Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di estradizione attiva, la competenza a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni per la consegna,eventualmente poste dallo Stato estero, appartiene esclusivamente al Ministro della giustizia, ai sensi dell'art.720, comma quarto, cod. proc. pen. Ne consegue che l'Autorità giudiziaria non può essere vincolata all'osservanza di condizioni ulteriori rispetto a quelle accettate dal Ministro della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un imputato latitante - estradato dalla Spagna in Italia in vista dell'esecuzione di quattro sentenze di condanna definitive, oggetto di provvedimento di unificazione di pene concorrenti - avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per mancato perfezionamento della procedura di estradizione ex art. 720, comma quarto, cod. proc. pen, ritenendo che la condizione accettata dallo Stato italiano di assicurare,"mediante un nuovo processo, i mezzi di impugnazione sufficienti a salvaguardare i diritti di difesa" ben potesse essere soddisfatta dall'istituto della revisione e non implicasse il nuovo svolgimento dei processi celebrati nella contumacia dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2003, n. 49384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49384 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Fazzioli Edoardo Presidente
1. Dott. Mocali Piero Consigliere
2. Dott. Marchese Antonio Consigliere
3. Dott. De Nardo Giuseppe Consigliere
4. Dott. Gironi Emilio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR GI, n. l'1/1/1956;
avverso ordinanza dell'8/10/2002 Corte Assise Appello di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere De Nardo Giuseppe;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. GR GI, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 8/10/2002 che aveva rigettato, in sede esecutiva, l'istanza dal medesimo diretta ad ottenere l'immediata scarcerazione per l'asserito mancato perfezionamento della procedura di estradizione condizionata ex art. 720, comma 4, c.p.p., concessa dal Governo spagnolo nei confronti del GR, rifugiatosi in Spagna durante la latitanza ed a carico del quale era stato emesso ordine di carcerazione dalla Procura Generale presso la detta Corte di Assise di Appello in esecuzione di provvedimento di unificazione di pene concorrenti inflitta al GR con quattro sentenze definitive di condanna.
2. Deduce il ricorrente il mancato rispetto della condizione cui era stata sottoposta l'estradizione del GR in Italia, secondo cui lo Stato italiano avrebbe dovuto assicurare all'estradato "mediante un nuovo processo i mezzi di impugnazione sufficienti a salvaguardare i suoi diritti di difesa", con palese riferimento alla sua posizione di contumace nei processi celebratisi a suo carico in Italia, non essendo riconosciuto nell'ordinamento spagnolo l'istituto della contumacia. Di conseguenza denunzia, oltre che genericamente l'esercizio da parte del giudice dell'esecuzione di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo (art. 606, lett. a), c.p.p.), violazione di legge e vizio della motivazione con particolare riferimento agli artt. 720, comma 4, c.p.p. e 18 della Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13/12/1957 e ratificata con legge 30/1/1963 n. 300. 3. Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. L'art. 720, comma 4, c.p.p. riserva al Ministro della Giustizia la competenza a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano ed aggiunge che "l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate". Nel caso in esame, dunque, il giudice dell'esecuzione non era tenuto ad osservare alcun obbligo poiché nessuna accettazione era intervenuta da parte del Ministro ne' avrebbe potuto esserlo se la condizione fosse stata intesa nel senso voluto dal ricorrente poiché la ripetizione dei processi già definiti con sentenza di condanna passata in giudicato non è consentita nel nostro ordinamento per i principi del giudicato e della tassatività dei mezzi di impugnazione.
Nondimeno, l'interpretazione della condizione apposta nell'atto di estradizione e diversa da quella prospettata dal ricorrente. Correttamente, invero, la Corte di Assise di Appello di Palermo ha osservato che la condizione di cui trattasi poteva essere soddisfatta facendo ricorso all'istituto della revisione disciplinato dagli artt. 629 e ss. c.p.p. ed è esplicitamente indicata come "impugnazione" ammessa contro sentenze irrevocabili dall'art. 648, comma 1, c.p.p. Del resto, lo stesso GR nel corso delle dichiarazioni rese il 6/8/2002 innanzi al Magistrato di Sorveglianza di S.M. Capua Vetere aveva chiesto che gli venisse data la possibilità di impugnare la sentenza a suo carico, sostenendo di essere in possesso di "documenti ed atti ufficiali", idonei a dimostrare la sua estraneità ai fatti addebitatigli. Tale interpretazione collima inoltre, - come pure opportunamente osservato dalla Corte di merito - con quella che si ricava dall'ordinanza emessa in data 28/5/2002 proprio dal Tribunale Centrale di Istruzione - Audiencia Nacional di Madrid che aveva dichiarato ammissibile l'estradizione in Italia del GR e che, nel respingere l'istanza difensiva intesa ad ottenere la declaratoria di ineseguibilità della consegna del GR per impossibilità di soddisfare la condizione richiesta da parte dell'Autorità italiana, aveva precisato che "la condizione non consiste nell'iniziare il processo di nuovo, ma che mediante nuovo processo si diano alla persona richiesta i mezzi di impugnazione sufficienti per salvaguardare i suoi diritti di difesa", facendo specifico riferimento alla "possibilità di impugnazione come rimedio straordinario contro la sentenza definitiva di condanna (che) esiste nell'ordinamento giuridico italiano...".
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con le conseguenze di legge e non può essere accolto neppure con riferimento alla prospettata inosservanza dalle modalità esecutive di consegna dell'estradato, dedotta in modo meramente assertivo dal ricorrente quale violazione dell'art. 18, comma 3, della citata Convenzione Europea di estradizione e, comunque, non incidente sulla efficacia della procedura, trattandosi di mera irregolarità, priva di conseguenze giuridiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 DICEMBRE 2003.