Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2005, n. 22182
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Sentenza 31 maggio 2005

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In tema di estradizione attiva, la condizione apposta dallo Stato straniero, che in Italia sia offerta all'estradando, condannato con sentenza definitiva all'esito di giudizio svoltosi in contumacia, la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa, deve intendersi rispettata qualora l'interessato si sia potuto avvalere dell'istituto della revisione, fermo restando che il ricorso a tale mezzo di impugnazione è consentito secondo le regole del nostro ordinamento e quindi nel rispetto dei limiti di ammissibilità. (In motivazione si è chiarito che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente al Paese richiesto di negare l'estradizione quando ritenga che la procedura contumaciale non ha soddisfatto i diritti minimi di difesa e cioè quelli di cui all'art. 6 CEDU, ma, una volta concessa l'estradizione, l'unica condizione apponibile deve riferirsi all'utilizzazione degli strumenti previsti dall'ordinamento interno per la celebrazione di un nuovo processo, mediante gli istituti della rimessione in termini o della revisione, secondo le regole di ammissibilità proprie di essi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2005, n. 22182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22182
    Data del deposito : 31 maggio 2005

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