Sentenza 31 maggio 2005
Massime • 1
In tema di estradizione attiva, la condizione apposta dallo Stato straniero, che in Italia sia offerta all'estradando, condannato con sentenza definitiva all'esito di giudizio svoltosi in contumacia, la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa, deve intendersi rispettata qualora l'interessato si sia potuto avvalere dell'istituto della revisione, fermo restando che il ricorso a tale mezzo di impugnazione è consentito secondo le regole del nostro ordinamento e quindi nel rispetto dei limiti di ammissibilità. (In motivazione si è chiarito che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente al Paese richiesto di negare l'estradizione quando ritenga che la procedura contumaciale non ha soddisfatto i diritti minimi di difesa e cioè quelli di cui all'art. 6 CEDU, ma, una volta concessa l'estradizione, l'unica condizione apponibile deve riferirsi all'utilizzazione degli strumenti previsti dall'ordinamento interno per la celebrazione di un nuovo processo, mediante gli istituti della rimessione in termini o della revisione, secondo le regole di ammissibilità proprie di essi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2005, n. 22182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22182 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 31/05/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2219
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 46503/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR VA nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta il 2/11/2004 con la quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di revisione presentata avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo in data 10/12/90, divenuta irrevocabile il 30/1/92, con la quale era stato condannato per i delitti di associazione mafiosa e tentato omicidio alla pena di anni 15 di reclusione;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona di Dr. PE Veneziano chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
L'istanza di revisione veniva presentata dal EC, assumendo che era sopravvenuto un consistente materiale probatorio idoneo a dimostrare la sua estraneità dal delitto di tentato omicidio di PE EC e consistente nella avvenuta dimostrazione che egli si trovava fuori dalla Sicilia e nelle dichiarazioni di DO GA che si era assunto la responsabilità del fatto. Numerosi testi avrebbero potuto deporre sul fatto che il condannato si trovava in Spagna nel dicembre del 1982 e si era allontanato già dal 1981 per cui non sussistevano neppure gli elementi di prova in relazione al delitto associativo. Il condannato aggiungeva che il processo celebrato a Palermo si era svolto in contumacia, senza che egli avesse potuto difendersi e che nel procedimento per la sua estradizione dalla Spagna, quella Autorità giudiziaria aveva disposto la consegna allo Stato Italiano a condizione che gli venisse data la possibilità di impugnare la sentenza pronunciata in contumacia. La Suprema Corte si era già pronunciata sull'argomento con la sentenza Sez. 1^ del 21 ottobre 2003 n. 49384 che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto avverso il cumulo pene per omesso perfezionamento della procedura di estradizione condizionata rilevando che esisteva nel nostro ordinamento l'istituto della revisione per cui, secondo il ricorrente tale giudizio doveva essere obbligatoriamente ammesso. La Corte d'appello nel ripercorrere i fatti che avevano portato alla sentenza di condanna definitiva, osservava che il tentato omicidio di PE EC era maturato in una faida in corso in quegli anni avente ad oggetto il tentativo di rivincita del gruppo dei perdenti, legati a Bontate, Inzerillo e Contorno, nei confronti della fazione vincente legata a SA IN. Dell'attuale condannato, EC VA, detto LL, legato alla fazione perdente, si erano perse le tracce fin dal 1984, epoca in cui era stato localizzato in Brasile. La sentenza di condanna aveva ritenuto provato che il gruppo dei perdenti aveva tentato di riorganizzarsi e che proprio l'attentato a EC PE fu l'origine delle vendette che portarono all'eliminazione dei parenti di TA e di EC VA. Avevano deposto in tal senso TA e AL e le loro deposizioni erano state esaminate dalla Corte con molta attenzione e giudicate attendibili. Subito dopo il fatto i parenti del EC erano stati colpiti da vendette trasversali. Inoltre numerosi collaboratori aveva dichiarato che il tentato omicidio si era effettivamente verificato, fatto questo non certo denunciato alle forze dell'ordine. Tanto premesso la Corte territoriale passava ad esaminare le nuove prove fornite dal condannato e consistenti in primo luogo nelle dichiarazioni di collaboranti e ufficiali di P.G. che avrebbero potuto dimostrare l'estraneità del condannato al fatto. PA OL aveva riferito che EC si era allontanato da Palermo prima del fatto, per sfuggire ad attentati e che tale fuga ne aveva comportato l'estromissione da cosa nostra;
