Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
Deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna (nella specie, emessa dal giudice di pace) che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2009, n. 12053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12053 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/12/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 2326
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 23096/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HE DH N. IL 01/11/1963;
avverso la sentenza n. 91/2007 GIUDICE DI PACE di NERETO, del 21/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per annullamento della sentenza con rinvio;
udito il difensore avv. Vulcano Luigi in sostituzione dell'avv. Massucci Bruno.
FATTO E DIRITTO
Il difensore di HE RI ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 21.10.2008 dal giudice di pace di Nereto (Teramo), con la quale il suddetto è stato condannato alla pena di Euro 600,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di lesioni in danno di UB Souad, per i seguenti motivi:
1. violazione di legge, in quanto il giudice, nell'applicare la pena pecuniaria, non ha indicato se trattasi di multa o di ammenda;
2. mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il giudice non ha chiarito il ragionamento logico-giuridico che lo ha portato alla decisione;
inoltre, dalle dichiarazioni dei testi, riportate nella sentenza, non emerge la giustificazione della condanna.
3. violazione di legge in riferimento all'art. 52 c.p., in quanto dalle deposizioni dei testi emerge che l'aggressione non è stata posta in essere dall'imputato, ma dalla persona offesa. Il primo motivo è evidentemente infondato, in quanto l'omessa indicazione della specie della pena - ricavabile senza incertezze dalla norma ex art. 582 c.p., alla stregua della quale il fatto è stato giuridicamente qualificato- costituisce errore materiale, da sottoporre alla procedura ex artt. 546 e 130 c.p.p.. Va ritenuto invece fondato il secondo motivo, che assorbe il successivo.
Nella sentenza impugnata, il giudice si limita a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo un loro vaglio critico e l'illustrazione delle valutazioni che lo hanno condotto alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato. La decisione sulla responsabilità di quest'ultimo deve quindi considerasi priva di motivazione (sez. 6^, n. 39569 del 10.10.2002) e va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Nereto per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Neretto per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010