discrezionale relativo alla graduazione della pena (Sez. 1, n. 5240 del : 02/10/1979, Caputa, Rv. 145084).
9. Il CA, che non ha mai contestato, nemmeno in appello, la consumazione del reato-fine di cui al capo 13, lamenta la carenza della motivazione della condanna fondata, afferma, esclusivamente sulle conversazioni intercettate, riportate tal quali e senza alcuna argomentazione logico giuridica che ne supporti la attitudine dimostrativa della sua partecipazione al sodalizio.
9.1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
9.2.Nel rispondere ai ben diversi e decisamente più pregnanti motivi di appello, i giudici distrettuali hanno indicato con chiarezza gli elementi in base ai quali hanno ritenuto l'organico inserimento dell'imputato nel sodalizio diretto dal La FE, traendoli non solo dalle conversazioni telefoniche e dai dialoghi intercorsi tra IO OV ed IO La FE (sintetizzati nei contenuti e 4 commentati nella loro valenza probatoria), ma anche dalla spedizione punitiva posta in essere ai danni dell'imputato per il recupero dei proventi dell'attività di spaccio da lui non versati ai fratelli La FE, dalle dichiarazioni del collaborante LA e dall'arresto del 03/03/2008 del CA stesso e del LA che gli aveva appena recapitato, per conto dei fratelli La FE, tre chilogrammi di hashish da destinare al successivo smercio (circostanza, quest'ultima, che la Corte di appello ha ritenuto dimostrativo del rinsaldato "pactum sceleris").
9.3.L'attitudine di tali elementi a dimostrare l'assunto accusatorio non è questione che possa essere rimessa in discussione in questa sede, una volta che sia stato escluso il travisamento della prova e che le conclusioni non appaiano, come nel caso in esame, niente affatto manifestamente illogiche rispetto alle premesse. 10.Il primo motivo del ricorso del La FE è generico e manifestamente infondato. 10.1. L'imputato si limita a lamentare l'affermata insussistenza dell'identità del fatto oggetto dell'odierna regiudicanda con quello già oggetto di condanna irrevocabilmente pronunciata dalla stessa Corte di appello il 28/10/2011, ma aldilà di generiche indicazioni non si spinge, omettendo del tutto di confrontarsi con gli specifici argomenti di fatto (prima ancora che di diritto) che hanno indotto i Giudici distrettuali a rigettare l'analoga eccezione proposta in sede di appello (decisiva la circostanza che la partecipazione all'associazione per delinquere per la quale l'imputato ha già riportato condanna irrevocabile è successiva a quella per la quale si procede). 10.2.E' generico, manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità il secondo motivo di ricorso. 10.3.Per quanto attiene il ruolo apicale disimpegnato dall'imputato nel sodalizio criminoso, rileva il Collegio che la doglianza in parte riprende alla lettera i medesimi argomenti già sottoposti alla Corte di appello, in parte si fonda su questioni nuove, perché la credibilità intrinseca ed estrinseca dei due collaboranti non solo non era mai stata devoluta alla Corte di appello nei termini in cui lo è oggi, ma era stata addirittura ritenuta implicitamente sussistente allorquando su tali dichiarazioni egli aveva fondato le sue difese per affermare in appello il proprio ruolo di mero partecipe. Non una sola parola, invece, viene spesa per confutare gli specifici argomenti illustrati nella sentenza impugnata (pagg. da 40 a 45) a sostegno del confermato ruolo apicale svolto dall'imputato nell'associazione per delinquere diretta insieme con i fratelli. 10.4. Per quanto riguarda, invece, il concorso nei reati-fine occorre evidenziare che, diversamente da quanto sostiene l'imputato, la Corte di appello 5 non ne ha mai sostenuto la responsabilità in base alla proprietà transitiva del proprio ruolo associativo, ma, coerentemente agli argomenti devoluti con lo specifico motivo di appello (del tutto eccentrici, sul punto, rispetto a quello . odierno), ha escluso che l'affermazione di tale responsabilità si fondasse sulle sole dichiarazioni dei collaboratori (la cui credibilità era stata contestata a questi soli fini), indicando capo per capo gli elementi di prova ulteriori e diversi rispetto a quelli dichiarativi e sottolinenando come anche il Giudice di prime cure, nel ricostruire i fatti, avesse escluso la penale responsabilità per quelli che si fondavano sulle sole dichiarazioni rese dai collaboratori. In questo ben più ampio contesto, il ruolo apicale svolto dal ricorrente funge solo da collante che consente una lettura unitaria ed organica dei fatti compendiati nelle singole imputazioni, ricomposti nella trama associativa di cui sono stati ritenuti espressione. E' perciò del tutto priva di fondamento (ed anche fuori tema) la critica del ricorrente che, peraltro, nel denunziare il malgoverno dell'art. 192, cod. proc. pen., propone questioni (fattuali) del tutto parcellizzate e diverse da quelle devolute ai Giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sulla sola attendibilità dei chiamanti in correità. 