RA PE aveva riferito che il EC era uomo d'onore della famiglia AC ma che era scappato in quanto vicino al gruppo dei perdenti;
NO AN aveva riferito che EC era un orno d'onore e che di lui non aveva saputo più nulla dopo il 1981 perché era scappato, facendo parte della famiglia perdente;
PE Marchese ribadiva il medesimo concetto ed aggiungeva che secondo lui le uccisioni dei suoi familiari miravano ad arrivare al EC;
il Vice Questore Pellegrino aveva riferito che le uccisioni del padre e dello zio del EC potevano essere dirette a farlo uscire allo scoperto;
l'Ispettore Accordino e il teste La Rosa avevano riferito che al momento dell'uccisione del padre il EC si era allontanato da Palermo da circa un anno. La Corte territoriale escludeva categoricamente che tali emergenze avessero una qualche influenza sul giudicato visto che si trattava di soggetti che dal 1981 non avevano avuto più contatti con EC e che in modo del tutto generico avevano riferito di non averlo più visto, senza peraltro specificare dove egli si trovasse. Un secondo gruppo di deposizioni mirava a provare che EC si trovasse in Spagna, ma trattandosi di persone legate da vincoli familiari di amicizia le loro affermazioni dovevano essere vagliate con attenzione e comunque non erano idonee ad escludere che EC pur vivendo in Spagna non avesse più tenuto i contatti con gruppo criminale a cui era affiliato. Vi era poi la confessione di DO GA che in vari verbali si era assunto la responsabilità del fatto, tenendo nei confronti di EC un atteggiamento dubbio in quanto in alcuni verbali aveva riferito che il EC aveva partecipato all'organizzazione del tentato omicidio, in altri che era stato informato solo dopo l'agguato.
La Corte dava atto che il procedimento penale a carico di DO era stato archiviato per intervenuta prescrizione.
La Corte territoriale escludeva che la confessione di DO fosse dotata di attendibilità intrinseca ed estrinseca, tenuto conto delle reticenze e delle contraddizioni rilevate e che fosse idonea a determinare il proscioglimento del EC anche solo con la formula prevista dall'art. 530 comma 2 c.p.p.. Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo, anche con una nuova memoria - violazione di legge in relazione alla Convenzione europea di estradizione;
erronea applicazione della legge penale in materia di giudizio preliminare alla revisione inosservanza di norme processuali stabilite a pena di invalidità;
mancanza ed illogicità della motivazione in riferimento al diniego del giudizio di revisione conseguente alla estradizione condizionata - questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non consentirebbe l'accesso ad un nuovo giudizio, quando il condannato sia astato giudicato in contumacia.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. La giurisprudenza di legittimità si è espressa in più occasioni sul giudizio di revisione disciplinato dal nuovo codice rilevando come la principale innovazione sia costituita dall'eliminazione della separazione tra la fase rescidente e quella rescissoria, con la conseguenza che il giudizio su cui deve fondarsi l'ammissibilità della revisione si basa sulla valutazione nel merito della potenzialità dei nuovi elementi a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento con una delle formule previste dall'art. 631 cp.p., in funzione cioè del probabile esito positivo della revisione anche mediante l'introduzione di un dubbio ragionevole sulla colpevolezza del condannato (Sez. 1^ 12 maggio 2004 n. 25678, rv 228141, Sez. 1^, 6 ottobre 1998 n. 4837, rv. 211458, Sez. 1^, 23 febbraio 1998 n. 1095, rv. 210021). Tali principi sono stati correttamente applicati dalla sentenza impugnata che ha valutato con motivazione logica e congrua se le nuove prove fossero in grado di introdurre un dubbio sulla colpevolezza del condannato, ed ha concluso in senso negativo in quanto le nuove prove non avevano ictu oculi l'idoneità intrinseca a travolgere il giudicato.
Certamente nessuna influenza sul giudicato possono avere le dichiarazioni di collaboranti che, facendo parte del gruppo avverso, hanno dichiarato di non averlo più visto dal 1981, essendo ovvio che se avessero saputo dove si trovava, probabilmente lo avrebbero ucciso;
che il EC fosse fuggito per avere salva la vita, e probabilmente che si trovasse in Spagna, è indubbio, ma che questo dato consenta di ritenere che egli si fosse allontanato dall'associazione mafiosa o che non avesse potuto partecipare al tentato omicidio, è da escludersi, in quanto la disponibilità economica e quindi la facilità di spostamento di coloro che sono affiliati alla mafia gli avrebbe consentito comunque di giungere sul posto per commettere l'omicidio e poi fuggire nuovamente. Quindi tali gruppi di prove testimoniali devono ritenersi del tutto ininfluenti rispetto al giudicato. Parimenti irrilevanti sono le illazioni sostenute da alcuni testi sui moventi degli omicidi dei parenti di EC, perché frutto di loro deduzioni mentre invece la tesi sostenuta nella sentenza di condanna si basa su un dato fattuale indubbio e cioè che le vendette trasversali sono iniziate subito dopo il tentato omicidio di EC PE.
Diversa considerazione deve essere rivolta alla confessione di DO perché tale fatto è sicuramente nuovo e potenzialmente idoneo a sollevare un dubbio sulle prove acquisite al processo. La Corte territoriale però, con motivazione che si condivide, ha correttamente valutato il grado di attendibilità di tale confessione, rilevando da un lato che tale assunzione di responsabilità non era idonea a giungere ad un giudicato per la prescrizione del reato, e dall'altro che la versione fornita era in sè piena di contraddizioni ed illogicità, anche e proprio sul coinvolgimento di EC nella fase organizzativa della vendetta ordita nei confronti di EC PE e sui contatti avuti dai due in Spagna, e pertanto non era dotata ictu oculi di attendibilità e pertanto non era idonea a scardinare o anche solo mettere nel dubbio il giudicato.
Tutta una parte dei motivi di ricorso è volta poi a ritenere che poiché la Spagna ha concesso l'estradizione imponendo la condizione che sia consentito al condannato, in un giudizio svoltosi in contumacia, di avere diritto alla celebrazione di un nuovo processo e poiché la Suprema Corte aveva affermato, su ricorso del condannato, che lo strumento previsto dal nostro ordinamento è il giudizio di revisione (Sez. 1^, 21/10/2003 n. 49384, ric. EC), non era possibile dichiarare inammissibile l'istanza avanzata dal condannato. Orbene deve rilevarsi che, come già affermato in numerose pronunce della questa stessa sezione (da ultimo la sentenza n. 12122 del 18/1/2005, dep. il 25/3/2005., Rie. El Aidoudi), in caso di estradizione da uno Stato estero che non preveda il giudizio contumaciale, concessa a condizione che si fosse data all'estradando la possibilità di impugnazione idonea a garantire i suoi diritti di difesa, la condizione deve intendersi rispettata qualora l'interessato possa avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli istituti o della rimessione in termini o della revisione. Infatti la Convenzione europea di estradizione, firmata il 13/12/57 ed il secondo protocollo aggiuntivo sottoscritto a Strasburgo il 17/3/78 non negano affatto valenza al giudizio contumaciale, ma consentono al paese richiesto di negare l'estradizione quando ritenga che la procedura non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa, intendendosi quelli specificati nell'art. 6, par. 3, della CEDU e cioè le regole minime essenziali per i procedimenti in contumacia indicate nella risoluzione del 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Ne consegue che quando lo Stato richiesto non ha inteso far ricorso al rifiuto, può apporre come condizioni all'estradizione solo l'osservanza delle regole minime essenziali idonee a garantire i diritti di difesa e tali regole minime sono certamente l'esistenza nel nostro ordinamento di istituti quale quello della revisione. Ne consegue ancora che il ricorso a tale mezzo di impugnazione sarà consentito secondo le regole del nostro ordinamento e quindi nel rispetto dei requisiti di ammissibilità. Deve conseguentemente dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 630 c.p.p. perché fondata su un'erronea interpretazione della Convenzione Europea di estradizione.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005