11.Anche il ricorso del Sinalos è generico, manifestamente infondato e comunque proposto per motivi non consentiti dalla legge. 11.1. Il primo motivo è palesemente infondato. 11.2.Va condivisa la decisione della Corte di appello di non riconoscere effetto alla proclamazione della astensione dalle udienze indetta, in violazione dell'art. 2, comma 1, del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, senza il necessario preavviso di 10 giorni, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, comma 7, legge 12 giugno 1990, n. 146, e senza l'indicazione della durata. 11.3.Il rilievo è decisivo perché, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di differimento dell'udienza avanzata dal difensore dell'imputato che, all'udienza del 13/03/2014, aveva dichiarato di aderire all'astensione a oltranza dalle udienze deliberata dall'Assemblea dell'Ordine forense di Cagliari e Sassari senza il rispetto del temine di preavviso e senza l'indicazione di un termine finale. 11.4. L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, giacché costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà (Sez. U., n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346), il quale impone il rinvio anche dell'udienza camerale a partecipazione non necessaria (in questo senso, Sez. 3, n. 19586 del 19/03/2014, Pierri, Rv. 259440) purché posto in essere nel rispetto e nei limiti 6 indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione che ha valore di fonte normativa secondaria vincolante "erga omnes" (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926; cfr., altresì, Sez. U, n. 26711 del 2013, cit.) 11.5.Ne consegue che il diniego del rinvio è stato legittimo. 11.6.Il secondo motivo è generico e proposto per motivi non consentiti dalla legge. 11.7.La Corte di appello, e ancor prima il Giudice dell'udienza preliminare, hanno indicato ed illustrato con dovizia di particolari i plurimi elementi di prova in base ai quali è stata ritenuta certa la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso e la detenzione di tre chilogrammi di hashish consegnatigli dai La FE per il successivo smercio (capo 19). I giudici di merito, in particolare, hanno riportato i numerosi dialoghi intercorsi con i fratelli La FE dai quali, a loro giudizio (che appare a questa Suprema Corte non manifestamente illogico), emerge l'evidente rapporto fiduciario che li legava all'imputato nel suo ruolo di persona dedita all'attività di smercio della sostanza fornita dai capi ai quali doveva rendere il conto utilizzando, allo scopo, utenze dedicate. Un rapporto fiduciario, ulteriormente avallato dalle notizie che l'imputato forniva ai fratelli circa per esempio - la perquisizione subita dal CA verso la fine del mese di gennaio 2008, o dalla proposta che aveva fatto loro di dotarsi di uno strumento per poter conversare in tutta sicurezza;
un rapporto fiduciario che aveva comportato anche la sua partecipazione alla spedizione punitiva ai danni del CA e che si sarebbe protratto anche successivamente ai fatti per i quali si procede, nella collaborazione in particolare prestata ai La FE nel 2009. 11.8.Il ricorrente non contesta il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma si limita ad affermare, in modo generico, che la prova della sua responsabilità non si può fondare esclusivamente sull'intercettazione delle conversazioni telefoniche e deducendo, contrariamente all'evidenza, che al massimo egli spacciava per sé solo. 11.9.Il tentativo di interpretare in modo diverso il contenuto delle conversazioni telefoniche, avvalendosi anche del richiamo ad atti del processo (e dunque estranei al testo della motivazione), gli interrogativi e le esclamazioni dei quali è infarcito il ricorso che rifugge dal confrontarsi con le ragioni della sua condanna come emergono dalla motivazione della sentenza, lo rendono del tutto inammissibile perché generico e perché attinge a motivi fattuali non consentiti in questa fase di legittimità. 11.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento 7 nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/04/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Alfredo Teresi Veda Voola : DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 OTT 2015 CANCELL RE 心 UA AN 甜 8